Gazzetta n. 243 del 15 ottobre 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 30 settembre 2004 |
Definizione di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale in reti alimentate a mezzo carro bombolaio. (Deliberazione n. 174/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 30 settembre 2004; Visti: la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00); la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03); la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: D.P.C.M. 31 ottobre 2002); il decreto del Ministero delle attivita' produttive 24 giugno 2002; Viste: la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 229/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 229/01); la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01); la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01); la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02; la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02); la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02); la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/03); la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 152/03; la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04; la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 104/04; la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 105/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 169/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04; Visto il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 5 agosto 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 5 agosto 2004); Considerato che: a seguito della liberalizzazione del settore del gas naturale, l'attivita' di fornitura del gas naturale in reti alimentate a mezzo carro bombolaio e' disciplinata dal decreto legislativo n. 164/00; e che tale attivita' riveste in molti casi natura transitoria, svolgendosi nel periodo che precede l'allacciamento dell'impianto di distribuzione alla rete di trasporto di gas naturale; l'Autorita', con deliberazione n. 207/02, ha adottato una direttiva urgente agli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale ai clienti finali che prevede: a) all'art. 1, comma 1, che gli esercenti l'attivita' di vendita applicano le condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione n. 237/00 e della deliberazione n. 195/02, sia ai clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, sia ai clienti finali che, trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla medesima data, non avevano esercitato la capacita' di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione; b) all'art. 1, comma 2, che la disposizione richiamata alla precedente lettera a) si applica fino a quando il cliente finale esercita la capacita' di stipulare nuovi contratti, accettando una nuova offerta contrattuale; c) all'art. 1, comma 3, lettera a), che gli esercenti l'attivita' di vendita propongono, ai clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, unitamente a quelle dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorita' con successivo provvedimento; d) all'art. 2, comma 1, che le condizioni economiche di cui all'art. 1, comma 1, sono sostituite di diritto da quelle determinate sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera c) e si applicano nel caso richiamato dalla stessa lettera c); con la deliberazione n. 138/03, l'Autorita' e' intervenuta per definire le condizioni economiche da applicarsi ai clienti finali di gas naturale di cui alla deliberazione n. 207/02, ed ha successivamente precisato che per quanto riguarda la fornitura del gas naturale in reti alimentate a mezzo di carro bombolaio le condizioni economiche della deliberazione n. 138/03 non si applicano a tale fornitura che pertanto risulta disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 9 della deliberazione n. 237/00; Considerato che nel documento per la consultazione 5 agosto 2004, l'Autorita' ha illustrato la proposta di: calcolare, a decorrere dal secondo periodo di regolazione, le condizioni economiche di fornitura di gas naturale a mezzo carro bombolaio, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 138/03; prevedere particolari condizioni per la componente materia prima in considerazione delle specificita' dell'attivita' di fornitura del gas naturale in reti alimentate a mezzo carro bombolaio; Ritenuto che sia necessario: definire condizioni economiche per la fornitura del gas naturale in reti alimentate a mezzo di carro bombolaio coerenti con quelle definite con deliberazione n. 138/03; identificare all'interno della componente materia prima una quota corrispondente al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, in analogia a quanto adottato nella deliberazione n. 138/03, e una componente relativa ai costi di trasporto e altri costi; quest'ultima componente, per quanto riguarda le reti alimentate a mezzo carro bombolaio assume connotazioni specifiche, in quanto non assimilabile al caso di reti alimentate via metanodotto; Ritenuto che sia opportuno: definire i criteri di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), della deliberazione n. 207/02, al fine di assicurare la tutela ai clienti e consentire agli stessi di scegliere sulla base di informazioni trasparenti e non discriminatorie; diversamente da quanto prospettato nel documento per la consultazione del 5 agosto 2004, non tenere conto ai fini della determinazione della componente relativa ai costi di trasporto e altri costi, della riduzione intervenuta tra il 2001 e il 2003 relativamente alle tariffe di trasporto e di stoccaggio, tenuto conto della specificita' della fornitura e della dinamica dei costi registrata nei casi di reti alimentate a mezzo carro bombolaio; prevedere una modalita' di calcolo della quota per la vendita al dettaglio che tenga conto dei costi sostenuti dagli esercenti per i clienti finali con consumi annui fino a 20 GJ, in conseguenza degli obblighi imposti dalla deliberazione n. 229/01; prevedere in capo agli esercenti l'attivita' di vendita obblighi informativi a beneficio dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00). |
| Art. 2. Ambito di applicazione 2.1 Il presente provvedimento definisce, con decorrenza 1° ottobre 2004, i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale in reti alimentate a mezzo carro bombolaio previste dall'art. 1, comma 3, lettera a) della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02) (di seguito: condizioni economiche) e relative ai clienti finali di cui alla medesima deliberazione n. 207/02. 2.2 Le condizioni economiche devono essere proposte anche ai clienti finali allacciati alle reti alimentate a carro bombolaio dopo il 31 dicembre 2002, la cui categoria non rientra tra le categorie previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00. 2.3 Le condizioni economiche non si applicano alle localita' che, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), sono esentate dal calcolo dei vincoli di ricavi per l'attivita' di distribuzione di cui alla medesima deliberazione. 2.4 Il presente provvedimento definisce anche gli obblighi di comunicazione e le tipologie di clienti finali per i quali gli esercenti devono trasmettere all'Autorita' e al Ministero delle attivita' produttive i prezzi medi di fornitura del gas naturale. |
| Art. 3. Condizioni economiche 3.1 Le condizioni economiche di fornitura di gas naturale in reti alimentate a mezzo carro bombolaio con riferimento all'i-esimo ambito tariffario (di seguito: l'ambito) sono date dalla somma delle seguenti componenti: a) il corrispettivo relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato ai sensi dell'art. 4 del presente provvedimento; b) la componente tariffaria del trasporto e altri costi, calcolata ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento; c) la componente tariffaria della distribuzione, che comprende l'attivita' di misura, con esclusione dell'attivita' di lettura, calcolata ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento; d) il corrispettivo relativo alla vendita al dettaglio, che comprende l'attivita' di lettura, calcolato ai sensi dell'art. 7 del presente provvedimento. 3.2 Le componenti variabili di cui al comma 3.1 sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00. Tali criteri rimangono in vigore fino all'adozione di uno specifico provvedimento in materia da parte dell'Autorita'. |
| Art. 4. Corrispettivo relativo alla commercializzazione all'ingrosso 4.1 Il relativo commercializzazione all'ingrosso \overline«CCI «CB»» e' dato da un corrispettivo variabile pari a 3,551376 euro/GJ, alla data del 1° ottobre 2004, e si aggiorna ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02. |
| Art. 5. La componente tariffaria del trasporto e altri costi 5.1 La componente tariffaria del trasporto e altri costi QT CBi per l'i-esimo ambito e' il corrispettivo variabile calcolato come QT Cbi = CMP i - CCI CB (euro/GJ) dove: CMP i e' il valore della componente materia prima dell'i-esimo ambito alla data del 1° ottobre 2004; CCI CB e' il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'art. 4 del presente provvedimento. 5.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il valore della quota QT «CBi» di cui al comma 5.1 e' aggiornato applicando ai valori dell'anno precedente la seguente formula: QT CBi,t = QT CBi,t-1 x (1+I t-1) dove: I t-1 e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat. |
| Art. 6. Componente tariffaria della distribuzione 6.1 La componente tariffaria della distribuzione dell'i-esimo ambito e' data da una quota tariffaria fissa e una quota tariffaria variabile, determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04. |
| Art. 7. Corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio 7.1 Il corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio QVD e' pari al valore della quota QVD, calcolata ai sensi della deliberazione n. 237/00 per l'i-esimo ambito, per l'anno termico 2003-2004. 7.2 L'esercente puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 8, comma 2 della deliberazione n. 138/03 nel rispetto degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 8, comma 3 della medesima deliberazione. |
| Art. 8. Obblighi di pubblicazione e comunicazione 8.1 Gli esercenti sono soggetti al rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui all'art. 13 della deliberazione n. 138/03. |
| Art. 9. Disposizioni finali 9.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data del 1° ottobre 2004. Milano, 30 settembre 2004 Il Presidente: Ortis |
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