Gazzetta n. 244 del 16 ottobre 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 29 settembre 2004 |
Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale. (Deliberazione n. 170/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 settembre 2004; Visti: la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00); la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03); la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00); la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01); la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01); la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03, e sue successive modifiche e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 152/03; la deliberazione dell'Autorita' 10 marzo 2004, n. 26/04; la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04; la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04; la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 169/04; il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 29 luglio 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 29 luglio 2004); il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 5 agosto 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 5 agosto 2004); Considerato che: ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, l'Autorita' stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; ai sensi dell'art. 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00, tutti gli esercenti il servizio di distribuzione sono tenuti alla certificazione dei bilanci dal 1° gennaio 2002 e conseguentemente dispongono di dati certi in relazione ai costi sopportati per lo svolgimento del servizio; in conseguenza dell'entrata in vigore del predetto obbligo, diversamente da quanto accaduto nel primo periodo regolatorio, e' possibile prevedere, per la determinazione della tariffa di distribuzione, in alternativa al metodo generale, un metodo individuale a cui tutte le imprese di distribuzione possono accedere che consente di determinare i costi in piena aderenza alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attivita' di ciascun esercente; ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti 20 luglio 2004, l'Autorita' fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico; Considerato che, nel documento per la consultazione 29 luglio 2004, l'Autorita' ha prospettato i contenuti della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue: conferma del vincolo sui ricavi dell'anno termico 2003-2004, aggiornato al fine di tenere conto degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttivita' e, sulla base dell'andamento del mercato, del tasso di remunerazione del capitale investito; riconoscimento della facolta', per le imprese di distribuzione, di determinare un nuovo vincolo sui ricavi sulla base di dati oggettivi, per il calcolo delle tariffe nel caso di reti in sviluppo caratterizzate da specificita' di costi; riduzione graduale della variabilita' dell'articolazione tariffaria, attraverso la definizione: a) per l'anno termico 2004-2005, di un'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo identica per tutto il territorio nazionale, integrata, per ciascun ambito, di uno specifico coefficiente calcolato a partire dal vincolo sui ricavi riconosciuto per ciascun ambito; b) per gli anni termici successivi, di tariffe di distribuzione omogenee su base regionale; mantenimento di strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili; mantenimento, per l'anno termico 2004-2005, del Fondo di compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attivita' di distribuzione, affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione n. 306/01; previsione, a partire dall'anno termico 2005-2006, di un corrispettivo separato per la misura, alla cui quantificazione si procedera' con separato provvedimento in esito all'analisi dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione anche a seguito degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01; Considerato che, nel documento per la consultazione 5 agosto 2004, l'Autorita' ha prospettato l'adozione, per la distribuzione di gas naturale a mezzo carro bombolaio, di una disciplina tariffaria coerente con quella sopra enunciata; Considerato che, nell'ambito della consultazione, molte osservazioni pervenute hanno segnalato all'Autorita', tra l'altro, l'esigenza di: prevedere il riconoscimento dei nuovi investimenti, inclusi quelli relativi al potenziamento e alla sostituzione delle reti o per la sicurezza del servizio; definire un tasso di remunerazione del capitale investito che tenga conto del rischio specifico dell'attivita' di distribuzione del gas, nonche' un valore per il recupero di produttivita' in funzione anche degli obblighi relativi agli adempimenti previsti nei codici di rete e per la qualita' del servizio; garantire modalita' graduali e semplificate per il passaggio alla nuova articolazione tariffaria; Ritenuto opportuno: riconoscere alle imprese di distribuzione costi aderenti alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attivita' di ciascuno, prevedendo, in alternativa al metodo generale, un metodo individuale che consenta di determinare il vincolo sui ricavi partendo da dati oggettivi; definire modalita' di aggiornamento con il meccanismo del price cap delle tariffe di distribuzione del gas naturale: a) limitatamente alla quota parte a copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, in conformita' con quanto adottato nei provvedimenti tariffari dell'Autorita' relativi al settore elettrico; b) volte a stimolare comportamenti efficienti in un adeguato arco temporale, tenuto conto dei vantaggi conseguiti dalle imprese nel primo periodo di regolazione e dei margini di recupero di efficienza esistenti, ma anche degli obblighi relativi agli adempimenti previsti nei codici di rete e per la qualita' del servizio; semplificare il sistema tariffario, riducendo la variabilita' dell'articolazione tariffaria, al fine di favorire l'entrata di nuovi operatori sul mercato della vendita ai clienti finali; attuare tale semplificazione in maniera graduale, prevedendo per l'anno termico 2004-2005 l'adozione di una articolazione tariffaria derivante dall'applicazione di corrispettivi identici per scaglione di consumo a livello nazionale e di un coefficiente correttivo calcolato a partire dal vincolo sui ricavi di riferimento e definendo con successivo provvedimento i criteri per l'articolazione delle tariffe a partire dall'anno termico 2005-2006; mantenere, per l'anno termico 2004-2005, il Fondo di compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attivita' di distribuzione, affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione n. 306/01; mantenere strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, prevedendo opportune iniziative per l'adeguata pubblicizzazione degli stessi; definire con successivo provvedimento dell'Autorita', i criteri per la determinazione, a partire dall'anno termico 2005-2006, del corrispettivo di misura; prevedere il riconoscimento nel vincolo sui ricavi di un ammontare destinato al finanziamento di interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, fissato prudenzialmente in circa 18 (diciotto) milioni di euro per l'anno termico 2004-2005; istituire un Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione dei criteri e le modalita' per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto 20 luglio 2004; Ritenuto opportuno adottare, per la distribuzione di gas naturale a mezzo carro bombolaio, una disciplina tariffaria analoga a quella prevista per il servizio di distribuzione a mezzo reti; Delibera:
Art. 1. Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) e le seguenti definizioni: a) ambito tariffario e' l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione formato dall'insieme delle localita' servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale; b) anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo; c) cliente attivo e' il cliente rifornito dall'impresa di distribuzione ad una determinata data e identificato dal singolo punto di riconsegna; d) localita' e' il comune o parte di esso rifornito da un'impresa di distribuzione mediante lo stesso impianto di distribuzione, in ogni caso individuata dal nome del comune; e) periodo di avviamento e' il periodo di tre anni successivi alla data di prima fornitura di gas naturale; f) tariffe sono, ai sensi dell'art. 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte; g) secondo periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2008. |
| Art. 2. Ambito di applicazione v 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione delle tariffe di distribuzione di gas naturale da metanodotto e a mezzo carro bombolaio per il secondo periodo di regolazione. |
| Art. 3. Ambito tariffario
3.1 Per l'anno termico 1° ottobre 2004-30 settembre 2005, le tariffe di distribuzione del gas naturale sono definite per ambito tariffario. Nei casi in cui piu' enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione o gli stessi dichiarino di costituire un unico ambito tariffario, l'ambito tariffario coincide con l'insieme delle localita' servite attraverso piu' impianti di distribuzione di gas naturale da una o anche piu' imprese di distribuzione. 3.2 L'ambito di applicazione delle tariffe a partire dall'anno termico 2005-2006 e' definito con successivo provvedimento dell'Autorita'. |
| Art. 4. Articolazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione
4.1 Per ciascun ambito tariffario, le tariffe di distribuzione sono costituite da: a) una quota tariffaria fissa, espressa in euro/cliente/anno; b) una quota tariffaria variabile, articolata in scaglioni di consumo, espressa in euro/GJ, relativa all'energia riconsegnata; c) la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione \alpha1 e la quota compensativa unitaria \beta i di cui alla deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03, nei casi previsti dalla medesima deliberazione. 4.2 L'impresa di distribuzione applica le quote variabili di cui al comma 4.1, rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, che rimangono in vigore fino all'adozione del codice di rete tipo di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' n. 138/04. 4.3 Per l'anno termico 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2005, l'impresa di distribuzione applica la quota tariffaria fissa e la quota tariffaria variabile di cui al comma 4.1, lettere a) e b), come riportate in tabella 1, moltiplicando la quota tariffaria variabile per il coefficiente epsilon(base)i di ambito, calcolato ai sensi del successivo comma 4.4. 4.4 Il coefficiente epsilon(base)i di ambito e' calcolato sulla base della seguente formula:
epsilon(base)i (VRDA(base)i - QF*NUA(base)i) / (RCTA(base)i - QF*NUA(base)i)
dove: VRDA(base)i e' il vincolo sui ricavi dell'i-esimo ambito per l'anno termico 2004-2005, calcolato con la seguente formula:
VRDA(base)i = VRD(base)2004i + QFNC + RE
dove: VRD(base)2004i e' la somma dei valori di VRD2004 delle localita' costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 9 del presente provvedimento; QFNC e' la quota per il Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: Fondo di compensazione), calcolato ai sensi dell'art. 12 del presente provvedimento; RE e' l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 11, calcolato moltiplicando 0,014563 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico 2001-2002; QF e' la quota tariffaria fissa indicata nella tabella 1; NUAi e' la somma dei clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 delle localita' costituenti l'i-esimo ambito; RCTA(base)i sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 e ai consumi complessivi dell'anno termico 2001-2002. 4.5 L'articolazione delle tariffe di distribuzione, a partire dall'anno termico 2005-2006, e le relative modalita' di calcolo sono definite con successivo provvedimento dell'Autorita'. |
| Art. 5. Procedimento di approvazione della proposta tariffaria
5.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorita' la proposta tariffaria contenente il vincolo sui ricavi VRD, calcolato ai sensi dell'art. 8 o 9, comma 2, e le tariffe di distribuzione dell'anno termico che decorre dal 1° ottobre successivo. 5.2 Nel caso in cui le imprese di distribuzione si avvalgano, a partire dal secondo anno termico, della facolta' di cui all'art. 9: a) presentano la proposta di cui al comma 5.1; b) fino alla determinazione del vincolo di cui all'art. 9, applicano la tariffa approvata in esito alla proposta di cui alla lettera a); c) con decorrenza dalla determinazione del vincolo di cui all'art. 9, applicano la tariffa risultante dal nuovo vincolo tariffario con effetto retroattivo per l'anno termico di riferimento. 5.3 Per le localita' che calcolano il vincolo sui ricavi VRD ai sensi dell'art. 7, comma 4, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorita', entro il 31 marzo di ogni anno, il VRD calcolato ai sensi del medesimo comma. 5.4 La proposta tariffaria e' approvata dall'Autorita' se rispetta i vincoli previsti nel presente provvedimento. La proposta tariffaria e' approvata qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal ricevimento della proposta. 5.5 Nel caso in cui la proposta tariffaria presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella presente deliberazione, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, le tariffe sono determinate dall'Autorita' con proprio provvedimento. 5.6 Le imprese di distribuzione comunicano all'Autorita', entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla societa', alle localita' servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente alla trasmissione dei dati di cui al comma 5.1. |
| Art. 6. Obblighi di pubblicazione delle tariffe
6.1 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l'impresa di distribuzione provvede a dare adeguata pubblicita' alle tariffe, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet. 6.2 Ai fini della pubblicazione, le quote variabili di cui all'art. 4, comma 2, devono essere espresse in euro per GJ e in euro per metro cubo. |
| Art. 7. Vincolo sui ricavi di distribuzione
7.1 Per ciascuna localita', il vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2004-2005 (di seguito: VRD2004) e' calcolato secondo la seguente formula:
----> Vedere formula a pag. 18 <----
dove: VRD(base)2003 e' il vincolo sui ricavi di distribuzione relativo alle opzioni tariffarie dell'anno termico 2003-2004 approvate dall'Autorita'; I(base)2003 e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, pari a 2,3%; pesoD(base)amm+ges e' la quota parte del VRD(base)2003 della singola localita', espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione e alla quota parte della componente rappresentativa dei costi riconosciuti di capitale relativa all'ammortamento; RP(base)D il tasso annuale di recupero di produttivita' dei costi dell'attivita' di distribuzione, pari al 5%; rD(base)2004 e' la remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, pari al 7,5% reale pre-tasse; rD(base)2003 e' la remunerazione del capitale investito netto per il primo periodo di regolazione, pari all'8,8% reale pre-tasse. 7.2 Per le localita' che appartengono agli ambiti tariffari per i quali nell'anno termico 2003-2004 il VRD(base)2003 e' stato calcolato con il metodo semplificato di cui all'art. 4, comma 11, della deliberazione n. 237/00, il calcolo del VRD(base)2004 ai sensi del comma 7.1, e' effettuato utilizzando quale pesoD(base)amm+ges un valore pari a 58,16% e quale VRD(base)2003 il seguente:
VRD(base)2003 = NU x CMUD
dove: NU e' il numero dei clienti attivi in ciascuna localita' alla data del 30 giugno 2002; CMUD e' il costo medio annuo per cliente fissato dall'Autorita' pari a euro 122,13. 7.3 Il vincolo sui ricavi di cui al presente articolo non si applica alle localita' durante il periodo di avviamento. 7.4 Le localita' che hanno completato il periodo di avviamento e che non dispongono di un valore VRD approvato dell'Autorita', assumono quale vincolo sui ricavi VRD il valore derivante dall'applicazione, ai clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e ai consumi complessivi del medesimo anno termico, delle tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento. |
| Art. 8. Aggiornamento del vincolo sui ricavi
8.1 Per ciascuna localita', negli anni termici successivi al primo, il vincolo sui ricavi VRD e' aggiornato, mediante il metodo del price cap, applicando al valore dell'anno precedente la seguente formula:
VRD(base)t=VRD(base)t-1 x (1+I(base)t-1-RP(base)DpesoDamm+ges +Y+Q+W)
dove: VRD(base)t-1 e' il vincolo sui ricavi dell'anno precedente; I(base)t-1 e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat; RP(base)D assume il valore indicato all'art: 7, comma 1; peso(base)Damm+ges assume il significato di cui all'art. 7, comma 1; Y e' il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; Q e' il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio; W e' il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, inclusa la promozione del ricorso a fonti rinnovabili. |
| Art. 9. Vincolo sui ricavi di distribuzione e suo aggiornamento
9.1 Per ciascun anno termico del periodo di regolazione, alle imprese di distribuzione che dispongono di bilanci certificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, relativi almeno all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione della proposta tariffaria, con evidenze contabili separate per l'attivita' di distribuzione del gas, e' riconosciuta la facolta' di calcolare il vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di criteri definiti dall'Autorita' con successivo provvedimento, i quali: a) consentano alle imprese di distribuzione di ottenere un riconoscimento adeguato dei costi di pertinenza dell'attivita' di distribuzione efficientemente sostenuti, qualora essi siano superiori ai costi riconosciuti; b) consentano all'Autorita' di verificare la correttezza dei dati di cui alla lettera a); c) facciano riferimento, tra l'altro, ai dati desumibili dai conti separati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/01, nonche' agli ulteriori dati necessari anche ai fini della determinazione del costo storico originario rivalutato delle immobilizzazioni. 9.2 Il vincolo sui ricavi calcolato ai sensi del presente articolo si aggiorna secondo la medesima formula di cui all'art. 8, comma 1, adottando il peso(base)Damm+ges riferito al medesimo vincolo. 9.3 Le imprese di distribuzione che, per l'anno termico 2004-2005, intendano avvalersi della facolta' riconosciuta ai sensi del comma 9.1 sono tenute a presentare all'Autorita' apposita istanza entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al medesimo comma. |
| Art. 10 Contributi a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili
10.1 Ciascun comune puo' richiedere all'impresa di distribuzione dell'attivita' di distribuzione l'applicazione di una quota aggiuntiva non superiore all'1 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili. 10.2 Le amministrazioni comunali destinano i contributi di cui al comma precedente, tenendo conto dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, considerando altresi' le esigenze degli anziani e dei disabili. 10.3 Le imprese di distribuzione notificano all'Autorita' le richieste pervenute dai comuni e applicano, nell'anno termico che decorre dal successivo 1° ottobre, le relative quote aggiuntive alle tariffe approvate dall'Autorita', per i soli clienti dei comuni richiedenti, tenendo separate le quote relative a ciascun comune. 10.4 Le quote aggiuntive non superiori all'1 per cento dei ricavi di distribuzione, di cui al precedente comma 8.1, sono riscosse dalle imprese di distribuzione mediante aggiunta alle quote variabili della tariffa di distribuzione di cui all'art. 6 del presente provvedimento, di un'ulteriore quota pari al valore della quota aggiuntiva complessivamente richiesta, divisa per il volume distribuito nell'anno termico precedente. 10.5 L'Autorita' promuove l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e vigila sul funzionamento del meccanismo contributivo, anche avvalendosi delle Associazioni dei consumatori e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. |
| Art. 11. Istituzione del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale
11.1 E' istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, alimentato dagli importi di cui al comma 11.2. 11.2 Per l'anno termico 2004-2005, le imprese di distribuzione versano alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, un ammontare pari a un sesto di RE, di cui all'art. 4, comma 4. |
| Art. 12. Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione e dell'affidamento della sua gestione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
12.1 Il Fondo per la compensazione di costi elevati di distribuzione (di seguito: Fondo di compensazione) di cui all'art. 5 della deliberazione n. 237/00 resta operativo per l'anno termico 2004-2005. 12.2 E' prorogato, a decorrere dal 1° aprile 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, alle medesime condizioni di cui alla deliberazione 17 dicembre 2001, n. 306/01, e sue successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del Fondo di compensazione. 12.3 Sono considerati a costo elevato gli ambiti per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle localita' costituenti l'i-esimo ambito VRD(base)2004i, determinati ai sensi degli articoli 3 e 6 del presente provvedimento, e' superiore a 262,72 euro per ogni cliente attivo al 30 giugno 2002 (NUA(base)i), oppure a 3,822 euro per GJ di gas distribuito nell'anno termico 2001-2002 (E). 12.4 Per gli ambiti tariffari a costo elevato, la quota QFNC e' negativa e per l'anno termico 2004-2005 e' pari al maggior valore tra i due seguenti:
----> Vedere formule a pag. 20 <----
12.5 La quota QFNC a carico degli ambiti diversi da quelli a costo elevato per l'anno termico 2004-2005 e' pari all'1% della somma dei vincoli sui ricavi delle localita' costituenti l'i-esimo ambito, VRD(base)2004 i. 12.6 La quota QFNC di cui al comma 12.5 non e' dovuta per gli ambiti tariffari per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle localita' costituenti l'i-esimo ambito, VRD(base)2004,i, compresa tra un valore superiore a 257,75 e 262,72 euro per ogni cliente attivo al 30 giugno 2002, oppure compreso tra un valore superiore a 3,749 e 3,822 euro per GJ di gas distribuito nell'anno termico 2001-2002. 12.7 La quota QFNC e' versata, se positiva, o riscossa, se negativa dal fondo di compensazione. 12.8 Entro il 31 luglio 2005, le imprese di distribuzione degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato versano il saldo tra le quote QFNC positive calcolate ai sensi del comma 12.5 e quelle negative calcolate ai sensi del comma 12.4. 12.9 Le quote QFNC negative, calcolate ai sensi del comma 12.4, al netto di quelle di competenza, dovranno essere versate alle imprese di distribuzione degli ambiti tariffari a costo elevato entro il 30 settembre 2005. 12.10 Entro il 10 ottobre 2004 l'Autorita' provvede al calcolo e alla pubblicazione dell'elenco degli ambiti tariffari a costo elevato di cui al comma 12.3. 12.11 Entro il 15 ottobre 2004 le imprese di distribuzione comunicano all'Autorita' l'elenco degli ambiti tariffari a costo elevato per i quali intendono ottenere la compensazione ed i riferimenti bancari per l'erogazione delle relative quote. |
| Art. 13. Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005
13.1 Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, le imprese di distribuzione che calcolano il vincolo sui ricavi sulla base delle previsioni contenute nell'art. 7, trasmettono i dati di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e il valore del coefficiente di ambito, calcolato ai sensi dell'art. 4, comma 4, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, nei casi di cui all'art. 7, comma 4, le imprese di distribuzione trasmettono il valore di VRD calcolato ai sensi del medesimo comma, il numero dei clienti attivi alla data del 30 settembre 2003 e i consumi complessivi dell'anno termico 2002-2003, utilizzati per il medesimo calcolo. 13.2 Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, le imprese di distribuzione che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 9, comma 3, applicano, con decorrenza dal 1° ottobre 2004, la tariffa risultante dal nuovo vincolo. Sino all'esito del procedimento di cui all'art. 9, si applica quanto previsto dal comma 13.1. |
| Art. 14. Disposizioni relative al periodo di proroga
14.1 Le modalita' per il calcolo delle quote QFNC relative al fondo di compensazione, e per lo scorporo dei ricavi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza degli impianti dei clienti finali, per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2004, sono definite nell'allegato 1 al presente provvedimento. 14.2 L'impresa di distribuzione versa il saldo positivo delle quote QFNCproroga, determinate ai sensi del comma 12.1, entro il 31 luglio 2005. 14.3 Il saldo negativo delle quote QFNC(base)proroga, determinate ai sensi del comma 14.1, sono versate all'impresa di distribuzione entro il 30 settembre 2005. 14.4 Il conguaglio relativo al valore ISIM(base)proroga viene portato in detrazione al vincolo sui ricavi dell'anno termico 2005-2006. |
| Art. 15. Entrata in vigore
15.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1° ottobre 2004. Milano, 29 settembre 2004 Il presidente: Ortis |
| Tabella 1
----> Vedere tabella a pag. 21 <---- |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 22 a pag. 24 <---- |
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