Gazzetta n. 241 del 13 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DELIBERAZIONE 30 giugno 2004 |
Elenco dei Paesi ammessi a beneficiare nel 2004 dei contributi previsti dalla legge n. 212/1992, e successive modificazioni. |
|
|
LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attivita' produttive; Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali; Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998; Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999; Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale; Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 citato, il quale, nel modificare l'art. 1 della legge n. 212/1992 summenzionata, ha demandato al CIPE il compito di individuare annualmente, con apposita delibera, i Paesi ammessi a beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della predetta legge; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 - cosi' come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 2003, n. 176 - con cui e' stato approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212»; Visto, in particolare, l'art. 7-bis del decreto ministeriale n. 171/2001 summenzionato, il quale prevede che il Ministero delle attivita' produttive puo' far ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, per i Paesi ivi contemplati, al fine di concedere fmanziamenti a domande positivamente valutate ma per le quali non e' stata disposta la concessione del contributo, a causa di disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti; Su proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive; Delibera: Nel corso del 2004 sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Federazione Russa, Georgia, Giordania, Kazakistan, Kirghistan, Libano, Libia, Macedonia, Marocco, Moldova, Romania, Serbia e Montenegro, Siria, Tagikistan, Territori Palestinesi, Tunisia, Turchia, Ucraina, e Uzbechistan. Ciascuna amministrazione competente nell'attuazione della legge summenzionata definira' i Paesi prioritari per propri interventi tra quelli elencati nel paragrafo precedente. Roma, 30 giugno 2004 Il Ministro: Marzano Il Segretario: Di Stasi Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 293 |
|
|
|