Gazzetta n. 243 del 15 ottobre 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 30 settembre 2004
Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di fornitura di gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo rete urbana. (Deliberazione n. 173/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 settembre 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/2000);
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/2002 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorita', 12 dicembre 2003, n. 152/03;
la deliberazione dell'Autorita', 18 marzo 2004, n 40/04;
la deliberazione dell'Autorita', 6 maggio 2004, n. 69/04;
la deliberazione dell'Autorita', 25 giugno 2004, n. 104/04;
la deliberazione dell'Autorita', 25 giugno 2004, n. 105/04 (di seguito: deliberazione n. 105/04);
la deliberazione dell'Autorita', 29 settembre 2004, n. 168/04;
la deliberazione dell'Autorita', 29 settembre 2004, n. 169/04;
la deliberazione dell'Autorita', 29 settembre 2004, n. 170/04;
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 29 luglio 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 29 luglio 2004);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 5 agosto 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: gas diversi da gas naturale), per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 5 agosto 2004).
Considerato che:
la deliberazione n. 105/04 ha prorogato sino al 30 settembre 2004 la validita' delle opzioni tariffarie base relative all'attivita' di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto approvate dall'Autorita' per l'anno termico 2003-2004;
ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/1995, l'Autorita' stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio.
Considerato che nel documento per la consultazione 5 agosto 2004, l'Autorita' ha prospettato i contenuti della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue:
mantenimento, con riferimento alla tariffa di fornitura, dell'attuale articolazione in una quota fissa, corrispondente alla quota fissa della tariffa di distribuzione, e in una quota variabile, definita come somma della componente materia prima, della quota variabile della tariffa di distribuzione e della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio;
distinzione, con riferimento alla componente materia prima e tenuto conto delle diverse voci che la compongono, di una componente relativa ai gas di petrolio liquefatti e loro miscele anche con aria (di seguito: GPL) e di una componente relativa ai gas manifatturati composti in prevalenza da propano o da gas naturale e i gas incondensabili da raffineria (di seguito: gas manifatturati);
definizione della componente materia prima della tariffa di fornitura dei GPL come la somma di una quota a copertura dei costi di approvvigionamento, che si aggiorna sulla base delle disposizioni della deliberazione n. 195/02, di una quota relativa alle accise e di una quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi;
mantenimento, con riferimento alla quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi di cui al precedente alinea, del riconoscimento di costi diversi per ciascun ambito, in funzione della diversa localizzazione delle reti, prevedendo meccanismi di aggiornamento annuale dei valori attualmente riconosciuti sulla base del tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
riconoscimento, con riferimento alla componente materia prima della tariffa di fornitura di gas manifatturati, di un valore pari alla media dei costi di acquisto e di altri costi effettivamente sostenuti nel trimestre precedente l'avvio del nuovo periodo di regolazione, successivamente aggiornati sulla base della deliberazione n. 195/02;
adozione, ai fini del calcolo delle tariffe di distribuzione, di modalita' di determinazione del vincolo sui ricavi analoghe a quelle enunciate nel documento per la consultazione 29 luglio 2004, lasciando tuttavia alle imprese la liberta' di articolare le tariffe in scaglioni di consumo, tenuto conto che in questo settore l'attivita' di distribuzione e' integrata con quella di vendita;
previsione di modalita' di aggiornamento annuale della tariffa di distribuzione e della quota di vendita al dettaglio mediante l'applicazione del meccanismo di price cap;
previsione di una quota per la copertura, attraverso le tariffe di distribuzione, di eventuali oneri associati all'implementazione di specifiche disposizioni normative e regolatorie;
mantenimento nella tariffa di distribuzione di strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili;
determinazione della quota di vendita al dettaglio a partire dall'aggiornamento del vincolo sui ricavi per l'attivita' di vendita, secondo le stesse modalita' previste per l'attivita' di distribuzione, tenuto conto di un tasso di remunerazione per il secondo periodo di regolazione definito con riferimento al grado di rischio associato all'attivita' di vendita sul mercato vincolato e del medesimo coefficiente di recupero di produttivita' definito con riferimento al settore della distribuzione.
Considerato che, nell'ambito della consultazione, molte osservazioni pervenute hanno segnalato all'Autorita', tra l'altro, l'esigenza di:
fissare criteri per la determinazione delle tariffe di fornitura di gas diversi da gas naturale, che tengano conto delle peculiarita' del settore, caratterizzato dall'erogazione di un servizio in aree difficilmente raggiungibili dalla rete di gasdotti di trasporto del gas naturale, da bassa densita' di utenza e da limitate possibilita' di sviluppo del servizio;
tenere conto, nell'ambito della definizione della componente materia prima, delle caratteristiche insite nel processo produttivo di tali gas;
prevedere criteri per la definizione delle tariffe di distribuzione e delle quote di vendita al dettaglio diversi da quelli stabiliti per il gas naturale, definendo in particolare coefficienti di recupero di produttivita' che tengano conto dell'efficienza ottenibile in questo settore e di una remunerazione del capitale investito nell'attivita' di vendita che rispecchi il rischio di sostituzione di tali gas con altre fonti;
Considerato inoltre che, nel settore dei gas diversi da gas naturale, vi possono essere imprese che non hanno provveduto alla certificazione dei bilanci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche in considerazione della limitata dimensione d'impresa.
Ritenuto opportuno:
definire i criteri di determinazione delle tariffe per l'attivita' di fornitura di gas diversi da gas naturale, identificando una componente materia prima, una componente tariffaria della distribuzione e una quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio,
prevedere distinte quote per la componente materia prima relativa ai GPL e ai gas manifatturati per tenere conto del diverso processo di acquisizione del gas;
in particolare prevedere all'interno della componente materia prima relativa ai GPL anche modalita' di aggiornamento annuale delle quote non energetiche per tenere conto della dinamica di costo registrata negli ultimi anni;
dare certezza al settore, definendo a partire dal prossimo 1° ottobre le tariffe di distribuzione per il secondo periodo di regolazione, anche attraverso modalita' semplificate di calcolo, a partire dall'aggiornamento dei vincoli sui ricavi approvati per l'anno termico 2003-2004, in analogia a quelle adottate per il gas naturale, ma prevedendo, tenuto conto di quanto emerso dalla consultazione e della specificita' de servizio, un coefficiente di recupero di produttivita' per l'attivita' di distribuzioni diverso da quello adottato per il gas naturale;
mantenere per gli esercenti la liberta' di articolare le tariffe in scaglioni di consumo secondo un criterio di degressivita' della spesa, gia' adottato nel precedente periodo d regolazione, tenuto conto che il clienti finali rimangono vincolati al fornitore;
riconoscere agli esercenti, con riferimento all'attivita' di distribuzione, costi aderenti alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attivita' di ciascuno, prevedendo, in alternativa al metodo generale, un metodo individuale che consenta di determinare il vincolo sui ricavi, a partire da bilanci certificati o dati certi, verificabili e oggettivi;
prevedere una quota per la copertura, attraverso le tariffe di distribuzione, di eventuali oneri associati all'implementazione di specifiche disposizioni normative e regolatorie;
mantenere, nella tariffa di distribuzione, strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, prevedendo opportune iniziative per l'adeguata pubblicizzazione degli stessi;
al fine della determinazione della quota di vendita al dettaglio, prevedere un tasso di remunerazione e un coefficiente di recupero di produttivita' che tenga altresi' conto delle caratteristiche specifiche del settore;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a) ambito tariffario e' l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas diversi dal gas naturale formato dall'insieme delle localita' servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione;
b) anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
c) cliente attivo e' il cliente servito ed alimentato dall'esercente ad una determinata data e identificato dal singolo sito di prelievo o gruppo di misura;
d) esercente e' ogni soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione o l'attivita' di fornitura del gas o entrambe;
e) impianto di distribuzione e' una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di distribuzione; l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione puo' essere gestito da uno o piu' esercenti; qualora l'esercente gestisca in uno stesso comune piu' impianti non interconnessi tra loro, tali impianti vengono considerati un unico impianto di distribuzione;
f) localita' e' il comune o parte di esso rifornito da un esercente mediante lo stesso impianto di distribuzione, in ogni caso individuata dal nome del comune;
g) periodo di avviamento e' il periodo di 3 (tre) anni successivi alla data di prima fornitura di gas;
h) proposta tariffaria e' la proposta presentata annualmente dagli esercenti sulla base di uno schema predisposto dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) contenente l'indicazione dell'opzione tariffaria e gli elementi necessari a verificarne la conformita' ai criteri, soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/1995);
i) tariffe sono, ai sensi dell'art. 2, comma 17 della legge n. 481/1995, i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
j) secondo periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2008.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione delle tariffe di fornitura di gas diversi da gas naturale per il secondo periodo di regolazione.
2.2 Ai fini del presente provvedimento i gas diversi da gas naturale si suddividono nelle seguenti categorie:
a) gas di petrolio liquefatti sono i gas di petrolio liquefatti e loro miscele, anche con aria (di seguito: GPL);
b) gas manifatturati sono i gas manifatturati composti in prevalenza da propano o da gas naturale e i gas incondensabili da raffineria (di seguito: gas manifatturati).
2.3 I vincoli sui ricavi di' cui al presente provvedimento non si applicano alle localita' durante il periodo di avviamento.
 
Art. 3.
Tariffe di fornitura dei GPL
3.1 Le tariffe di fornitura dei GPL sono determinate con riferimento all'i-esimo ambito tariffario (di seguito: l'ambito) e sono date dalla somma delle seguenti componenti:
a) le quote a copertura dei costi di approvvigionamento, la quota relativa alle accise, la quota relativa ai costi di trasporto e altri costi, calcolate ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento;
b) la componente tariffaria della distribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 7 del presente provvedimento;
c) la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, calcolata ai sensi dell'art. 11 del presente provvedimento.
3.2 Le componenti variabili di cui al comma 3.1 sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione dell'Autorita' n. 237/2000, che rimangono in vigore fino all'adozione di uno specifico provvedimento in materia da parte dell'Autorita'.
 
Art. 4.
Tariffe di fornitura dei gas manifatturati
4.1 Le tariffe di fornitura dei gas manifatturati sono determinate con riferimento all'i- esimo ambito e sono date dalla somma delle seguenti componenti:
a) la quote a copertura dei costi di approvvigionamento e altri costi, calcolata ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento;
b) la componente tariffaria della distribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 7 del presente provvedimento;
c) la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, calcolata ai sensi dell'art. 11 del presente provvedimento.
4.2 Le componenti variabili di cui al comma 4.1 sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, che rimangono in vigore fino all'adozione di uno specifico provvedimento in materia da parte dell'Autorita'.
 
Art. 5.
Quote a copertura dei costi dell'approvvigionamento,
delle relative accise, dei costi di trasporto e altri costi dei GPL
5.1 La quota a copertura dei costi di approvvigionamento dei GPL, QEPROPMC e' pari a 5,714000 euro/GJ alla data del 1° ottobre 2004 e viene aggior-nata trimestralmente ai sensi della deliberazione 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02).
5.2 La quota a copertura dei costi per le accise dei GPL per uso combustione, ACC, e' determinata alla data del 1° ottobre 2004 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 ed e' trasformata dagli esercenti in euro/GJ.
5.3 Per l'anno termico 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2005, la quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi dell'i-esimo ambito, QTCA i, e' calcolata come segue:
QTCA i = CMP i - QEPROPMC - ACC
dove:
CMP i e' il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito alla data del 1° ottobre 2004, espresso in euro/GJ;
QEPROPMC e ACC sono definite all'art. 5, commi 1 e 2.
5.4 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il valore della quota QTCA 1 di cui al comma 5.3 e' aggiornato applicando ai valori dell'anno precedente la seguente formula:
QTCA i,t = QTCA i,t-1 (1 + I t-1)
dove:
I T-1 e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat.
 
Art. 6.
Quota a copertura dei costi di approvvigionamento
e di altri costi dei gas manifatturati
6.1 La quota a copertura dei costi di approvvigionamento e di altri costi CMP i dell'i-esimo ambito rifornito a gas manifatturato e' pari alla media dei costi effettivamente sostenuti e documentati nel trimestre precedente al 1° ottobre 2004 e viene successivamente aggiornata trimestralmente ai sensi della deliberazione n. 195/02.
 
Art. 7.
Componente tariffaria della distribuzione
7.1 Per ciascun ambito, la componente tariffaria della distribuzione e' costituita dall'opzione tariffaria composta da:
a) una quota tariffaria fissa, espressa in euro/cliente/anno:
b) una quota tariffaria variabile, espressa in euro/GJ, relativa all'energia riconsegnata;
c) la quota addizionale alla tariffa di distribuzione \gamma la copertura di eventuali oneri associati all'implementazione di specifiche disposizioni normative e regolatorie; per l'anno termico 2004-2005 tale quota assume valore pari a 0,40 euro/cliente/anno, ai sensi della deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/03.
7.2 La quota tariffaria fissa e la quota tariffaria variabile di cui al comma 7.1, lettere a) e b), sono determinate rispettando un corretto equilibrio tra costi fissi e costi variabili e sono articolate per scaglioni di consumo, in numero non superiore a sette, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella tabella 1.
7.3 La spesa unitaria annua, espressa in euro/GJ, derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria, non puo' risultare crescente al crescere dei volumi distribuiti o venduti a ciascun cliente.
7.4 L'opzione tariffaria di cui al comma 7.1, lettere a) e b), non puo' comportare un ricavo superiore al vincolo sui ricavi di distribuzione di ambito VRDA, calcolato ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento. Al fine di verificare il rispetto di tale vincolo, gli esercenti calcolano i ricavi convenzionali derivanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria, considerando:
a) i clienti attivi al 30 giugno 2002, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento;
b) i consumi complessivi dell'anno termico 2001-2002, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento.
 
Art. 8.
Vincolo sui ricavi di distribuzione
e suo aggiornamento in regime ordinario
8.1 Per ciascuna localita', il vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2004-2005 (di seguito: VRD 2004) e' calcolato secondo la seguente formula: VRD 2004 = VRD 2003 x [I 2003 + peso D amm+ges x (1-RP D) + (1 -peso D amm + ges) x rD 2004 / rD 2003]
dove:
VRD 2003 e' il vincolo sui ricavi di distribuzione relativo alle opzioni tariffarie dell'anno termico 2003-2004 approvate dall'Autorita';
I 2003 e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, pari a 2,3%;
pesoD amm+ges, e' la quota parte del VRD «2003» della singola localita', espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione e alla quota parte della componente rappresentativa dei costi riconosciuti di capitale relativa all'ammortamento;
RP D e' il tasso annuale di recupero di produttivita' dei costi dell'attivita' di distribuzione, pari al 3%;
rD 2004 e' la remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, pari al 7,5% reale pre-tasse;
rD 2003 e' la remunerazione del capitale investito netto per il primo periodo di regolazione, pari all'8,8% reale pre-tasse.
8.2 Per le localita' che appartengono agli ambiti tariffari per i quali nell'anno termico 2003-2004 il VRD 2003 e' stato calcolato con il metodo semplificato di cui all'art. 4, comma 11, della deliberazione n. 237/00, il calcolo del VRD 2004 ai sensi del comma 8.1, e' effettuato utilizzando quale pesoD amm+ges un valore pari a 45,86% e quale VRD 2003 il seguente:
VRD2003 = NU* CMUD
dove:
NU e' il numero dei clienti attivi in ciascuna localita' alla data del 30 giugno 2002;
CMUD e' il costo medio annuo per cliente fissato dall'Autorita' pari a euro 155,65.
8.3 Le localita' che hanno completato il periodo di avviamento e che non dispongono di un valore VRD approvato dell'Autorita', assumono quale vincolo sui ricavi VRD il valore derivante dall'applicazione ai clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e ai consumi complessivi dell'anno termico precedente delle tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento.
8.4 Ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie di cui all'art. 7, gli esercenti calcolano il vincolo sui ricavi dell'i-esimo ambito VRDAi sommando i valori di VRD delle localita' costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi del presente provvedimento.
8.5 Per ciascuna localita', e per ciascun anno termico successivo al primo, il vincolo sui ricavi di distribuzione e' aggiornato mediante il metodo del price cap, applicando al valore dell'anno precedente la seguente formula:

VRD t = VRD t-1 x [1+I t-1 - RP D x - pesoD amm+ges + Y + Q + W]
dove:
VRD t-1 e' il vincolo sui ricavi dell'anno precedente;
I t-1 e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
RP D e' il tasso annuale di recupero di produttivita' dei costi dell'attivita' di distribuzione, pari al 3%;
pesoD amm+ges assume il significato di cui al comma 8.1;
Y e' il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
Q e' il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
W e' il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, inclusa la promozione del ricorso a fonti rinnovabili.
 
Art. 9.
Vincolo sui ricavi di distribuzione
e suo aggiornamento in regime individuale
9.1 Per ciascun anno termico del periodo di regolazione, agli esercenti che dispongono di bilanci certificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o che comunque dispongono di dati certi, oggettivi e verificabili, relativi almeno all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione della proposta tariffaria, con evidenze contabili separate per l'attivita' di distribuzione del gas, e' riconosciuta la facolta' di calcolare il vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di criteri definiti dall'Autorita' con successivo provvedimento, i quali:
a) consentano all'esercente di ottenere un riconoscimento adeguato dei costi di pertinenza dell'attivita' di distribuzione efficientemente sostenuti, qualora essi siano superiori ai costi riconosciuti;
b) consentano all'Autorita' di verificare la correttezza dei dati di cui alla lettera a);
c) facciano riferimento, tra l'altro, ai dati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/01, nonche' agli ulteriori dati necessari anche ai fini della determinazione del costo storico originario rivalutato delle immobilizzazioni.
9.2 Il vincolo sui ricavi calcolato ai sensi del presente articolo si aggiorna secondo la medesima formula di cui all'art. 8, comma 5, adottando il peso D amm+ges riferito al medesimo vincolo.
9.3 Gli esercenti che, per l'anno termico 2004-2005, intendano avvalersi della facolta' riconosciuta ai sensi del comma 9.1, sono tenute a presentare all'Autorita' apposita istanza entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al medesimo comma.
 
Art. 10.
Contributi a favore di clienti economicamente
disagiati anziani e disabili
10.1 Ciascun comune puo' richiedere all'esercente l'applicazione di una quota aggiuntiva non superiore all'1 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.
10.2 Le amministrazioni comunali destinano i contributi di cui al comma precedente tenendo conto dei criteri unificati di valutazione della situazione economicadei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, considerando altresi' le esigenze degli anziani e dei disabili.
10.3 Le amministrazioni comunali trasmettono all'Autorita' un rendiconto delle somme percepite ed erogate e dei criteri di destinazione adottati.
10.4 Gli esercenti notificano all'Autorita' le richieste pervenute dai comuni e applicano, nell'anno termico che decorre dal successivo 1° ottobre, le relative quote aggiuntive alle tariffe approvate dall'Autorita', per i soli clienti dei comuni richiedenti, tenendo separate le quote relative a ciascun comune.
10.5 Le quote aggiuntive non superiori all'1 per cento dei ricavi di distribuzione, di cui al precedente comma 10.1, sono riscosse dagli esercenti mediante aggiunta alle quote variabili della tariffa di distribuzione di cui all'art. 7 del presente provvedimento, di un'ulteriore quota pari al valore della quota aggiuntiva complessivamente richiesta, divisa per il volume distribuito nell'anno termico precedente.
10.6 L'Autorita' vigila sull'attivazione e funzionamento del meccanismo contributivo di cui al presente articolo e provvede alla pubblicizzazione dello stesso, anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
 
Art. 11.
Quota rappresentativa dei costi di vendita
al dettaglio del gas distribuito
11.1 La quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito QVD per l'anno tecnico 2004-2005 e' calcolata, per ciascun ambito tariffario, secondo la formula:

QVD 2004 = QVD 2003 x [I 2003 + pesoV amm+ges x (1-RP V) + (1 - pesoV amm+ges) x rV 2004 / rV 2003]
dove:
QVD 2003 e' la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio dell'anno termico 2003-2004, calcolata ai sensi della deliberazione n. 237/00;
I 2003 e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, pari a 2,3%;
pesoV amm+ges e' la quota parte delle componenti costo di gestione e quota ammortamento, pari a 84,06%;
RP V e' il tasso annuale di recupero di produttivita' dei costi dell'attivita' di vendita al dettaglio, pari a 3%;
rV 2004 e' la remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, assunta pari a 8,5% reale pre-tasse;
rV 2003 e' la remunerazione del capitale investito netto per il primo periodo di regolazione, pari a 9,8% reale pre-tasse.
11.2 Le localita' che terminano l'avviamento calcolano la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito QVD, secondo la seguente formula:
QVD = VRVD / VCV
dove:
VRVD e' il vincolo sui ricavi relativo ai costi riconosciuti di vendita al dettaglio del gas distribuito, calcolato moltiplicando 32,07 euro per il numero dei clienti attivi nell'ambito di riferimento al 30 settembre dell'anno termico precedente;
VCV e' il volume del gas venduto ai clienti appartenenti all'ambito tariffario in esame, nell'anno termico precedente la presentazione della proposta tariffaria, espresso in GJ.
11.3 Negli anni termici successivi al primo, la quota di vendita al dettaglio QVD e' aggiornata mediante il metodo del price cap, applicando al valore dell'anno termico precedente la seguente formula: QVD t = QVD t-1 x [1 + I t-1 - RP V x - pesoV amm+ges + Y + Q + W]
dove:
QVD t-1 e' la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio dell'anno termico precedente;
I t-1 e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
RP V e' il tasso annuale di recupero di produttivita' dei costi dell'attivita' di vendita al dettaglio, pari a 3%;
pesoV amm+ges assume il significato di cui all'art. 11, comma 1, del presente provvedimento;
Y, Q e W assumono il significato di cui all'art. 8 del presente provvedimento.
 
Art. 12.
Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie
12.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettono all'Autorita' la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD, calcolato ai sensi dell'art. 8 o 9, le tariffe di distribuzione e la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio, nonche' i valori delle quote QTCA i e ACC dell'i-esimo ambito e i dati e le informazioni relative all'attivita' di distribuzione e di fornitura.
12.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas manifatturato trasmettono all'Autorita' la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD, calcolato ai sensi dell'art. 8 o 9, le tariffe di distribuzione e la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio, nonche' il valore di CMP «i», calcolato ai sensi dell'art. 6, comma 1, e i dati e le informazioni relative all'attivita' di distribuzione e di fornitura.
12.3 Nel caso in cui gli esercenti si avvalgano, a partire dal secondo anno termico, della facolta' di cui all'art. 9:
a) presentano la proposta di cui ai commi 12.1 e 12.2;
b) fino alla determinazione del vincolo di cui all'art. 9, applicano la tariffa approvata in esito alla proposta di cui alla lettera a);
c) con decorrenza dalla determinazione del vincolo di cui all'art. 9, applicano la tariffa risultante dal nuovo vincolo tariffario con effetto retroattivo per l'anno termico di riferimento.
12.4 Per le localita' che calcolano il vincolo sui ricavi VRD ai sensi dell'art. 8, comma 3, gli esercenti trasmettono all'Autorita', entro il 31 marzo di ogni anno, il VRD calcolato ai sensi del medesimo comma.
12.4 La proposta tariffaria e' approvata dall'Autorita' se l'opzione tariffaria rispetta i vincoli previsti nel presente provvedimento. La proposta tariffaria e' approvata qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal ricevimento della proposta.
12.5 Nel caso in cui la proposta tariffaria presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella presente deliberazione, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, gli uffici dell'Autorita' ne danno comunicazione all'esercente, che ha facolta' di presentare una seconda proposta modificata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
12.6 Qualora la seconda proposta tariffaria non sia presentata ovvero sia ritenuta non conforme, ovvero non sia presentata alcuna proposta, l'Autorita' provvede con propria deliberazione adottata entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, alla determinazione dell'opzione tariffaria base.
12.7 L'esercente comunica all'Autorita', entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla societa', alle localita' servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente alla trasmissione dei dati di cui ai precedenti commi 12.1 e 12.2.
 
Art. 13.
Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie
per l'anno termico 2004-2005
13.1 Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, gli esercenti trasmettono i dati di cui all'art. 12, commi 1 e 2, nonche' adeguata documentazione utilizzata per il calcolo della quota CMP «i» di cui all'art. 6, comma 1, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, nei casi di cui all'art. 8, comma 3, gli esercenti trasmettono il valore di VRD calcolato ai sensi del medesimo comma, il numero dei clienti attivi alla data del 30 settembre 2003 e i consumi complessivi dell'anno termico 2002-2003, utilizzati per il medesimo calcolo.
13.2 Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, gli esercenti che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 9, comma 3, applicano, con decorrenza dal 1° ottobre 2004, la tariffa risultante dal nuovo vincolo. Sino all'esito del procedimento di cui all'art. 9, si applica quanto previsto dal comma 13.1.
 
Art. 14.
Obblighi di pubblicazione delle tariffe
14.1 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l'esercente provvede a dare adeguata pubblicita' alle tariffe, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet.
14.2 Ai fini della pubblicazione, le componenti variabili, di cui agli articoli 3 e 4 devono essere pubblicate in euro per GJ e in euro per metro cubo.
 
Art. 15.
Disposizioni relative al periodo di proroga
15.1 Per il periodo 1° luglio-30 settembre 2004, le modalita' per lo scorporo dei ricavi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza degli impianti dei clienti finali, ISIM proroga, sono definite nell'Allegato A al presente provvedimento.
15.2 Il conguaglio relativo al valore ISIM proroga viene portato in detrazione al vincolo sui ricavi dell'anno termico 2005-2006.
 
Art. 16.
Disposizioni finali
16.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1° ottobre 2004.
Milano, 30 settembre 2004
Il presidente: Ortis
 
Tabella 1 - Scaglioni di consumo espressi in GJ

----> Vedere tabella di pag. 52 <----

*Gli scaglioni di consumo comprendono gli estremi superiori nell'intervallo indicato
 
Allegato A

----> Vedere allegato alle pagg. 53 - 54 <----
 
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