Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2004 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 2 marzo 2004
Appalto integrato per il restauro delle facciate del Grattacielo Pirelli e sue pertinenze. Annullamento del certificato di pagamento n. 4 relativo al quarto stato avanzamento lavori. (Ordinanza n. 51).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della citta' di Milano - prorogato con
DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 - in relazione agli
ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; - l'art. 3 della predetta Ordinanza consente al Commissario,
nell'attuazione degli interventi, di adottare procedure in deroga
alla normativa vigente e segnatamente agli artt. 16 e 19 della
legge 109/94 nonche' alle correlate norme regolamentari; - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del
27/05/03 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori
di intervento diretti al superamento della predetta situazione
emergenziale; - con ordinanza commissariale n. 56 del 28/05/03 e' stato nominato
Soggetto Attuatore il Sig. Guido Della Frera, confermato con
ordinanza n. 190 del 30.12.2003;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 188 del 18 dicembre 2003 con la quale e' stato validato il progetto esecutivo di restauro delle facciate del Palazzo della Regione Lombardia approvando i maggiori costi rispetto al Progetto Definitivo, meglio dettagliati e quantificati nel dispositivo dell'Ordinanza medesima, in aggiunta a quanto gia' riconosciuto con Ordinanza Commissariale n. 160/03 di approvazione dell'atto di sottomissione relativo ai maggiori oneri dell'Appaltatore a seguito della ridefinizione dei termini di consegna dei lavori;

RILEVATO CHE:

- il dispositivo della citata ordinanza impartiva ordine
all'Appaltatore di ridefinire il quadro economico ed il computo
metrico estimativo sulla base delle determinazioni commissariali
assunte; - con nota del 24 dicembre 2003 l'ATI presentava in allegato quadro
economico di raffronto firmato, per presa d'atto, dalla Direzione
Lavoro in data 27 gennaio 2004; - sulla base del suddetto quadro economico la medesima Direzione
Lavori contabilizzava le lavorazioni eseguite compilando lo stato
di avanzamento lavori n. 4 a fronte del quale a norma di quanto
previsto dagli artt. 114, 2 comma e 169, comma 1 del DPR 554/99 ,
il Responsabile del Procedimento emetteva il Certificato di
pagamento n. 4;

ACCERTATO che:

- il quadro economico di raffronto dell'ATI non e' stato redatto nel
rispetto dell'impegno di spesa disposto con l'Ordinanza 188/03; - la documentazione relativa al quarto stato di avanzamento lavori -
il primo emesso successivamente alla validazione in argomento -
contabilizza attivita' che, pur ammesse tecnicamente, non sono
passibili di ristoro economico, giusta la citata ordinanza di
validazione, se non incorrendo nel pagamento dell'indebito;

RITENUTO quindi di dover annullare il Certificato di Pagamento emesso in relazione al quarto stato di avanzamento lavori allo scopo di evitare esborso ingiustificato di denaro;

DISPONE

Per le motivazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte ed, in particolare, data la non conformita' del quadro economico di raffronto dei lavori di restauro delle facciate del Palazzo Pirelli - predisposto dall'Appaltatore - con l'ordinanza commissariale n. 188 del 18 dicembre 2003 laddove si prevede la contabilizzazione di lavorazioni non coperte da impegno di spesa e quindi non ristorabili, e laddove si prevedono, oltre ai Prezzi di Appalto n. 37 e 38, anche i nuovi prezzi ENP07 ed ENP08,

1. di annullare il certificato di pagamento n. 4 emesso dal
responsabile del Procedimento sulla base di Stato di Avanzamento
Lavori che contabilizza lavorazioni non coperte da impegno di
spesa, allo scopo di salvaguardare il pubblico interesse evitando
esborso ingiustificato di denaro pubblico; 2. non potendo liquidare le sottoindicate fatture, di richiedere
all'Associazione Temporanea d'impresa affidataria dell'appalto in
argomento l'emissione di note di credito per gli importi delle
singole fatture ai fini dello storno contabile:

- emessa da ISA Spa, fattura n. 30 dell'11.02.04 per l'importo di
Euro 1.075.990,96 IVA esclusa; - emessa da Grassi & Crespi srl, fattura n. 19 del 13.02.04 per
l'importo di Euro 853.003,75 IVA esclusa; - emessa da Marcora Costruzioni SpA, fattura n. 54 del 12.02.04 per
l'importo di Euro 798.692,65 IVA esclusa

3. di ordinare alla Direzione Lavori la ridefinizione del quadro
economico escludendo dalle lavorazioni contabilizzabili quelle
identificate alle voci ENP06a , ENP07 , ENP08 , ENP15, ENP18; 4. di ordinare alla medesima Direzione Lavori la correzione - in
coerenza con il nuovo quadro economico rettificato e nel rispetto
dell'impegno di spesa assunto a mezzo Ordinanza Commissariale n.
188 del 18 dicembre 2003 - del Registro di contabilita', del
sommario della contabilita', del libretto delle misure e del
quarto stato di avanzamento lavori, al fine di consentire al
responsabile del procedimento la corretta compilazione del
Certificato di Pagamento n. 4, a norma di quanto previsto artt.
114, comma 2 e 169, comma 1 del DPR 554/99.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Guido Della Frera
 
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