IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
- con DPCM del 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; - l'art. 3 della predetta Ordinanza consente al Commissario, nell'attuazione degli interventi, di adottare procedure in deroga alla normativa vigente in materia di opere pubbliche e, segnatamente, gli artt. 20 e 24 della legge 109/94 nonche' alle carrelate norme regolamentari; - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti ai superamento della predetta situazione emergenziale; - con ordinanza commissariale n. 190 del 30.12.03 e' stato confermato Soggetto Attuatore il sig. Guido Della Frera, gia' incaricato giusta ordinanza n. 56 del 28 maggio 2003;
VISTA l'ordinanza n. 9 con la quale in data 13 gennaio 2004 si e' provveduto alla validazione del progetto esecutivo relativo ai lotti "B" e "C" afferenti gli interventi di recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli ad esclusione del cronoprogramma, non validato in ragione della necessita' di coordinarlo con gli altri lavori da realizzarsi all'interno del palazzo della Regione Lombardia;
RILEVATO che:
- il complesso Pirelli e' divenuto area di cantiere all'interno del quale operano le imprese appaltatrici dei lavori di restauro delle facciate, di ripristino delle solette danneggiate dall'impatto dell'aeromobile, di rifacimento della copertura, del piano Collina e dell'Auditorium, cio' comportando la necessita' di evitare ulteriori appesantimenti con l'inserimento di nuove imprese; - la societa' Eleca Spa di Cantu' e' affidataria dei lavori di ristrutturazione impiantistica sul Palazzo in essere prima dell'evento del 18 aprile 2002 con contratto succeduto in capo al Commissario; - le importanti interferenze e le connessione degli interventi impiantistici con quelli previsti dal progetto esecutivo relativa ai lotti "B" e "C" e, in particolare, anche con gli interventi di demolizione edile hanno indotto ad avviare trattativa privata volta ad accertare l'opportunita' di affidare alla stessa Eleca S.p.A i lavori in argomento;; - con ordinanza n. 13 del 19.01.2004 , in considerazione dei tempi stretti a disposizione della Gestione Commissariale per portare a compimento l'intervento, e' stato disposto lo stralcio delle opere di demolizione edili previste nel predetto progetto, affidando alla societa' Eleca Spa l'esecuzione degli stessi; - la Societa' Eleca S.p.A. ha presentato il cronoprogramma coordinato che prevede la conclusione degli interventi per la data improrogabile del 30.11.2004 nonche' l'offerta economica a prezzi unitari, ritenuta congrua nella sua globalita' dall'apposita Commissione istituita a supporto della Gestione Commissariale con parere del 21.01.2004 agli atti della Gestione stessa;
DATO ATTO
- della facolta' riservatasi dalla Gestione Commissariale con la predetta Ordinanza n. 9/04 in ordine alla definizione di finiture e materiali difformi da quanto previsto dal progetto esecutivo a seguito di esplicita diversa richiesta per esigenze dell'Amministrazione Regionale tali da modificare l'offerta originariamente presentata dalla ditta Eleca; - che a seguito della scelta delle macro forniture quali pareti mobili e pavimenti effettuate dall'Amministrazione Regionale e confermate con nota del 17.2.2004 Prot. A1.2004.0008448, la Societa' Eleca S.p.A in data 25.02.2004 ha rideterminato la propria offerta formulandola secondo i crteri concordati ed indicati nella nota del 3.12.2003 e applicando gli sconti definiti e ribaditi nella precitata nota del 17.2.2004, quantificandola in complessivi Euro 13.263.635,45 - di cui Euro 12.419.679,27 riferito agli interventi edili e di fornitura dei lotti B e C ed Euro 843.957,18 riferiti agli interventi strutturali - oltre ad Euro 265.272,73 per oneri di progettazione;
DATO ATTO altresi'
- a seguito della relazione del Dirigente della Struttura Ufficio Tecnico della Regione Lombardia in data 3.3.2004 Prot. B1.2004.0022158, ritenendo la progettazione costruttiva delle opere strutturali in capo al progettista delle opere medesime, e' stato chiesto lo scomputo dell'importo di Euro 165.272,73 rideterminando quelli da riconoscere all'Impresa in forfetari Euro 100.000,00; - la Societa' ha richiesto il rimborso delle spese che dovra' sopportare per la trasformazione e couduzione in montacarichi degli impianti elevatori n. 3, 8, 11, 12 ammontanti ad Euro 791.500,00 oltre IVA, giusta preventivo della societa' OTIS del 21.1.2004
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto,
- di approvare il cronoprogramma coordinato che prevede il completamento degli interventi in argomento per la data improrogabile del 30 novembre 2004 affidando alla Societa' Eleca spa di Cantu' tutte le opere di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui al progetto esecutivo validato, lotti "B" e "C", approvando altresi' l'offerta economica presentata dalla societa' stessa composta da computo metrico estimativo, specifiche tecniche ad integrazione del capitolato speciale validato secondo le scelte dell'Amministrazione Regionale - analisi dei prezzi, nonche' gli elaborati insediativi a titolo di specifiche logistiche integrative agli elaborati tecnici progettuali predisposti dalla competente Struttura Regionale e altresi' lo schema di contratto, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; - di approvare tutte le condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale.
VAGLIATE le predette determinazioni
DISPONE
1. Di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, in ragione della valutata opportunita' di non appesantire oltremodo l'area di cantiere con l'inserimento di nuove imprese, alla Societa' Eleca S.p.A di Cantu' tutte le opere di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, di cui al progetto esecutivo validato, denominato lotti B e C - approvando il coronoprogramma coordinato che prevede il completamento degli interventi in argomento entro la data improrogabile del 30.11.2004, l'offerta economica presentata il 25.2.2004 composta da computo metrico estimativo, specifiche tecniche ad integrazione del capitolato speciale validato secondo le indicazioni dell'Amministrazione regionale, analisi dei prezzi unitari, nonche' gli elaborati insediativi a titolo di specifiche logistiche integrative agli elaborati tecnici progettuali predisposti dalle strutture regionali, oltre al quadro economico generale rideterminato sulla base del nuovo importo dei lavori; 2. di dare atto che tali interventi , che comportano una spesa complessiva di Euro 20.095.237,99 (di cui 13.263.636,45 per lavori edili e strutturali, Euro 5.781.801,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione risultanti dal quadro economico generale , nonche' l'importo forfetario di Euro 100.000,00 a titolo di oneri di progettazione e il rimborso di Euro 949.800,00 IVA compresa per la trasformazione e conduzione degli impianti elevatori in montacarichi), saranno eseguite nel rispetto delle condizioni meglio specificate nell'allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.; 3. che il Direttore dei Lavori nominato giusta Ordinanza n. 7 del 13 gennaio 2004 provveda alla consegna definitiva dei lavori nelle more del perfezionamento del contratto.
D'Ordine del Commissario Delegato Il Soggetto Attuatore Guido Della Frera
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA PIRELLI
ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO N. 3219 DEL 07.06.2002 e succ. modd
A - EPIGRAFE
CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E DI RECUPERO FUNZIONALE degli spazi interni del complesso Pirelli - SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA. IDENTIFICATI IN LOTTI PROGETTUALI: LOTTO B, PIANI TORRE DAL 2^ AL 30^ E LOTTO C, PIANI TORRE 1^, TERRA, -1, PIANI COLLINA -1, PIANI CORPI BASSI-1, TERRA, 1^, 2^, 3^ E INTERVENTI STRUTTURALI DITTA APPALTATRICE: ELECA.
B - LE PARTI
L'anno duemilaquattro il giorno....... del mese di...... presso gli uffici della Gestione Commissariale situati in Via Pola n. 9/11 -20124 MILANO
TRA
il Sig. Guido Della Frera nato il 12 dicembre 1964 a Pavia, C.F. DLLGDU64T12G388E nella sua qualita' di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato per l'Emergenza con Sede in Milano Via Pola n. 9/11 C.F. 80050050154, che agisce ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 190 del 30 dicembre 2003
E
il Sig. Roberto Manzoni nato il 13.05.1952 a Cantu' (CO), residente a Cantu' in Via Como n. 218 con codice fiscale MNZ RRT 52E13 B639O, (nella sua qualita' di Amministratore Delegato dell'impresa ELECA S.p.A. - con sede in Cantu' Via Como n. 214/216, partita IVA 01656810130, di seguito denominato "Appaltatore", che agisce in qualita' di legale rappresentante.
C - PREMESSE
Premesso:
- che con ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002 e' stato decretato lo stato di emergenza a seguito dell'incidente aereo del 18.04.2002, prorogato con DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 - ed e' stato nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di restauro e di recupero funzionale del Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale della Lombardia e delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti; - che con ordinanza Commissariale n. 9 in data 13 gennaio 2004 e' stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di Restauro dei lotti B, C e retativi Interventi Strutturali dell'Edificio Pirelli che a seguito di trattativa privata con Ordinanza Commissariale n. 59 del 9 marzo 2004 si e' provveduto ad approvare l'offerta economica presentata dalla Societa' Eleca S.p.A. completa di cronoprogramma coordinato con tutte le lavorazioni in atto nonche' il Computo metrico estimativo, specifiche tecniche integrative del capitolato speciale validato, analisi dei prezzi unitari nonche' le specifiche logistiche integrative degli elaborati tecnici progettuali predisposte dalle Sfrutture regionali; - che l'Amministrazione e' proprietaria dell'immobile Edificio Pirelli del quale dispone liberamente, sito in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, distinto al Catasto Terreni/Urbano del Comune di Milano alla partita 1154607 al foglio n. 269 - mappale 33 - foglio 269 mappale 33 subb 501, 502, 503 con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge,
si conviene e stipula quanto segue:
TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE E SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI
Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto: Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3219 del 07.06.2002 e succ. integrazioni e modifiche; Legge 109/1994 - La legge 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in materia di lavori pubblici; Regolamento Generale - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145; Regolamento di Qualificazione - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 2- OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla proprieta' di cui alle premesse: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, E DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI DEL COMPLESSO PIRELLI - SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDLA-IDENTIFICATI IN LOTTI PROGETTUALI: LOTTO B, PIANI TORRE DAL 2^ AL 30^ E LOTTO C, PIANI TORRE 1^, TERRA -1, PIANI COLLINA-1, PIANI CORPI BASSI -1, TERRA, 1^, 2^, 3^ E INTERVENTI STRUTTURALI secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa.
Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a Euro 13.047.865,94 a cui va aggiunta la somma di Euro 215.770,51 per gli oneri della sicurezza oltre a forfetizzate Euro 100.000,00 per oneri di progettazione. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risultera' dalla liquidazione finale.
Art. 4 - REGIME IVA
Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986; n. 131 e' soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunichera' all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.
Art. 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
La spesa di cui al presente appalto sara' sostenuta con i fondi della gestione Commissariale.
Art. 6 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE
Il presente contratto di appalto si intende stipulato a misura secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 7 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILE
La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, e' la seguente:
Lotti B+C+Interventi Strutturali
==================================================================== Categoria Classifica Lavori Oneri Totale ==================================================================== Prevalente Euro Euro Euro OG1 Lotto B V 8.648.387,94 122.936,43 8.771.324,37 -------------------------------------------------------------------- Prevalente Euro Euro Euro OG1 Lotto C V 3.581.215,98 67.138,92 3.648.354,90 -------------------------------------------------------------------- Prevalente Euro Euro Euro OG1 Interventi V 818.262,02 25.695,16 843.957,45 strutturali (Lotti B - C) -------------------------------------------------------------------- TOTALI Euro Euro Euro 13.047.865,94 215.770,51 13.263.636,45 --------------------------------------------------------------------
In sede di offerta la Societa' Eleca S.p.A. ha indicato le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare in ordine agli interventi edili e strutturali.
Art. 8 - NOMINA DELL'ESECUTORE
Esecutrice dei lavori e' la Societa' ELECA S.p.A. di Cantu'.
Art. 9 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE
L'Appaltatore elegge domicilio, ai sensi dell'art. 2 del DM 145/00, nel seguente indirizzo: Eleca S.p.A. - Ufficio di cantiere, Via Fabio Filzi n. 22, Milano. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Soggetto Attuatore, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
Art. 10 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore con ordinativi di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c n. 000008674180 CIN M CAB 51062 ABI 03069, presso l'Istituto di Credito Banca Intesa. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita' del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita' puo' attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.
Art. 11 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferite mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita' tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita' necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio' spetti alcuna indennita' all'Appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 12 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA
L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera' a nominare il Direttore di Cantiere, che potra' coincidere con il Direttore Tecnico dell'impresa, o con il suo Rappresentante delegato. Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli e' responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. La nomina di Direttore di Cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. Il Direttore Tecnico dell'impresa e' l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore Tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicita' dell'incarico. Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore Tecnico dovra' sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D. Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorche' una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessita' di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore Tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza. Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potra' piu' proseguire i lavori per mancanza della idoneita' tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.
Art. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME
L'appalto e' soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3219 del 07.06.2002, Capitolato Generale di Appalto, nel presente Contratto d'Appalto, nel Capitolato Speciale di Appalto - per le parti non in contrasto con il presente contratto - nel Computo Metrico Estimativo e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli albi elaborati allegati al contratto. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal Contratto, l'appalto e' soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale: Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002 e succ. integrazioni e modifiche;
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", articoli 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c."); 2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri ai sensi della Legge 494/97; 3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994"); 4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvata con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale"); 5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto"); 6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del appalto; 8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO
Art. 14 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
Si da' atto che con nota prot. n. K1.2004.0000605 del 18.03.2004 e' stata richiesta alla competente Prefettura la certificazione antimafia che sara' allegata al presente contratto non appena rilasciata.
Art. 15- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicati sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
Art. 16 - SUBAPPALTO
A - Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'import o del contratto l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
B - L'affidamento in subappalto o in cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che Eleca S.p.A. con nota del 25/02/2004 prot. n. 766 ha provveduto a comunicare le lavorazioni che intenderebbe subappaltare; 2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contatto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma; 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile e' stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
C - Il subappaltatore puo' subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento Generale.
L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 551/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
D - L'Amministrazione non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatati via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990.
Art. 17 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Soggetto Attuatore provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Soggetto Attuatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore e' invitato per iscritto dal Soggetto Attuatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita' della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante puo' pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Soggetto Attuatore provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. L'Appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento, economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale, e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; e', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio, dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonche' copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'Appaltatore, e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collet tiva. Al Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 124, quarto comma, lett. a), del Regolamento Generale compete la verifica periodica del possesso della regolarita' da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
Art. 18 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE
L'Appaltatore depositera' prima della consegna dei lavori:
- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art 3 della stessa norma; - eventuali proposta integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di Cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Le imprese, esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, proposta di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilita' per le conseguenza di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltabili compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO
A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore, in possesso di Certificazione ISO 9000 ha costituito una garanzia fidejussoria del 5 per cento dell'importo dei lavori, mediante polizza fidejussoria, rilasciata dalla societa' Assicuratrice Edile per l'importo di Euro 663.181,82, e per la tutta la durata dei lavori, con firma del soggetto idoneo alla stipula. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. E' previsto lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in base all'art 30 comma 2 ter della Legge 109/94. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stazione appaltante puo' richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
Art. 20 - POLIZZE
A - ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI
L'Appaltatore, sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1994, e' obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. La somma da assicurare e' di Euro 13.263.636,45 per i danni alle opere in costruzione e di Euro 10.000.000,00 per i danni cagionati alle opere ed agli impianti preesistenti sui quali e nei quali si eseguiranno i lavori oggetto dell'appalto. La suddetta somma assicurata sara' prestata a primo rischio assoluto e cioe' in deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per ogni sinistro. L'Appaltatore trasmettera' all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
B - DECENNALE PER GRAVI DANNI E PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della legge 109/1994, l'Appaltatore e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opere, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere di Euro 843.957,00. L'Appaltatore e' altresi' obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con massimale di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) per ogni sinistro. La liquidazione della rata di saldo e' subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.
TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 21 - RICHIAMO AI PATTI DEL CAPITOLATO SPECIALE
L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita' e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto e alla lista delle categorie di lavori e delle forniture e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso gli uffici dell'Amministrazione. Sono parte integrante del contratto:
a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145; b) il capitolato speciale; c) il piano di sicurezza; d) Elenco prezzi e) Lista delle Categorie di Lavori e delle Forniture f) Cronoprogramma g) Gli elaborati grafici progettuali, tecnici e descrittivi; e) Documenti e materiali relativi alle indagini, ai rilievi, ed i documenti di archivio e storici.
Art. 22 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Appaltatore ha facolta' di sviluppare i lavori nel modo che credera' piu' conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purche' cio' non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovra' presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimera' entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonche' l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.
Art. 23 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 133, comma 1, del Regolamento Generale e con gli effetti di cui all'art. 24, comma 6, del D.M. 145/2000.
Art. 24. DANNI NEL CORSO DEI LAVORI
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale, alll'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Art. 25 - VARIAZIONI AL CONTRATTO
Qualunque modifica al presente contratto non puo' aver luogo e non puo' provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati puo' essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Soggetto Attuatore, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita', fermo che in nessun caso egli puo' vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Art. 26- INVARIABILITA' DEI PREZZI
L'Appaltatore di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
Art. 27 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI
Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto verranno determinati assumendoli sulla base dei criteri indicati in sede di offerta che prevedono l'applicazione del listino CCIAA di Milano n. 2/97 cui sara' applicata la maggiorazione dello 0,25% per ogni singolo piano in ragione dell'altezza dell'edificio. Nel caso di prezzi non compresi nel listino CCIAA di Milano n. 2/97 si fara' riferimento alla offerta del fornitore maggiorata del 12,5% piu' la maggiorazione dello 0,25% per ogni singolo piano.
Art. 28 - TIPOLOGIA PRINCIPALI FORNITURE
Per quanto concerne le forniture in opera riguardanti i materiali principali quali pavimenti e pareti in esercizio della facolta' prevista dall'ordinanza di validazione del progetto esecutivo si rimanda alle scelte confermate dall'Amministrazione Regionale e richieste dalla Gestione Commissariale nonche' validate con Ordinanza n..... del...... Per quanto attiene tutte le finiture e materiali ancora in via di definizione o per eventuali modifiche rispetto a quanto gia' definito da parte dell'Amministrazione Regionale, la scelta competera' alla Gestione Commissariale stessa e all'Appaltatore verranno riconosciute sul prezzo proposto dal fornitore e accettato dall'Amministrazione, le maggiorazioni del 12,50% e del 0,25% per ogni piano in ragione dell'altezza dell'edificio. Tali modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate e non dovranno riguardare elementi essenziali dei lavori e/o forniture
Art. 29 - REVISIONE PREZZI
Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994, non e' ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile. Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
Art. 30 - ANTICIPAZIONE
Non e' prevista l'erogazione di alcuna anticipazione.
Art. 31 - PAGAMENTI IN ACCONTO
Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con le modalita' e nei termini indicati all'art. 168 del DPR 554/99. I pagamenti saranno corrisposti all'Appaltatore con acconti in corso d'opera ogni mese. Contestualmente verra' corrisposta in quote di pari importo la somma riconosciuta per oneri di progettazione inerenti dettagli costruttivi ammontante a Euro 100.000,00 forfettari Le certificazioni in acconto e a saldo verranno emesse dalla direzione lavori nei termini previsti dall'art. 29 del D.M. 145/2000. In occasione dell'emissione dei singoli SAL il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi) nonche' quelli dovuti agli organismi della contrattazione collettiva. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti ai subappaltatori. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Soggetto Attuatore sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita', la qualita' e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo' superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo' superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Art. 32 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA
Il pagamento della rata di saldo avverra' con le modalita' stabilite dall'art. 29 comma 2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. Il pagamento della rata di saldo avverra' previa accensione delle polizze di cui all'art. 20-B del presente schema di contratto.
Art. 33 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante ordinativi di pagamento su bonifico bancario.
Art. 34 - RITARDO NEI PAGAMENTI
Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita' di apposite domande o riserve. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 e' fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura e' comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 35 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L'Appaltatore prende atto, si impegna a consegnare i lavori ultimati entro e non oltre il 30.11.2004, prendendo nel contempo atto con la firma del presente contratto che nel Complesso sono in corso altre lavorazioni che vedono la presenza di piu' imprese nell'area di cantiere.
Art. 36 - PENALI
Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto alla data di consegna definitiva fissata improrogabilmente per il 30.11.2004, verra' applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo del contratto. Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Soggetto Attuatore in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'importo complessivo dei lavori, il Soggetto Attuatore attua i provvedimenti necessari in base all'art. 119 del Regolamento. La penale e' comminata dal Soggetto Attuatore sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
Art. 37 - PREMIO DI ACCELERAZIONE
E' previsto un premio di accelerazione in relazione a ciascun giorno di anticipo della consegna definitiva dei lavori rispetto al termine del 30.11.2004 che sara' erogato con i medesimi criteri di cui al precedente art. 38 relativo al calcolo della penale
Art. 38 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE
L'Appaltatore e' sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita' all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita' la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del Regolamento Generale. La quantificazione della riserva e' effettuata in via definitiva, senza possibilita' di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 39 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta' degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita' ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'Appaltatore non puo' demolire o comunque alterare i reperti, ne' puo' rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 40 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta' dell'amministrazione. L'Appaltatore deve trasportarti e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cio' compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatole, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia' fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 41 - AVVISO AI CREDITORI
A lavori ultimati l'Amministrazione ne dara' avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verra' trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 42 - COLLAUDO
Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 28 comma 7^ della Legge 109/94 e dell'art. 187 comma 3^ del Regolamento, e' previsto il collaudo in corso d'opera. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verra' redatto un certificato di collaudo secondo le modalita' prevista dagli articoli 187-210 del Regolamento Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita' eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestata ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 109/1994 e dell'articolo 101 del Regolamento Generale. Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Art. 43 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili purche' denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato Speciale, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed e' tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE
Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati dall'articolo 31-bis della legge 109/1994, l'Amministrazione seguira' la procedura di cui all'art. 149 del Regolamento Generale per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.
Art. 45 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 118 Regolamento Generale), o per grave inadempimento, grave irregolarita' o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 120 Regolamento Generale), l'Amministrazione attivera' le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 121 e 122 del Regolamento Generale.
Art. 46 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-bis, comma 1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonche' all'art 150 del Regolamento Generale e agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 31-bis della legge 109/1994 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.
Art. 47 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 e' fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui e' stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1 luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Articoli 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto e' obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art. 48 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. d) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spettera' quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo. Fatte salve tutte le ulteriori precisazioni del capitolato speciale, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio' a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; ad esclusione dei costi per la trasformazione e conduzione in montacarichi degli impianti elevatori n. 3, 8, 11 e 12 il cui costo pari a Euro 791.500,0000, giusta preventivo della ditta OTIS , verra' rimborsato dalla Gestione Commissariale previa emissione di regolare fattura e documentazione comprovante la spesa che comunque non potra' superare tale importo; d) le spese per rilevi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi o simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Soggetto Attuatore o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo; e) le spese per le vie di accesso al cantiere; f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; g) le nuove spese per passaggio e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio; i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. 696/1994 e successive modificazioni.
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:
l) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonche' le spese per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo; m) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello dei propri subappaltatori, a norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994, o) uso e disponibilita' dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilita' dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto. Va fatta eccezione l'utilizzo da parte dell'Ati Isa - Grassi & Crespi - Marcora impegnata nella ristrutturazione della copertura e 31 piano per l'utilizzo concordato del montacarichi n. 11 sulla punta Galvani sino al 18/04/2004, con le modalita' previste nel successivo punto p). Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo e' conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non dara' luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico. p) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere di piu' Imprese o Ditte costruttrici, sia riferite al medesimo lavoro, sia riferite ad altri appalti in corso. In tale caso l'Appaltatore dovra' adeguarsi al Piano di Sicurezza Generale e consentire, nell'ambito dei lavori, l'uso all'ATI Isa-Grassi & Crespi-Marcora del montacarichi n. 11 sulla punta Galvani per la movimentazione dei materiali, anche facenti parte di altre forniture, secondo il Programma Generale degli interventi che verra' redatto, sulla base del cronoprogramma prodotto dalla Impresa, dal Coordinatore generale degli interventi. Il montacarichi citato sara' messo a disposizione dell'ATI Isa-Grassi & Crespi-Marcora che contestualmente dovra' provvedere allo smantellamento del montacarichi esterno sulla facciata lato Via Fabio Filzi, secondo un calendario di utilizzo preventivamente concordato in base al Programma generale degli interventi, in modo da consentire lo svolgimento di tutte le attivita' necessarie all'esecuzione dell'appalto. Tutte le operazioni di carico e scarico del materiale e di manovra delle attrezzature dovranno essere eseguite con personale dei vari appaltatori, sotto la loro responsabilita', e secondo le modalita' indicate nel piano di sicurezza delle lavorazioni;
Art. 49 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potra' essere rivelato a terzi, ad esclusione dei subappaltatori e dei fornitori senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l'Appaltatore non puo' divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto ne' autorizzare terzi a farlo.
Art. 50 - EFFETTI DEL CONTRATTO
- Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara annullati i patti relativamente ai contratti gia' in essere - n. rep 3371/98 e 3627/00 e Atti aggiuntivi - riguardanti l'applicazione di penali parziali sui lotti, nonche' la volonta' di uniformare i termini di ultimazione dei lavori alla data del 30.11.04; - Nel caso di discordanze tra quanto previsto dal capitolato speciale d'oneri approvato in sede di validazione del progetto esecutivo ed il presente contratto, si considerera' prevalente la norma contrattuale. In particolare non sono operanti, e pertanto privi di efficacia, i seguenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto: art. 2 - 7 - 8 (punti 6-10-14-15-19-27-32-42-61) e art. 25.
Art. 51 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
Art. 52 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini e per gli effetti di legge il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata. L'Appaltatore potra' in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata.
Art. 53 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO
Per tutto quanto non previsto nel presente contatto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.
L'Appaltatore Il Soggetto Attuatore
Art. 54 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:
Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione;
Art. 12 - Direttore di Cantiere e Direttore Tecnico dell'impresa
Art. 16 - Subappalto
Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela
Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere
Art. 20 - Polizze di assicurazione durante i lavori e decennali per gravi danni e per responsabilita' civile verso terzi
Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto
Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori
Art. 23 - Sospensioni o riprese dei lavori
Art. 24 - Danni nel corso dei lavori
Art. 26 - Invariabilita' dei prezzi
Art. 27 - Nuovi prezzi per lavori non previsti
Art. 28 - Tipologia principali forniture
Art. 35 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori
Art. 36 - Penali
Art. 42 - Collaudo
Art. 43 - Difetti di costruzione
Art. 46 - Controversie
Art 48 - Oneri a carico dell'Appaltatore
Art. 50 - Effetti del contatto
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