Gazzetta n. 241 del 13 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia» ed alla proposta del relativo disciplinare di produzione. |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» di Reggio Emilia, trasmessa dalla regione Emilia-Romagna in data 24 aprile 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»; Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole della regione Emilia-Romagna, trasmesso in data 3 giugno 2004; Ha espresso, nella riunione del 23 settembre 2004, presente il funzionario della regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Allegato PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «EMILIA» O «DELL'EMILIA». Art. 1. La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna. L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Alionza, Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia di Candia Aromatica, Malvasia bianca, Merlot, Montu', Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati: Alionza idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna. Vitigni: Alionza, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Ancellotta o Lancellotta. Vitigni: Ancellotta o Lancellotta nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Barbera. Vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Cabernet. Vitigni: Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Cabernet Sauvignon Vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vigniti idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Cabernet Franc. Vitigni: Cabernet Franc, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Chardonnay. Vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Fortana. Vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Lambrusco. Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Lambrusco bianco. Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Le uve devono essere vinificate in bianco. Malvasia. Vitigni: Malvasia di Candia aromatica, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Malvasia bianca. Vitigni: Malvasia bianca, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Merlot. Vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Montu'. Vitigni: Montu', nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Pignoletto. Vitigni: Pignoletto bolognese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Pinot grigio. Vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad unmassimo del 15%. Pinot bianco. Vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Pinot nero. Vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Riesling italico. Vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Sangiovese. Vitigni: Sangiovese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Sauvignon. Vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Trebbiano. Vitigni: Trebbiano o romagnolo, Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico e Sangiovese. I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione del vitigno lambrusco, se immessi al consumo in contenitori di capacita' inferiore a 6 litri, possono essere prodotti solo nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello. Per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza il nome del vitigno, nella tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» nelle tipologie bianco, rosso e rosato a tonnellate 29 ed ai limiti a fianco di ciascune di esse indicate per le tipologie con le specificazioni di vitigno di seguito riportate. Alionza tonnellate 26; Ancellotta o Lancellotta tonnellate 26; Barbera tonnellate 21; Cabernec tonnellate 21; Cabernet Franc tonnellate 21; Cabernet Sauvignon tonnellate 20; Chardonnay tonnellate 23; Fortana tonnellate 29; Lambrusco tonnellate 29; Malvasia di Candia aromatica tonnellate 24; Malvasia bianca tonnellate 20; Merlot tonnellate 20; Montu' tonnelate 29; Pignoletto tonnellate 26; Pinot bianco tonnellate 26; Pinot grigio tonnellate 20; Pinot nero tonnellate 20; Riesling italico tonnellate 20; Sangiovese tonnellate 21; Sauvignon tonnellate 23; Trebbiano tonnellate 29. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. E' consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria. Le operazioni di arricchimento da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica. E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Emilia» o «dell'Emilia» bianco 10,00% vol; «Emilia» o «dell'Emilia» rosso 10,00% vol; «Emilia» o «dell'Emilia» rosato 10,00% vol; «Emilia» o «dell'Emilia» novello 11,00% vol. Art. 7. All'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia», o «dell'Emilia» possono essere sottoposti anche ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» puo' essere utilizata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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