Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 settembre 2004 |
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 4 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina»; Considerato che la predetta autorizzazione scade il 5 ottobre 2004; Considerato che il Consorzio per la tutela della Sopressa Vicentina D.O.P., con nota del 5 agosto 2004 ha comunicato di aver deliberato la conferma «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Sopressa Vicentina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 ottobre 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 aprile 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2004 Il direttore generale: Abate |
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