Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 29 settembre 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Andrus Etelka Judita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Andrus Etelka Judita, nata il 2 marzo 1969 a Rupea (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer - Profilul mecanic» conseguito presso la «Universitatea Transilvania» di Brasov (Romania) nella sessione di giugno 1992 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantulnui si Stiinteu» rumeno in data 25 giugno 1992, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Rilevato che la sig.ra Andrus ha conseguito il «Diploma de Studii Postuniversitare de Specializare in Informatica» presso la «Universitatea Transilvania» di Brasov (Romania) nella sessione di febbraio 2003, rilasciato dal «Ministerul Invatamantului si Stiinteu» rumeno in data 8 aprile 2003; Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente a partire dal 2002, come documentato in atti; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nel parere in atti datato 22 settembre 2004; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino in data 21 agosto 2003 con validita' fino al 21 agosto 2005 per motivi familiari; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Andrus Etelka Judita, nata il 2 marzo 1969 a Rupea (Romania), cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: meccanica del volo. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 29 settembre 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale. |
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