IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971; Visto in particolare l'art. 17-bis del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per cio' che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varieta', in ordine all'idoneita' della denominazione varietale; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61, del 13 marzo 2002, con il quale e' stata iscritta, tra l'altro, al registro nazionale la varieta' di mais denominata Castela; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165, del 18 luglio 2003, con il quale la denominazione Castela e' stata modificata in Rango; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la richiesta con la quale e' stata proposta la nuova denominazione Aucaria; Considerato concluso l'esame della denominazione proposta; Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; Decreta: Art. 1. La denominazione della varieta' di mais Rango e' modificata in Aucaria. Roma, 28 settembre 2004 Il direttore generale: Abate |