Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 luglio 2004
Riconoscimento, al sig. Rossato Zanin Felix Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale il Sig. Rossato Zanin Felix Alberto, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico Cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art, 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Rossato Zanin Felix Alberto e' risultato idoneo;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di «Medico Cirujano» rilasciato in data 21 febbraio 1992 dall'Universidad De Los Andes di Merida (Venezuela) al sig. Rossato Zanin Felix Alberto nato a Valera (Venezuela) il 12 gennaio 1964, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
2. Il dott. Rossato Zanin Felix Alberto e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2004
Il direttore generale: Mastrocola
 
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