Gazzetta n. 241 del 13 ottobre 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 22 settembre 2004
Determinazione delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale e autocertificazione delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 167/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 settembre 2004,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 431/95;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
la legge 23 agosto 2004, n. 239.
Visti:
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);
la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 233/02 (di seguito: deliberazione n. 233/02);
la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03).
Considerato che:
l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
l'art. 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la conferenza unificata, di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;
l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore, e' determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione e' determinata dal rapporto tra la quantita' di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ.
Considerato altresi' che:
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
con deliberazione n. 233/02 l'Autorita' ha richiesto ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di autocertificare il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre 2001 e il quantitativo di energia elettrica e di gas naturale distribuito mente a partire dall'anno 2000 come definito dai decreti ministeriali 24 aprile 2001;
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 233/02 dispone delle autodichiarazioni relative al gas naturale distribuito nell'anno 2003 dalle imprese di distribuzione che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
l'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
l'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
che l'art. 11, commi 2 e 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorita' verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti e commini sanzioni in caso di inadempienza a tali obiettivi;
che l'art. 13, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo e' destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dalle imprese di distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e che la ripartizione delle risorse tra le imprese di distribuzione tiene conto dell'obiettivo di ciascuna di esse, di cui all'art. 3, comma 4 del medesimo decreto;
che l'art. 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta gli opportuni provvedimenti affinche' la cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dal medesimo articolo.
Ritenuto che sia opportuno:
prescrivere ai distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 di autocertificare annualmente, a partire dall'anno 2004, la quantita' di energia elettrica da essi distribuita nell'anno precedente, come definita dai medesimi decreti ministeriali, disaggregata per regione e provincia autonoma;
prescrivere ai distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 di autocertificare annualmente, a partire dall'anno 2005, la quantita' di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alla propria rete nell'anno precedente, coi medesimi decreti ministeriali, disaggregata per regione e provincia autonoma;
prescrivere alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di trasmettere annualmente all'Autorita', a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi all'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno precedente, come definita dai medesimi decreti ministeriali, disaggregati per regione e provincia autonoma;
prescrivere alle imprese di trasporto che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere annualmente all'Autorita', a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi alla quantita' di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno precedente, disaggregati per regione e provincia autonoma;
Delibera:
Di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e inoltre le seguenti:
a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) autoconsumi dei distributori di energia elettrica sono i consumi dei distributori diversi dagli usi propri della distribuzione di energia elettrica;
c) decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205, del 1° settembre 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
d) decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205, del 1° settembre 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti innovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
e) gestore della rete di trasmissione nazionale e' il soggetto di cui all'art. 3, del decreto legislativo n. 79/1999, concessionario delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento;
f) impianto di distribuzione e' una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di distribuzione; l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme di punti di consegna o di interconnessione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura;
g) obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;
h) obiettivo specifico e' la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui alla lettera g) che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e dalle singole imprese di distribuzione di gas naturale;
i) punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna, e' il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende direttamente o indirettamente disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
j) punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna, e' il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale all'utente per la fornitura al cliente finale;
k) reti di distribuzione di energia elettrica sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
l) reti con obbligo di connessione di terzi sono:
i. le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, ivi incluse le reti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
ii. le piccole reti isolate di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 79/1999;
iii. le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
iv. la rete interna d'utenza di proprieta' della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;
m) rete di trasmissione nazionale e' la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal gestore della rete di trasmissione nazionale;
n) usi propri della distribuzione di energia elettrica sono i consumi di energia elettrica dell'impresa distributrice, direttamente connessi all'erogazione del servizio di trasporto su reti di distribuzione.
 
Art. 2.
Campo di applicazione
2.1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al secondo capoverso dell'art. 4 comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono soggetti alle disposizioni della presente deliberazione i distributori di energia elettrica e le imprese di distribuzione di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001 (Allegato 1).
 
Art. 3. Autocertificazione delle quantita' di energia elettrica e di gas
naturale distribuite dai singoli distributori soggetti agli
obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004.
3.1. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a loro carico ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 i distributori di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2.1., della presente deliberazione trasmettono all'Autorita', entro il 15 ottobre di ogni anno, a partire dall'anno 2004 (di seguito: anno t), l'autocertificazione della quantita' di energia elettrica trasportata nell'anno precedente (anno t-1), a tutti i livelli di tensione, ai clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione, ivi inclusi i propri autoconsumi, disaggregata per regione e provincia autonoma, utilizzando la tabella 1 allegata.
3.2. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a loro carico ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, le imprese di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 2, comma 2.1., della presente deliberazione trasmettono all'Autorita', entro il 15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2005 (di seguito: anno t) l'autocertificazione della quantita' di gas naturale trasportata attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti nell'anno precedente (anno t-1), disaggregata per regione e provincia autonoma, utilizzando la tabella 2 allegata.
 
Art. 4.
Determinazione delle quantita' di energia elettrica
e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale
4.1. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, entro il 15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2004 (anno t), il Gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette all'Autorita' i dati consuntivi relativi alla quantita' di energia elettrica complessivamente trasportata nell'anno precedente (anno t-1), ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti; i dati dovranno essere disaggregati per regione e provincia autonoma.
4.2. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico delle imprese di distribuzione soggette agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, entro il 15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2004 (anno t), le imprese di trasporto che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti trasmettono all'Autorita' i dati relativi alla quantita' di gas naturale transitata presso i punti di interconnessione nell'anno precedente t (anno t-1), disaggregata per regione e provincia autonoma ed espressa sia in volume sia in energia (GJ).
 
Art. 5.
Disposizioni finali
5.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet.
Di abrogare la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2002, n. 233/02.
Milano, 22 settembre 2004
Il presidente: Ortis
 
Allegato 1

----> Vedere allegato alle pagg. 55 - 56 - 57 <----

Nota: per quantita' di energia elettrica distribuita si
intende l'energia elettrica distribuita a tutti i livelli
di tensione ai clienti finali connessi alla rete del
distributore, ivi inclusi gli autoconsumi del medesimo
distributore come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b)
del presente provvedimento.
Nota:
Per quantita' di gas naturale distribuito si intende il
gas naturale distribuito dagli esercenti attraverso reti di
gasdotti locali per la consegna ai clienti;
Per la conversione dei mc di gas naturale distribuito in
GJ si richiede di usare un valore convenzionale per il
potere calorifico superiore pari a 38,52 Mj/mc.
 
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