Gazzetta n. 242 del 14 ottobre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2004 |
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, riguardante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, 1'art. 2, comma 1, lettera a) e l'art. 18; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2003, recante disposizioni sul Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ed in particolare gli articoli 7 e 9; Visto l'art. 2-bis, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», aggiunto dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per l'attuazione della medesima norma; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, con il quale e' stato emanato il «Regolamento recante modalita' di coordinamento delle attivita' del Gruppo tecnico con la apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione»; Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, lettera d), e dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100, il Presidente del Consiglio dei Ministri deve individuare con proprio decreto la «Struttura» della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nell'esercizio delle competenze di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, assicura il supporto alle attivita' del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'art. 2-bis, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. 1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo di cui all'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' la «Struttura» individuata ai sensi dell'art. 1, lettera d) e dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100. 2. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, in quanto «Struttura» individuata dal comma 1, provvede: ad assicurare il supporto alle attivita' del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'art. 2-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, per tutte le competenze previste dallo stesso decreto legislativo; a curare la predisposizione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998; a curare la predisposizione dei decreti annuali sui flussi d'ingresso ed eventuali decreti da emanare in via transitoria, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998; a predisporre i decreti di decurtazione delle quote annuali d'ingresso ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100; ad assicurare il coordinamento tra le attivita' previste dal Gruppo tecnico di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 e quelle proprie attraverso periodiche riunioni. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 19 maggio 2004 p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 53 |
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