IL CAPO DIPARTIMENTO dei trasporti terrestri Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri; Visto l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice della strada», che prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita' dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000; Visto l'art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorche' utilizzati, il sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI; Vista la comunicazione in data 1° settembre 2004 della «Societe' Nationale de Certification et d'Omologation SNCH» concernente il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, dell'omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00 secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Woodex tipo W 2003/05 fabbricato dalla Woodex Helmets S.r.l., via Vecchia Marina n. 83, 54038 Montignoso (Messina). Considerato che solo i caschi recanti numero di serie superiore a 70400 non sono piu' coperti dall'omologazione menzionata. Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti; Visto l'art. 6, comma 2, lettere e) ed f) del citato decreto legislativo n. 172/2004; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni specificate e' vietata l'immissione sul mercato di caschi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0144*00 commercialmente denominati W 2003/05 e recanti numero di serie superiore a 70400. Si dispone altresi il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2004 Il capo dipartimento: Fumero |