Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2004
Proroga del termine previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2004, di modifica del decreto 31 luglio 2003, concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il proprio decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, con il quale in conformita' alla predetta normativa sono state adottate le disposizioni per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2004 di modifica del decreto 31 luglio 2003, concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;
Ravvisata l'opportunita' di prorogare al 31 dicembre 2004 il termine previsto dall'art. 7, comma 2, del predetto decreto, al fine di consentire alle ditte imbottigliatrici interessate di disporre di un ampio lasso di tempo per adempiere ai compiti operativi posti a carico delle medesime per l'iscrizione all'albo degli imbottigliatori;
Decreta:

Articolo unico

1. Il termine, previsto all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2004 di modifica del decreto 31 luglio 2003 concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, di iscrizione all'albo da parte delle imprese imbottigliatrici interessate e' prorogato al 31 dicembre 2004.
Roma, 30 settembre 2004
Il Ministro: Alemanno
 
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