Gazzetta n. 243 del 15 ottobre 2004 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 13 ottobre 2004
Modificazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 14743).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la direttiva n. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);
Visto in particolare il disposto dall'art. 8 della predetta direttiva riguardante la deroga ai divieti relativi agli abusi di mercato per le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformita' delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura stabilita dalla stessa direttiva;
Visto il regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione europea del 22 dicembre 2003 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le deroghe previste per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari, ed, in particolare, le condizioni che devono essere soddisfatte perche' le operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari possano beneficiare della predetta deroga;
Vista la delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003 e n. 14692 dell'11 agosto 2004;
Visto in particolare che l'art. 15 del predetto regolamento concernente gli obblighi di comportamento che l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari, nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti devono osservare nell'attivita' di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o degli strumenti finanziari ad essi collegati;
Considerato che in ordine al comportamento che tali soggetti devono tenere sussistono differenze tra le indicazioni desumibili dalle condizioni contenute nel predetto regolamento comunitario e quelle contenute nel citato art. 15 del regolamento concernente gli emittenti;
Considerato che ai sensi dell'art. 18 della predetta direttiva «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004»;
Ritenuta la necessita', in attesa del recepimento della predetta direttiva comunitaria, di adeguare il disposto dell'art. 15 del regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 alle previsioni del citato regolamento comunitario;
Delibera:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003 e n. 14692 dell'11 agosto 2004, e' modificato come segue:
l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15.
Compravendita degli strumenti finanziari oggetto della
sollecitazione o ad essi collegati
1. I soggetti indicati nell'art. 95, comma 2, del testo unico, possono effettuare, per conto proprio, acquisti o offerte di acquisto di strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o operazioni su strumenti collegati equivalenti, al fine della stabilizzazione del prezzo di mercato di tali strumenti finanziari, a condizione che siano rispettate le modalita' e i termini indicati negli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione europea del 22 dicembre 2003.
2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui e' in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attivita' di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.
3. Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione, i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita previste nei commi 1 e 2. La comunicazione, contenente le informazioni indicate nell'allegato 1L, e' contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla societa' di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione e' trasmessa alla Consob.».
II. L'allegato 1L e' sostituito dall'allegato 1L unito alla presente delibera;
III. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale. Essa entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 13 ottobre 2004
Il presidente: Cardia
 
Allegato 1L

----> Vedere allegato di pag. 36 <----
 
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