Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 1 ottobre 2004 |
Modifica del decreto ministeriale 9 luglio 2004, riguardante la definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2004 con il quale sono stati definiti le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004-2005; Vista la mozione della conferenza dei presidi delle Facolta' di medicina e chirurgia approvata all'unanimita' in data 14 luglio 2004; Vista in particolare la posizione degli infermieri e delle ostetriche gia' in possesso del titolo rilasciato dalla scuole dirette a fini speciali per dirigenti dell'assistenza infermieristica i sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; Vista altresi', l'impossibilita' di autorizzare l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie a tutti coloro che risultino in possesso del titolo sopra citato la cui numerosita' contrasterebbe con il fabbisogno delle professioni sanitarie e dei laureati specialistici; Vista la nota del Ministero del salute in data 20 settembre 2004 della quale si condivide l'opportunita' di riconoscere la ammissione, in deroga al superamento della apposita prova, di coloro che siano in possesso del titolo di dirigente dell'assistenza infermieristica e siano titolari con atto formale e datato dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica o di direttore dei servizi infermieristici; Considerata peraltro la opportunita', di prevedere l'ammissione diretta, anche di coloro che siano titolari, con atto formale e datato, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse o di direttore dei servizi di riabilitazione, dell'area tecnica o della prevenzione; Considerato peraltro, d'intesa con il Ministero della salute, di prevedere che la titolarita' degli incarichi sopra citati siano stati conferiti da almeno due anni alla data del presente decreto; Tenuto conto che il fabbisogno nazionale delle singole figure professionali e' superiore all'offerta formativa delle universita'; Decreta: Art. 1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2004 citato in premesse e' aggiunto il seguente periodo: «L'ammissione e' consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, anche a coloro che risultano in possesso del titolo rilasciato dallescuole dirette a fini speciali per dirigenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 i quali siano titolari, con atto formale e datato da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica o di direttore dei servizi infermieristici, e a coloro che siano titolari, con atto formale e datato, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse o di direttore dei servizi di riabilitazione, dell'area tecnica e della prevenzione. |
| Art. 2. Le universita' integreranno i bandi gia' emanati con le opportune disposizioni per l'ammissione degli eventuali interessati previsti dal presente decreto. Roma, 1° ottobre 2004 Il Ministro: Moratti |
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