Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2004 (vai al sommario) |
REGIONE LOMBARDIA |
ORDINANZA 11 marzo 2004 |
Interventi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia. Affidamento a favore della Societa' Eleca S.p.A. di Cantu' dei lavori di fornitura ed installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi, smantellamenti degli impianti esistenti, spostamento della centrale telefonica e del locale C.E.D. (Ordinanza n. 60). |
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IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
- con DPCM del 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citt' di Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali della Regione Lombardia; - l'art. 3 della predetta Ordinanza consente al Commissario, nell'attuazione degli interventi, di adattare procedure in deroga alla normativa vigente in materia di opere pubbliche e, segnatamente, l'art. 20 della legge 109/94 nonche' alle correlate norme regolamentari; - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; - con ordinanza commissariale n. 190 del 30.12.03 e' stato confermato Soggetto Attuatore il sig. Guido Della Frera, gia' incaricato giusta ordinanza n. 56 del 28 maggio 2003;
ACCERTATO che:
- nell'ambito della ristrutturazione generale del Palazzo della Regione e' previsto anche il rifacimento dell'infrastruttura di rete per telecomunicazioni con l'obbiettivo di dotare la Sede di un'infrastruttura avanzata e pronta a recepire gli sviluppi tecnologici degli anni a venire; - a tal fine la Regione Lombardia si e' avvalsa di una consulenza a CEFRIEL - Consorzio per la Formazione e la Ricerca di Ingegneria dell'Informazione del Politecnico di Milano - che ha predisposto le linee guida e le soluzioni per la realizzazione delle infrastrutture TLC; - la Gestione Commissariale ha ritenuto di coinvolgere la Societa' Eleca che attualmente ha in affidamento la ristrutturazione impiantistica sul Palazzo avviando un a trattativa al fine di formulare un' offerta;
DATO ATTO che in data 29.10.2003 la Societa' Eleca Spa ha trasmesso un progetto-offerta- relativo alla fornitura e all'installazione del cablaggio strutturato e relative opzioni;
CONSTATATO che;
- la competente U.O. Sistemi Informativi e Comunicazione regionale, avvalendosi della collaborazione di CEFRIEL, con nota del 12.12.03 prot. n. A1.2003.0061471 ha espresso parere sulla proposta di Eleca SPA ritenendola idonea al rifacimento complessivo dell'infrastruttura passiva di telecomunicazioni e al ripristino dei servizi di fonia/dati, in conformita' alla linee guida del CEFRIEL, proponendo l'opzione di cablaggio intelligente in tecnologia AMP e la climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi nell'opzione "D" dell'offerta; - il Soggetto Attuatore con nota del 13.01.04 prot. K1.2004.0000050 ha confermato tali proposte in ordine al cablaggio passivo e con nota prot. K1.2004.0000199 in data 28.01.04 ha richiesto la predisposizione degli elaborati tecnico-economici finalizzati all'affidamento dei lavori; - in data 11.02.04 Eleca Spa ha presentato il progetto corredato da relazione tecnica per il rifacimento dell'infrastruttura passiva di telecomunicazione, redatto secondo le linee guida predisposte da CEFRIEL ed articolato in: - cablaggio intelligente in tecnologia AMP; - climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi; - rimozione dell'impianto esistente; - spostamento centrale telefonica e CED;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover validare tutti gli elaborati progettuali e tecnici sopra meglio specificati, agli atti della Gestione Commissariale, approvando altresi' il quadro economico che prevede una spesa complessiva di Euro 7.520.573,23 = (di cui Euro 5.735.647,35 per lavori e oneri della sicurezza compresi, Euro 120.169,45 per oneri di progettazione, nonche' Euro 1.664.756,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e le condizioni contrattuali di cui allo schema che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, procedendo all'aggiudicazione in favore della Societa'. Eleca Spa di Cantu' dell'intervento in argomento;
DISPONE
1. Di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, alla Societa' Eleca S.p.A. di Cantu' i lavori di fornitura ed installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema di spegnimento incendi, smantellamento degli impianti esistenti spostamento della centrale telefonica e del locale CED del Complesso Pirelli validando tutti gli elaborati progettuali e tecnici in premessa meglio specificati agli atti della Gestione Commissariale; 2. di approvare il quadro economico degli interventi che comporta una spesa di Euro 7.520.573,23 (di cui Euro 5.735.647,35 per lavori e oneri della sicurezza compresi) Euro 120.169,45 per oneri di progettazione, nonche' Euro 1.664.756,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione) nonche' le condizioni contrattuali di cui allo schema che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale 3. che il Direttore dei Lavori nominato giusta Ordinanza n. 56 dell'8 marzo 2004 provveda alla consegna definitiva dei lavori nelle more del perfezionamento del contratto.
D'Ordine del Commissario Delegato Il Soggetto Attuatore Guido Della Frera
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA PIRELLI
Ordinanza Ministro dell'interno n. 3219 del 7 giugno 2004 e succ. mod.
A-EPIGRAFE
CONTRATTO PER I LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO CON GESTIONE INTELLIGENTE, CLIMATIZZAZIONE DEI VANI TECNICI E SISTEMA SPEGNIMENTO INCENDI, SMANTELLAMENTI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI, SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE TELEFONICA E DEL LOCALE C.E.D.
B- LE PARTI
L'anno duemilaquattro, il giorno 16 del mese di giugno presso gli uffici della Gestione Commissariale situati in via Pola n. 9/11 - MILANO
TRA
Il sig. Guido della Frera nato il 12 dicembre 1964 a Pavia, codice fiscale DLLGDU64T12G388E nella sua qualita' di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato per l'Emergenza con sede in Milano Via Pola 9/11, nominato giusta Ordinanza Commissariale n. 56 del 28 maggio 2003 - emessa a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003
E
il Sig. Manzoni Roberto nato il 13.05.1952 a Cantu' (CO) residente a Cantu' (CO) Via Como n. 218 con codice fiscale MNZRRT52E13B639O, (nella sua qualita' di Amministratore Delegato dell'Impresa Eleca S.p.A. con sede in Cantu' Via Como n. 214/216, partita IVA 01656810130), di seguito denominato "Appaltatore", che agisce in qualita' di legale rappresentante.
C - PREMESSE
Premesso che: - con ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002 e' stato decretato lo stato di emergenza a seguito dell'incidente aereo del 18.04.2002 ed e' stato nominato il Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di restauro e di recupero funzionale del Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale della Lombardia e delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti; - con ordinanza del Soggetto Attuatore n. 60 in data 11 marzo 2004 i lavori in oggetto sono stati affidati alla societa' Eleca per l'importo netto di Euro 5.855.816,80 relativo ai lavori, agli oneri di progettazione, nonche' agli oneri per la sicurezza, IVA esclusa; - che l'Amministrazione e' proprietaria dell'immobile Edificio Pirelli del quale dispone liberamente, sito in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, distinto al Catasto Terreni/Urbano alla partita 1154607 al foglio 269 - mappale 33 - foglio 269 mappale 33 subb 501 ,502, 503; - con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:
TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - MODALITA' E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il Soggetto Attuatore, considerata l'emergenza dichiarata con l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 del 07.06.2002 ed i poteri ivi conferiti che consentono di derogare all'art. 20 della legge 109/94, puo' ricorrere all'affidamento diretto dei lavori oggetto del presente contratto. Il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che dichiara di assumere con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi nel Palazzo della Regione in via E. Filzi, 22 Milano DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO CON GESTIONE INTELLIGENTE, CLIMATIZZAZIONE DEI VANI TECNICI E SISTEMA SPEGNIMENTO INCENDI, SMANTELLAMENTI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI, SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE TELEFONICA E DEL LOCALE C.E.D.
Art. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a euro 5.855.816,80 = (euro cinquemilioniottocentocinquantacinquemilaottocentosedici/80). Tale importo e' dovuto alla somma di euro 5.568.589,11 (euro cinquemilioniseicentoottantottomilasettecentocianquantanove/11) relativa ai lavori a cui va aggiunta la somma di euro 120.169,45 per gli oneri di progettazione, nonche' l'importo di euro 167.057,69 (euro centosessantasettemilacinquantasette/69) per gli oneri della sicurezza. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risultera' dalla liquidazione finale.
Art. 3 - REGIME IVA
Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e' soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 solo in caso d'uso. Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunichera' all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.
Art. 4 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
La spesa di cui al presente appalto sara' sostenuta con i fondi della gestione Commissariale.
Art. 5 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE
Il presente contratto di appalto si intende stipulato a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F per cui, l'importo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita' o alla qualita' di detti lavori.
Art. 6 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI
La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, e' la seguente: Importo complessivo dell'appalto in Categoria OS30 euro 5.735.647,35
Art. 7. NOMINA DELL'ESECUTORE
Esecutrice dei lavori e' la societa' Eleca S.p.A. di Cantu' (CO)
Art. 8 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE
L'Appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Eleca S.p.A. - Ufficio di cantiere, Via Fabio Filzi n. 22, Milano. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Soggetto Attuatore, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
Art. 9 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore con ordinativi di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c n. 000004806549 CIN G CAB 51060 ABI 03226, presso l'Istituto di Credito UNICREDIT Banca d'impresa S.p.A., filiale di Cantu'. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita' del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita' puo' attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere. .bsp; Art. 10 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita' tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita' necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio' spetti alcuna indennita' all'Appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 11 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA
L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera' a nominare il Direttore di Cantiere, che potra' coincidere con il Direttore Tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato. Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli e' responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. La nomina di Direttore di Cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. Il Direttore Tecnico dell'impresa e' l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore Tecnico dell'Impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicita' dell'incarico. Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore Tecnico dovra' sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato 11 al D.Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorche' una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessita' di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore Tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza. Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potra' piu' proseguire i lavori per mancanza della idoneita' tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.
Art. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME
L'appalto e' soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto d'Appalto e Capitolato d'Oneri, nel Computo Metrico Estimativo - per le parti non in contrasto con il presente contratto - e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente nel presente Contratto e Capitolato d'oneri, l'appalto e' soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Prestazionale:
0. Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002;
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", articoli 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c."); 2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri; 3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994"); 4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale"); 5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto"); 6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; 8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO
Art. 13 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
Si da' atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalle informazioni di cui all'art. 4 del D.Lvo 08.08.1994 rilasciate dalla Prefettura di Como in data 29.04.04 prot. n. 27/04INF-Area I che si allegano al presente atto.
Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
Art. 15 - SUBAPPALTO
A - Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'import o del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
B - L'affidamento in subappalto o in cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che Eleca S.p.A. con nota del 06.02.2004 prot n. 576, quotazione n. 1637.02 rev. 4A, richiamata nella successiva nota del 01.03.2004 prot n. 887, quotazione n. 1637.02 rev. 4B, ha provveduto a comunicare le lavorazioni che intenderebbe subappaltare; 2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma; 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile e' stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
C - Il subappaltatore puo' subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento Generale. L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
D - L'Amministrazione non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'Impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990.
Art. 16 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori eoperata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Soggetto Attuatore provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Soggetto Attuatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore e' invitato per iscritto dal Soggetto Attuatore a provvedervi entro i successi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita' della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante puo' pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Soggetto Attuatore provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. L'Appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; e', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonche' copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva . Al Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 124, quarto comma, lett. a),del Regolamento Generale compete la verifica periodica del possesso della regolarita' da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
Art. 17 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE
L'Appaltatore depositera' prima della consegna dei lavori: - il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa norma; - eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di Cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilita' per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO
A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore, in possesso di certificazione ISO 9000 ha costituito una garanzia fidejussoria del 5 per cento dell'importo dei lavori, mediante polizza fideiussoria n. 5249.00.27.27023788, rilasciata dalla societa/istituto, Assicuratrice Edile, agenzia di Milano per l'importo di euro 286.782,37 (euro duecentoottantaseimilasettecentoottantadue/37), e per la tutta la durata dei lavori, con firma del soggetto idoneo alla stipula. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. E' previsto lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in base all'art. 30 della Legge 109/94 e successive modificazioni. La fidejussbne bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stazione appaltante puo' richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
Art. 19 - POLIZZE
ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI
L'Appaltatore, sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1994, e' obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. La somma da assicurare e' di euro 2.000.000,00 (euro duemilioni) per i danni alle opere in costruzione e di euro 3.000.000,00 (euro tremilioni) per i danni cagionati alle opere ed agli impianti preesistenti sui quali e nei quali si eseguiranno i lavori oggetto dell'appalto. La suddetta somma assicurata sara' prestata a primo rischio assoluto e cioe' in deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) per ogni sinistro. L'Appaltatore trasmettera' all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 20 - DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO E CAPITOLATO D'ONERI
L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita' e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto e Capitolato d'oneri e agli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso gli uffici dell'Amministrazione. Sono parte integrante del contratto:
a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprite 2000 n. 145; b) elenco prezzi; c) gli elaborati grafici e descrittivi; d) piano di sicurezza e) cronoprogramma c) "Specifica materiali da ammodernare e sostituire"
Art. 21 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Appaltatore ha facolta' di sviluppare i lavori nel modo che credera' piu' conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purche' cio' non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovra' presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un programma esecutivo. Tale programma sara' vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra' piu' conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 22 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 133, del Regolamento Generale. Le sospensioni saranno disciplinate altresi' ai sensi dell'art. 24 del D.M. 145/2000.
Art. 23 - PROROGHE
L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga ai sensi dell'art 26 del D.P.R. 145/00. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga e' resa dal Soggetto Attuatore, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 24 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI
L'Appaltatore puo' ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori puo' vietare l'esercizio di tale facolta' qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessita' che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Soggetto Attuatore da' ordine scritto all'Appaltatore, il quale e' obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 25 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Art. 26 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO
Qualunque modifica al presente contratto non puo' aver luogo e non puo' provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati puo' essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Soggetto Attuatore, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita', fermo che in nessun caso egli puo' vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 135 del DPR 554/99, durante l'esecuzione dei lavori, puo' ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti nel capitolato generale.
Art. 27 - INVARIABILITA' DEI PREZZI
L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
Art. 28 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI
Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto verranno determinati assumendoli dal prezzario di gara. Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si ricorrera' a nuove analisi, da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento Generate.
Art. 29 - REVISIONE PREZZI
Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994, non eammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.
Art. 30 - PAGAMENTI IN ACCONTO
Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con le modalita' e nei termini indicati all'art. 168 del DPR 554/99. I pagamenti saranno corrisposti all'appaltatore con acconti in corso d'opera ogni mese. Le certificazioni in acconto e a saldo verranno emesse nei termini previsti dall'art. 29 del D.M. 145/2000. In occasione dell'emissione dei singoli SAL il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi nonche' quelli dovuti agli organismi della contrattazione collettiva. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Soggetto Attuatore sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita', la qualita' e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo' superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo' superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Art. 31 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA
Il pagamento della rata di saldo avverra' con le modalita' stabilite dall'art. 29 comma 2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.
Art. 32 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno -accreditati all'Appaltatore mediante ordinativi di pagamento su bonifico bancario.
Art. 33 - RITARDO NEI PAGAMENTI
Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e composto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita' di apposite domande o riserve. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 e' fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura e' comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 34 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Dalla consegna dei lavori il termine utile previsto per l'esecuzione delle opere e' il 30/11/2004 come da cronoprogramma allegato al progetto/offerta. Detto termine tiene conto anche della contemporaneita' di lavorazioni e della presenza di piu' imprese. L'Appaltatore prende atto, con la firma del presente contratto, che i lavori potranno essere svolti contemporaneamente ad altre lavorazioni che vedono la presenza di piu' imprese, in particolare la societa' Metroweb a cui sono affidati gli apparati attivi, che ha pure l'obbligo di completare l'intervento entro il 30 novembre 2004. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi causa ad esso imputabile, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. I presupposti per i quali il Soggetto Attuatore puo' concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.
Art. 35 - PENALI
Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto al termine del 30/11/2004, verra' applicata una penale pari a circa lo 0,75 x 1000 (zero,settantacinque per mille) dell'importo del contratto. L'importo di tale penale e' fissato nella misura giornaliera di euro 4.300,00 fino all'importo massimo del 5% dell'importo complessivo dei lavori. La penale e' comminata dal Soggetto Attuato, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
Art. 36 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE
L'Appaltatore e' sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successiva all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita' all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita' la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del Regolamento Generale. La quantificazione della riserva e' effettuata in via definitiva, senza possibilita' di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore rinuncia a eventuali riserve iscritte a tutt'oggi inerenti esclusivamente l'oggetto di tale contratto.
Art. 37 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta' dell'amministrazione. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cio' compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia' fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 38 - AVVISO AI CREDITORI
A lavori ultimati l'Amministrazione ne dara' avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verra' trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 39 - COLLAUDO
Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 28 comma 7^ della Legge 109/94 e dell'art. 187 comma 3^ del Regolamento, e' previsto il collaudo in corso d'opera. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verra' redatto un certificato di collaudo secondo le modalita' previste dagli articoli 187-210 del Regolamento Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita' eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 109/1994 e dell'articolo 101 del Regolamento Generale. Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE
Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati dall'articolo 31-bis della legge 109/1994, l'Amministrazione seguira' la procedura di cui all'art. 149 del Regolamento Generale per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.
Art. 41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reali accertati a carico dell'Appaltatore (art. 118 Regolamento Generale), o per grave (inadempimento, grave irregolarita' o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 120 Regolamento Generale), l'Amministrazione attivera' le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 121 e 122 del Regolamento Generale.
Art. 42 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-bis, comma 1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonche' all'art. 150 del Regolamento Generale e agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 31-bis della legge 109/1994 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.
Art. 43 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 e' fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui e' stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1 luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Articoli 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto e' obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art. 44 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. d) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spettera' quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo. Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio' a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, ad esclusione dei costi per gli impianti elevatori che saranno a carico del Committente; d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esposizioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Soggetto Attuatore o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio; e) le spese per le vie di accesso al cantiere; f) le spese per passaggi, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio; h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 696/1994 e successive modificazioni. Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti: i) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonche' le spese per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo; i) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994; m) il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo e' conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non dara' luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico. n) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere di piu' Imprese o Ditte costruttrici, sia riferite al medesimo lavoro, sia riferite ad altri appalti in corso.
Art. 45 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE
Il Soggetto Attuatore e' Responsabile del Procedimento ed e' Responsabile dei Lavori (Art. 2 D.Lgs. 494/96). Egli attua i controlli attraverso le seguenti figure:
Coordinatori sicurezza fase progettazione (494/96):
Geom. Giuseppe Cocquio;
Direttori dei lavori (art. 124 Regolamento Generale):
Ing. Rita Corni;
Coordinatori sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento Generale):
Ing. Rita Corni;
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sara' eseguita secondo i canoni ermeneutici dettali dall'art. 1362 c.c. e seguenti. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita' dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita' dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, ne' la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia' controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, ne' alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 46 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potra' essere rivelato a terzi, ad esclusione dei subappaltatori e dei fornitori, senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l'Appaltatore non puo' divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto ne' autorizzare terzi a farlo.
Art. 47 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
Art. 48 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.
Art. 49 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generate di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole di tutti i documenti del Contratto e del Capitolato d'oneri.
Art. 50 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di aver esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:
Art. 4 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione; Art. 11 - Direttore di Cantiere e Direttore Tecnico dell'impresa; Art. 15 - Subappalto; Art. 16 - Lavoratori dipendenti e loro tutela; Art. 17 - Sicurezza e salute nel cantiere; Art. 19 - Polizze di assicurazione durante i lavori e decennali per gravi danni e per responsabilita' civile verso terzi; Art. 21 - Programma di esecuzione dei lavori; Art. 22 - Sospensioni o riprese dei favori; Art. 25 - Danni nel corso dei lavori; Art. 27 - Invariabilita' dei prezzi; Art. 28 - Nuovi prezzi per lavori non previsti; Art. 34 - Termine per l'ultimazione dei lavori; Art. 35 - Penali; Art. 39 - Collaudo; Art. 42 - Controversie; Art. 44 - Oneri a carico dell'Appaltatore;
Letto, confermato e sottoscritto
Milano, 16 giugno 2004
L'Appaltatore D'ordine del Commissario Delegato Il Soggetto Attuatore |
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