Gazzetta n. 244 del 16 ottobre 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2004, n. 256 |
Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, sull'attuazione del principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, comma 4, e 29; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, e n. 216, che hanno rispettivamente recepito le predette direttive; Considerata la necessita' di procedere alla correzione di meri errori materiali riscontrati nei citati decreti legislativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
1. Nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, all'articolo 4, comma 6, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2000/43/CE e' pubblicata in GUCE n. L 180 del 19 luglio 2000. - La direttiva 2000/78/CE e' pubblicata in GUCE n. L 303 del 2 dicembre 2000. - La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001». Gli articoli 1, comma 4, e 29 cosi' recitano: «Art. 1. - 1.-3. (Omissis). 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1». «Art. 29 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita' di cui all'art. 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare il rispetto del principio della parita' di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica; b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come "indiretta" quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualita' ovvero, nel caso di attivita' di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista, anche quando e' stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, cosi' pregiudicando oggettivamente la sua dignita' e liberta', ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti; c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica; d) prevedere l'applicazione del principio della parita' di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree: 1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonche' gli avanzamenti di carriera; 2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; 3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione; 4) attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni; 5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale; 6) assistenza sanitaria; 7) prestazioni sociali; 8) istruzione; 9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio; e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni; f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentativita' delle associazioni di cui alla lettera e); g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorita' giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione; tale onere non e' previsto per i procedimenti penali; h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parita' di trattamento; i) prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parita' di trattamento e dell'operativita' degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, che svolga attivita' di promozione della parita' e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso: 1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi; 2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria; 3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica; 4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia; 5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica; 6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parita' di trattamento e sull'operativita' dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonche' di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta nell'anno precedente; 7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; l) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonche' di esperti e di consulenti. 2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'art. 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare». - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, reca: «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica». - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca: «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro». Nota all'art. 1: - Per il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 si svolge nelle forme previste dall'art. 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico. 2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'art. 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'art. 5, comma 1. 3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'art. 2729, primo comma, del codice civile. 4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento. 6. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.».
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| Art. 2. Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento»; b) all'articolo 5, comma 1, la parola: «nazionali» e' sostituita dalla seguente: «sindacali». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1. All'art. 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola "sesso" sono aggiunte le seguenti: ", di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali". 2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 si svolge nelle forme previste dall'art. 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'art. 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'art. 5. 4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'art. 2729, primo comma, del codice civile. 5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine d impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento. 7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale. 8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». - Il testo dell'art. 5, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5 (Legittimazione ad agire). - 1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio. 2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresi', legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione».
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