Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2004 (vai al sommario)
LEGGE 30 settembre 2004, n. 252
Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421».



 
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina dei contenuti
del rapporto di impiego del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato
"vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel suo
ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente
inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili
professionali del settore operativo richiedenti, ai fini
dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli
abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche
con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del
rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni
trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro
per la funzione pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro
dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai
sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte
sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le
previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo
negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con
decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della
Corte dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti di
cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento
dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del
procedimento negoziale relativo al personale attualmente
inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili
professionali del settore operativo richiedenti, ai fini
dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli
abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio;
il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni
pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche
complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e
straordinario; la reperibilita'; l'aspettativa per motivi di
salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il
patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo
per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia
e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione
delle attivita' socio-assistenziali del personale; gli istituti e
le materie di partecipazione sindacale e le procedure di
raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i
permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli.
Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione
sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di
lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il
restante personale le predette materie, nonche' le seguenti altre:
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di
articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei
turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il
trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la
mobilita' a domanda; le linee di indirizzo di impiego del
personale in attivita' atipiche; b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle
esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative
e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la
specificita' del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari
istituti gia' previsti per il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di
settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree
funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di
nuovi ruoli e qualifiche, anche con facolta' di istituire, senza
oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso di lauree specialistiche e di
eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo' riguardare, per
ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza
delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalita' di
accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi
ultimi, adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale
basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione
professionali; c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b),
numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale
attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili
professionali del settore operativo richiedenti, ai fini
dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli
abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge
attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da
qualifiche per l'accesso alle quali e' richiesto un concorso
esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche
ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di
funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione
di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e abrogazione
dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e
periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle
funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali,
ferma restando l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in
relazione alle attitudini individuali e alla capacita'
professionale, alle peculiarita' della qualifica rivestita, alla
natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere
temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori
al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e
per particolari esigenze di servizio, in posizione di
disponibilita' anche per incarichi particolari o a tempo
determinato, assicurando comunque la possibilita' per
l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi
dirigenziali per i posti di funzione non coperti; d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al
presente articolo attraverso uno o piu' regolamenti da emanare ai
sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi stessi; e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 42, 43, e 47,
comma 5, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
"Art. 42 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro). 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e
l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non
vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentativita' sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, osservano le disposizioni seguenti in materia di
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini
dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni
sindacali che, in base ai criteri dell'art. 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23,
24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori
condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, sono
definite la composizione dell'organismo di rappresentanza
unitaria del personale e le specifiche modalita' delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell'art. 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purche' abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono
prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a
piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati
nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma
8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che
regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'art. 9 o da altre disposizioni della legge e
della contrattazione collettiva. Essi possono altresi'
prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale sia integrata da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi
criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo possono essere costituiti, alle
condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con
pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza
dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura
delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia prevista una
disciplina distinta ai sensi dell'art. 40, comma 2, deve
essere garantita una adeguata presenza negli organismi di
rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative
sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28
dicembre 1989, n. 430".
"Art. 43 (Rappresentativita' sindacale ai fini della
contrattazione collettiva). - 1. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentativita' non inferiore al 5 per cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e
il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale
dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresi' le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della
rappresentativita' accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento
come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i comparti o le aree o che
regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita'
all'art. 40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7,
per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto
dall'art. 50, comma 1, e dei contratti collettivi che
regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale
alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo
conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nel comparto o
nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e'
assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe
rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la
raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione
del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle
pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie e' istituito
presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere
articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi
ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano
prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato
associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative
alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia
dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia
avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La
richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro
per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al
CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano
separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla
maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono
garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai
dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza
delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli
Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti
di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o
di attuazione degli statuti, spettano, eventualmente anche
con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti,
poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni
sindacali considerate rappresentative in base al presente
decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano
anche lavoratori delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i
criteri per la determinazione della rappresentativita' si
riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati".
"Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). -
1. - 4. (Omissis).
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione
viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il
contratto collettivo".
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: "Potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077
(Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello
Stato):
"Art. 41 (Valutazione di anzianita). - Ai fini del
computo dell'anzianita' di servizio richiesta per
l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di
direttore di sezione, di segretario principale, di
coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il
servizio prestato, senza demerito, in carriera
corrispondente o superiore e' valutato per intero; quello
prestato nella carriera immediatamente inferiore e'
valutato per meta'.
I servizi di cui al precedente comma non possono essere
valutati per piu' di quattro anni complessivi.
Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno,
comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia
stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni,
ridotti a due per le carriere direttive.
I servizi militari prestati, senza demerito, nella
posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere,
e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo,
in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti
posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai
sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando
equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato
nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato
nelle carriere ausiliarie.
E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3".
- Si riporta il testo integrale dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".



 
Art. 3.
(Incremento della dotazione organica del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' incrementata di tre unita' di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.



Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 2002, n. 314, reca: «Regolamento recante
individuazione degli uffici dirigenziali periferici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, v. note all'art 2.



 
Art. 4.
(Disposizione transitoria)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
Art. 5.
(Norma di interpretazione autentica)
1. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421):
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari
norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai
limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente
articolo.



 
Art. 6
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione dell'articolo 2 e' autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. Per l'attuazione dell'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4347): Presentato dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 3 ottobre 2003; Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 13 ottobre 2003 con pareri delle commissioni
IV, V e XI; Esaminato dalla I commissione il 30 ottobre 2003; 4, 5, 6 e 13 novembre 2003; 2 e 3 dicembre 2003; 4 febbraio 2004; Esaminato in aula il 9 febbraio 2004 e approvato il
12 febbraio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2756): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 17 febbraio 2004, con pareri delle
commissioni 4ª, 5ª e 11ª. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 26 febbraio
2004; 2, 10, 30 e 31 marzo 2004; Esaminato in aula 17, 22 e 29 giugno 2004; 21 e 22 luglio 2004 e
approvato il 22 settembre 2004.
 
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