Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 2004, n. 253
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di onorificenze «Al merito della Repubblica italiana», conferite direttamente dal Presidente della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, ed in particolare l'articolo 2;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre
2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, le parole: "il ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "il quindicesimo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004
Ministeri istituzionali registro n. 10, foglio n. 146



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stata redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle 1eggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce tra l'altro al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, della legge
3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine "Al merito
della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e
dell'uso delle onorificenze):
"Art. 3. L'Ordine e' composto di cinque classi:
cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori,
ufficiali e cavalieri.
Per altissime benemerenze puo' essere eccezionalmente
conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran
cordone.
Il numero massimo delle nomine che potranno farsi
annualmente nelle cinque classi e' determinato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei
Ministri e il Consiglio dell'ordine.".
"Art. 4. Le onorificenze sono conferite con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.
Particolari forme di conferimento possono essere
stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
Le onorificenze non possono essere conferite ai
senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato
parlamentare.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 (Norme
per l'attestazione della legge 3 marzo 1951, n. 178,
concernente le istituzioni dell'Ordine "Al merito della
Repubblica italiana" e la disciplina del conferimento e
dell'uso delle onorificenze), cosi' come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 2. Le onorificenze da conferire secondo le
particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4
della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare
nell'anno il quindicesimo del numero complessivo delle
nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3
della legge stessa.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, vedi
note alle premesse.



 
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