Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 settembre 2004
Riconoscimento, al sig. Betts John, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Betts John, nato a Bushey (UK) il 22 marzo 1947, cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo britannico di engineer ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico «Bachelor of Science-civil Engineering», presso il «Politecnico di Plymouth» nel 1979;
Preso atto inoltre che e' iscritto al «The Engineering Council» come «chartered engineer» dal gennaio 1990 e di aver maturato una notevole esperienza professionale nel campo ingegneristico;
Considerato che in data 7 giugno 2000 il sig. Betts ha gia' ottenuto decreto di riconoscimento per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio della professione e che detto riconoscimento e' stato subordinato a misura compensativa;
Preso atto che il sig. Betts ha presentato nuova istanza, pervenuta in data 13 febbraio 2004, per il riesame della domanda, in quanto al momento del primo decreto non era ancora entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, chiedendo l'iscrizione alla sezione B, settore civile ambientale;
Viste le conformi determinazioni della conferenza del 29 marzo 2004 in cui si e' rilevato che l'istante, sulla base del precedente decreto e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, poteva iscriversi alla sezione A e a tutti e tre i settori;
Preso atto che a seguito della segnalazione dell'ufficio, l'istante ha presentato nuova domanda per l'iscrizione alla sezione A settore civile ambientale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 maggio 2004;
Preso atto del conforme parere del rappresentante di categoria nelle conferenze sopra citate;
Preso atto dell'esperienza professionale maturata dopo il 2000;
Considerato che nonostante l'esperienza professionale maturata sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A, settore civile-industriale - e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Betts John, nato a Bushey (UK) il 22 marzo 1947, cittadino britannico, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo, e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure in un tirocinio pratico della durata di sei mesi. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica; 2) deontologia professionale (solo orale).
Roma, 29 settembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si' compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale.
e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone