Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 luglio 2004
Disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2004/2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 117 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione dell'inventario viticolo;
Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalita' di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo;
Visto il regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000, recante modalita' di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 7 luglio 1967, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare gli articoli 14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC, e IGT;
Vista la propria circolare n. 5 del 19 luglio 1996, recante modalita' di rivendicazione dei vini ad indicazione geografica tipica;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il proprio decreto 23 marzo 1999, concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DCC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;
Visto il proprio decreto 26 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
Visto il proprio decreto 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Visti i propri decreti 27 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2001, e 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2001, concernenti la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al citato decreto 27 marzo 2001;
Considerato che la dichiarazione delle superfici vitate di cui ai richiamati decreti ministeriali e' finalizzata, tra l'altro, all'iscrizione agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e all'aggiornamento delle preesistenti iscrizioni dei vigneti agli albi dei vigneti DOCG e DOC e che la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate in questione da parte dei produttori interessati costituisce il presupposto per consentire la rivendicazione e la certificazione delle produzioni annuali DO e IGT;
Visto l'Accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itatiana n. 212 del 10 settembre 2002, per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001;
Visto il proprio decreto 23 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2003, recante modalita' per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2003/2004;
Considerato che sono in corso presso i competenti enti le procedure per l'istituzione e per l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T. sulla base delle disposizioni di cui al citato Accordo del 25 luglio 2002 e che pertanto permangono tuttora le condizioni che hanno determinato l'emanazione del citato decreto 23 luglio 2003;
Ritenuto di dover stabilire le opportune disposizioni per assicurare la correttezza e la certezza della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2004/2005, nonche' assicurare i relativi controlli da parte degli organismi preposti, nelle more dell'emanazione delle disposizioni definitive per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 15 luglio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Criteri generali
1. Per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT presso le competenti camere di commercio, in via transitoria per la campagna vendemmiale 2004/2005, si adottano le disposizioni stabilite nel presente decreto.
2. Ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al comma 1, per tutte le iscrizioni agli albi effettuate antecedentemente al settembre 2000, sono da utilizzare le superfici indicate nella dichiarazione delle superfici vitate (Mod. B1) di cui ai decreti 23 marzo 1999, 26 luglio 2000 e 27 marzo 2001 richiamati nelle premesse. I produttori che non abbiano presentato la citata dichiarazione delle superfici vitate entro il 31 dicembre 2001 possono rivendicare le produzioni in questione, purche' abbiano presentato la predetta dichiarazione entro il 31 agosto 2004 al competente sportello regionale, fatti salvi eventuali termini piu' restrittivi stabiliti dalle competenti regioni e fatto salvo l'assolvimento della prescrizione sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 260/2000.
3. Ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al comma 1 i produttori interessati devono presentare le denunce di produzione, utilizzando la sola modulistica di cui ai successivi articoli 2 e 3, direttamente alla competente camera di commercio entro il 10 dicembre 2004, anche per via telematica o informatica.
 
Art. 2.
Rivendicazione produzioni IGT
1. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve IGT effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004, ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, per la rivendicazione delle produzioni dei vini IGT sono applicabili le procedure di cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996. A tal fine i produttori devono indicare nell'apposita modulistica (Mod. A1) i dati delle superfici vitate riportati nella dichiarazione delle superfici vitate (Mod. B1).
2. Qualora siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve IGT effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004 ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, o il conduttore si appresta a denunciare le uve IGT per la prima volta, ai fini della denuncia in questione si utilizza il Mod. A1-bis allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
Rivendicazione produzioni DOC e DOCG
1. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve DOCG e DOC effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004 ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, per la denuncia delle uve DOCG e DOC si utilizza la modulistica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 (modulo B).
2. Qualora siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve DOCG e DOC effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004 ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, o il conduttore si appresta a denunciare per la prima volta le stesse produzioni, per la denuncia delle uve DOCG e DOC si utilizza lo schema di modulistica riportato all'allegato 1 del presente decreto.
 
Art. 4.
Disposizioni particolari
1. Nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Bolzano e Trento che hanno realizzato la dichiarazione delle superfici vitate con una procedura autonoma regolata da apposita convenzione con l'AGEA, la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2004/2005, e' effettuata sulla base delle superfici iscritte negli appositi albi ed elenchi, utilizzando in ogni caso, la modulistica prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 e, per le produzioni IGT, la modulistica di cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996 (Mod. A1).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.
Roma, 29 luglio 2004
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato 1

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Modello A1-bis

----> Vedere modello di pag. 36 <----
 
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