Gazzetta n. 243 del 15 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 23 settembre 2004 |
Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacita' inferiore a 13 m3. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLA SALUTE ED IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e sue successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979, con il quale e' stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 febbraio 1988 recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 2002, n. 303, recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m3; Visto lo standard europeo EN 12818 relativo alla «Ispezione e riqualifica di serbatoi di GPL con capacita' fino a 13 m3 interrati» che - in relazione agli sviluppi tecnologici intervenuti - prevede la possibilita' di ricorrere, per l'effettuazione della verifica decennale, a sistemi di controllo alternativi rispetto a quelli gia' contemplati nel citato art. 4 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988; Considerata l'opportunita' di modificare il citato decreto ministeriale 29 febbraio 1988, al fine di recepire quanto contenuto nel suddetto standard europeo EN 12818, anche in relazione all'innalzamento del limite di capacita' dei serbatoi di GPL da 5 m3 a 13 m3; Considerato che il citato standard europeo EN 12818 prevede in alternativa diversi tipi di prove a cui devono essere assoggettati i serbatoi e tra tali tipi indica anche il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche; Considerata l'esperienza maturata da altri Paesi dell'Unione europea (in particolare, in Francia con le «Decision» DM-T/P n. 32255 del 26 settembre 2002 e DM-T/P n. 32277 del 22 ottobre 2002, nonche' in Austria) in materia di controllo tramite emissione acustica dei serbatoi di GPL; Considerato che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, successivamente alla pubblicazione del suddetto standard europeo EN 12818, ha prontamente avviato un apposito progetto di ricerca per la definizione di un protocollo di prova basato sulla tecnica di controllo attraverso le emissioni acustiche, tecnica prevista nella citata norma EN 12818; Considerato che restano fermi gli attuali livelli di sicurezza previsti nell'utilizzazione dei serbatoi di GPL, atteso che le aziende distributrici di GPL provvedono ogni anno ai previsti controlli di manutenzione dei recipienti in esercizio ai sensi delle norme vigenti; Ravvisata la necessita' di adeguare la normativa italiana ai nuovi standard europei adottati dal CEN e, in particolare, al citato standard EN 12818, anche con riferimento al sistema di controllo attraverso campionatura; Ravvisata, altresi', la necessita' di istituire - in relazione alle diverse tipologie di verifiche previste dal citato standard europeo EN 12818 - un'apposita banca dati dei serbatoi installati al fine di costituire un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo, in accordo a quanto indicato nello stesso standard EN 12818; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Decretano: Art. 1. Modifica del campo di applicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988 1. Il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanita' e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si applica ai depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) con capacita' complessiva non superiore a 13 m3. |
| Art. 2. Metodo di controllo attraverso le emissioni acustiche 1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 3 le verifiche decennali sui serbatoi di GPL di capacita' non superiore a 13 m3 possono essere effettuate, in alternativa ai metodi previsti nell'art. 4 del decreto interministeriale del 29 febbraio 1988, con il metodo di controllo attraverso emissioni acustiche di cui allo standard europeo EN 12818 e secondo la procedura di cui al successivo comma 4. 2. L'effettuazione delle verifiche decennali sui serbatoi di GPL di capacita' non superiore a 13 m3 puo' avvenire sottoponendo a prova un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo, cosi' come indicato nello standard europeo EN 12818. 3. I costruttori ed i proprietari dei serbatoi di GPL sono tenuti a comunicare al Ministero delle attivita' produttive ed all'ISPESL i dati necessari all'individuazione del lotto omogeneo di apparecchi di cui al precedente comma 2. 4. La procedura operativa messa a punto delIISPESL per l'effettuazione delle verifiche attraverso il metodo di controllo tramite le emissioni acustiche di cui al precedente comma 1, nonche' le modalita' di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche annuali e decennali - ferme restando le competenze delle pubbliche amministrazioni ai sensi delle disposizioni vigenti - sono definite con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 3. Modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988 1. Le verifiche decennali, di cui aIl'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, dei recipienti fissi interrati contenenti GPL di capacita' non superiore a 13 m3 di cui al decreto interministeriale del 29 febbraio 1988 per i quali la verifica di primo o nuovo impianto e' stata effettuata nell'anno 1994 possono essere effettuate entro l'anno della scadenza. 2. Le verifiche decennali, di cui aIl'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, dei recipienti fissi interrati contenenti GPL di capacita' non superiore a 13 m3 di cui al decreto interministeriale del 29 febbraio 1988 per i quali la verifica di primo o nuovo impianto e' stata effettuata nell'anno 1995 possono essere effettuate entro l'anno della scadenza. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 2004 Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni |
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