Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 agosto 2004 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti da: AXAFF S.r.l. stabilimento di Villafranca in Lunigiana - S.I.T.I S.p.a. stabilimento in Marano Ticino - Gruppo Aturia - Div. Audoli e Bertola S.p.a. stabilimento in San Mauro Torinese - Nervesa Moda Uomo S.p.a. stabilimento in Nervesa della Battaglia, Finmek Solutions S.p.a. stabilimento in L'Aquila. (Decreto n. 34700). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge 23 luglio 1991, n. 223, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi; Ritenuto, per quanto precede, di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 22 aprile 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 80 dipendenti della societa' AXAFF S.r.l., sede in Belcreda di Gambolo (Pavia) e stabilimento in Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 aprile 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 980.731,00. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 maggio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 60 dipendenti della societa' S.I.T.I. S.p.a., sede e stabilimento in Marano Ticino (Novara), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 maggio 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 637.494,00. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo 21 dipendenti della societa' Gruppo Aturia - Div. Audoli e Bertola - S.p.a. di Gessate (Milano), stabilimento in S. Mauro Torinese, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 279.153,00. |
| Art. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il complessivo periodo dal 3 marzo 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 43 dipendenti della societa' Nervesa Moda Uomo S.p.a., sede e stabilimento in Nervesa della Battaglia (Treviso), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 marzo 2004, di cui 22 lavoratori dal 3 marzo 2004 sino al 30 aprile 2004 e 21 lavoratori dal 3 marzo 2004 sino al 31 dicembre 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 375.158,00. |
| Art. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dall'8 marzo 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 310 dipendenti della societa' Finmek Solutions S.p.a., sede e stabilimento in L'Aquila, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.578.700,00. |
| Art. 6. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle societa' indicate agli articoli 1 e 4; |
| Art. 7. La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dall'1 al 5, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 6.851.236,00, e' posto a carico del Fondo per l'oc-cupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 8. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 7, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 agosto 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 foglio n. 265 |
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