Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 giugno 2004
Attuazione della direttiva 2004/65/CE della Commissione del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003, recepita con il decreto ministeriale del 26 novembre 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003, che ha iscritto le sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004) che ha iscritto le sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;
Vista la direttiva 2004/65/CE della Commissione del 26 aprile 2004 che modifica l'art. 3 della direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003 per quanto riguarda i termini di attuazione che non sono armonizzati con quelli previsti per altre nuove sostanze attive;
Tenuto conto che la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003 e' stata recepita con il citato decreto ministeriale del 26 novembre 2003 e che pertanto occorre modificare l'art. 2, comma 4 del citato decreto;
Decreta:
L'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 26 novembre 2003 e' cosi' modificato:
«4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 30 settembre 2003 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 marzo 2005, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.».
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 18 giugno 2004
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 263
 
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