Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. 251
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui alla legge stessa, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' e con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 1° luglio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,».
2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo, dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
2003, n. 235, S.O.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 7 della legge 14 febbraio 2003, n.
30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
26 febbraio 2003, n. 47, e' il seguente:
«Art. 7 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle
deleghe di cui agli articoli da 1 a 5). - 1. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5,
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
apposita relazione cui e' allegato il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori
e prestatori di lavoro, sono trasmessi alla Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del
termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la
trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di
sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi criteri e principi direttivi.
5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da
1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 276 del
2003, si veda nota al titolo.
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art.1:
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, lettera c) e 3,
lettera b) dell'art. 5 del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, come modificati dal presente decreto
legislativo:
«Art. 5 (Requisiti giuridici e finanziari). - 1. I
requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di
societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio di
cooperative, italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e'
ammessa anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio
dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo
specifico uso e di adeguate competenze professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel
settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
Conferenza permanente pei i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi, di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non
caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
distinte divisioni operative, gestite con strumenti di
contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale
del lavoro di cui al successivo art. 15, attraverso il
raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche' l'invio
alla autorita' concedente di ogni informazione strategica
per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a
tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei
propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 20,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) - b) (Omissis)
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e
dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della
Unione europea;
d) - f) (Omissis).
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di
cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'art. 20,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) (Omissis);
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e
dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della
Unione europea;
c)-d) (Omissis).».



 
Art. 2.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita' montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attivita' di intermediazione, nonche' i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attivita' oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attivita' di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.».



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 76 (Regimi particolari di autorizzazione). - 1.
Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le universita' pubbliche e private,
comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto
l'alta formazione con specifico riferimento alle
problematiche del mercato del lavoro, a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni
informazione relativa al funzionamento del mercato del
lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo art. 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui
al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, le camere di
commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la
predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del
comma 1 dell'art. 5, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi
di quanto disposto dall'art. 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della
attivita' di intermediazione le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative che siano firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso
di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e
aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle
attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita',
e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i
requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'art. 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5,
comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del
lavoro di esercitare individualmente o in altra forma
diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e
5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale,
l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere
concessa dalle regioni e dalle province autonome con
esclusivo riferimento al proprio territorio e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli
articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui
all'art. 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla
richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle
attivita' di cui al comma 6, provvedendo contestualmente
alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una
apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4,
comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
attivita' svolta.
8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7
sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali
desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle
normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della
disciplina previgente allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, nonche' i soggetti di cui al comma 3, che
non intendono richiedere l'autorizzazione a livello
nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria
e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dell'ambito regionale, le attivita'
oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una
singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in
via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia
svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente,
nella sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma
1.
8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente
articolo non possono in ogni caso svolgere l'attivita' di
intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti
autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7
e 8, non possono operare a favore di imprese con sede
legale in altre regioni.».



 
Art. 3.
1. All'articolo 12 del decreto legislativo, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi
di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuita' di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti a versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2
sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel
contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel
predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per
il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'art. 26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative
sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa,
di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui
al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.».



 
Art. 4.
1. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni».
2. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.».
3. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche', per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.».
5. All'articolo 18 del decreto legislativo, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.».



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 18 (Sanzioni). - 1. L'esercizio non autorizzato
delle attivita' di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e
b), e' punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi e'
sfruttamento dei minori la pena e' dell'arresto fino a 18
mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei
mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se non vi
e' scopo di lucro la pena e' dell'ammenda da euro 500 a
euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori la pena e'
dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda e' aumentata fino
al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di
cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), e' punito con
l'ammenda da euro 750 ad euro 3.750. Se non vi e' scopo di
lucro la pena e' dell'ammenda da euro 250 a euro 1.250. Nel
caso di condanna e' disposta, in ogni caso, la confisca del
mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio
delle attivita' di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utillzzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), o comunque al di
fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei
minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e
l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui
all'art. 20 commi 3, 4 e 5, e art. 21, commi 1 e 2,
nonche', per il solo somministratore, la violazione del
disposto di cui al comma 3 del medesimo art. 21, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a
euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2,
chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del
lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di
somministrazione e' punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da
euro 2.500 a euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale
e' disposta la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'art. 10 trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 38 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi piu' gravi,
l'autorita' competente procede alla sospensione della
autorizzazione di cui all'art. 4. In ipotesi di recidiva
viene revocata l'autorizzazione.
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui
all'art. 29, com-ma 1, e di distacco privo dei requisiti di
cui all'art. 30, comma 1, l'utilizzatore e il
somministratore sono puniti con la pena della ammenda di
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata
fino al sestuplo.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali dispone, con proprio decreto, criteri
interpretativi certi per la definizione delle varie forme
di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in
materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.».



 
Art. 5.
1. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: «, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,».



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 21 (Forma del contratto di somministrazione). -
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e'
stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al
somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e
4 dell'art. 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi
per l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure
di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del
contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i
lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e
normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della
obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico, nonche' del versamento dei
contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore
dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di
comunicare al somministratore i trattamenti retributivi
applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di
inadempimento del somministratore, dell'obbligo del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico
nonche' del versamento dei contributi previdenziali, fatto
salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le
parti devono recepire le indicazioni contenute nei
contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data
di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa
presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per
iscritto al prestatore di lavoro da parte del
somministratore all'atto della stipulazione del contratto
di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta il contratto di
somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.».



 
Art. 6.
1. All'articolo 29 del decreto legislativo, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.».
2. All'articolo 29 del decreto legislativo, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attivita' di impresa o professionale.».



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 29 (Appalto). - 1. Ai fini della applicazione
delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655
del codice civile, si distingue dalla somministrazione di
lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
in caso di appalto di opere o di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato
nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore,
in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in
violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore
interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a
norma dell'art. 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato
la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'art. 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18
e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano
applicazione qualora il committente sia una persona fisica
che non esercita attivita' di impresa o professionale.».



 
Art. 7.
1. All'articolo 30 del decreto legislativo, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.».



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 30 (Distacco). - 1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un
proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni
deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva
sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e'
adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8,
comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di
quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato pua'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto
al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto
dell'art. 27, comma 2.».



 
Art. 8.
1. All'articolo 31 del decreto legislativo, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n. 12, per conto delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.».



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 31 (Gruppi di impresa). - 1. I gruppi di
impresa, individuati ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74,
possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui
all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla
societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e
collegate.
2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai
sensi dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono
svolgere gli adempimenti di cui all'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle societa'
consorziate o delegarne l'esecuzione a una societa'
consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il
tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai
predetti consorzi cosi' come previsto dall'art. 1, comma 4,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano
ai fini della individuazione del soggetto titolare delle
obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle
singole societa' datrici di lavoro.».



 
Art. 9.
1. All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «di cui all'articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 32, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 32 (Modica all'art. 2112, comma quinto, del
Codice civile). - 1. (Omissis).
2. All'art. 2112 del codice civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante
stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui
esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di
cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di
solidarieta' di cui all'art. 29, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276."».



 
Art. 10.
1. All'articolo 34 del decreto legislativo, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.».



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 34 (Casi di ricorso al lavoro intermittente). -
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'art.
37.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro
intermittente puo' essere altresi' concluso anche per
prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con
meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45
anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o
siano iscritti alle liste di mobilita' e di collocamento.
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente ovvero presso unita' produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.».



 
Art. 11.
1. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 53 (Incentivi economici e normativi e
disposizioni previdenziali). - 1. Durante il rapporto di
apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore
non potra' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla
categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni o finzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e'
finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di
incentivazione economica la cui erogazione sara' tuttavia
soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire
la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 48,
comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e'
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata
e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi'
stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra
sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e
assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25,
e successive modificazioni e integrazioni.».



 
Art. 12.
1. All'articolo 55 del decreto legislativo, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalita' di cui all'articolo 54, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 55 (Progetto individuale di inserimento). - 1.
Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento e'
la definizione, con il consenso del lavoratore, di un
progetto individuale di inserimento, finalizzato a
garantire l'adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano,
anche all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di
definizione dei piani individuali di inserimento con
particolare riferimento alla realizzazione del progetto,
anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per
la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle
capacita' professionali del lavoratore, nonche' le
modalita' di definizione e sperimentazione di orientamenti,
linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare
il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, non sia
intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da
parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle
modalita' di definizione dei piani individuali di
inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di
promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione
dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali individua in via
provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'art. 86, comma 13, e delle
prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti
interessate, le modalita' di definizione dei piani
individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante
l'esecuzione del rapporto di lavoro dovra' essere
registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione
del progetto individuale di inserimento di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano
tali da impedire la realizzazione della finalita' di cui
all'art. 54, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a
versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di inserimento,
maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi'
stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra
sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».



 
Art. 13.
1. All'articolo 59, comma 3, dopo le parole: «lettere b), c), d), e) ed f)» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 13 dicembre 2002».



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 59 (Incentivi economici e normativi). - 1.
Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non puo essere inferiore, per
piu' di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contatto collettivo nazionale di lavoro,
ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali e' preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla
disciplina vigente in materia di contratto di formazione e
lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori di cui all'art. 54, comma, 1, lettere b), c),
d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
il 13 dicembre 2002.».



 
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo e' inserito il seguente:
«Art. 59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro). - 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.
2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni dalla stipula, domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.
3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2, secondo il criterio della priorita' della data della stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso ai benefici e' comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali.».
2. Per i contratti di formazione e lavoro gia' stipulati, il termine della presentazione delle domande di cui al comma 2, dell'articolo 59-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
Art. 15.
1. L'articolo 68 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
«Art. 68 (Rinunzie e transazioni). - 1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro gia' in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.».



Note all'art. 15:
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 61, comma 1, del citato decreto legislativo n.
276 del 2003:
«Art. 61 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Ferma restando la disciplina per gli agenti e i
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prevalentemente personale e
senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3,
del codice di procedura civile devono essere riconducibili
a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato,
nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione della attivita' lavorativa.».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 2113 del codice civile:
«Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le
transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore
di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della
legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i
rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura
civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del
rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione,
se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
410 e 411 del codice di procedura civile.».



 
Art. 16.
1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «a 3 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5 mila euro».



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti
a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora
entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di
pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e
associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori
di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore per una
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno
complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro
sempre nel corso di un anno solare.».



 
Art. 17.
1. L'articolo 72 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.».
2. Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Note all'art. 17:
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 70, comma 1, del citato decreto legislativo n.
276 del 2003:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura
meramente occasionale rese da soggetti a rischio di
esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel
mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell'ambito;
a) dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di
pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoti;
e) della collaborazione con enti pubblici e
associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori
di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta'.».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il comma 26
dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».



 
Art. 18.
1. L'articolo 75 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Finalita). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.».
 
Art. 19.
1. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;».



Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 85 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 85 (Abrogazioni). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'art. 2, comma 2, l'art. 3 e l'art. 11, lettera
l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'art. 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e
18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli
obblighi di comunicazione, del decreto-legge 10 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997,
n. 196;
g) l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari
incompatibili con il presente decreto.
2. All'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, le parole da: "Il datore di lavoro"
fino a: "dello stesso" sono soppresse.».



 
Art. 20.
1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia».
2. All'articolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo, secondo capoverso, la lettera b-ter), e' sostituita dalla seguente: «b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarita' contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.».
3. All'articolo 86 del decreto legislativo, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 3.».



Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 86 (Norme transitorie e finali). - 1. Le
collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte
a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia
fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005,
di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione
al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in
sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina
di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di
associazione in partecipazione resi senza una effettiva
partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il
lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi,
economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attivita', o in
mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente
posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno
che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti
utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o
documentazioni, che la prestazione rientra in una delle
tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto
ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con
particolare disciplina, o in un contratto nominato di
lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente
previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla
abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo
riferimento alla determinazione per via contrattuale delle
esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa
determinazione delle parti stipulanti o recesso
unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'art. 26-bis della legge
24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'art.
2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione prevista dal presente
decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 17,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186,
i riferimenti che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno
1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le societa' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi
della normativa previgente opera una disciplina transitoria
e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa
della disciplina transitoria restano in vigore le norme di
legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4
dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si
intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i
profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in
vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi
anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di
lavoro di cui all'art. 27, comma 1, non trova applicazione
nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la
disciplina della somministrazione trova applicazione solo
per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato. La vigente disciplina in materia di contratti
di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente
nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni
amministrative di cui all'art. 19 si applicano anche nei
confronti della pubblica amministrazione.
10. All'art. 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
«b-bis) chiede un certificato di regolarita'
contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato,
oltre che dall'I.N.P.S. e dall'INAIL, per quanto di
rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali
stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti
al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente
prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio di attivita', il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente
alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In
assenza della certificazione della regolarita'
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa
esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo
abilitativo.
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro
nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi'
come sostituito dall'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedente
alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma
si applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di
cui al comma 7 dell'art. 4-bis, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'art. 6, comma 1,
del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma
10-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da di cui all'art. 19, comma 3.
11. L'abrogazione ad opera dell'art. 8 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei
compiti della commissione regionale per l'impiego di cui
all'art. 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si
intende riferita alle regioni a statuto speciale per le
quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento
delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34,
comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo
II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base
delle informazioni raccolte ai sensi dell'art. 17, a una
verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni in
esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi
ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare
la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del
presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla
contrattazione collettiva.
14. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater
della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario alla adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.».



 
Art. 21.
1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, nell'ambito delle attivita' istituzionali dell'Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 21:
- Il testo degli articoli 22 e 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e'
il seguente:
«Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). -
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro
l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati
possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo
in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e'
allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha
sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le
notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita'
stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi
motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile.».
«Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il
ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo
comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita' con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con
gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso
ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo
procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione devono intercorrere i termini previsti
dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
non si presentano senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per
cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a
carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo'
disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le
parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella
stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il
giudice, se necessario, concede alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive
e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il guidice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito
dopo depositata in cancelleria.
A tulle le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da
ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il giudice puo' rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte
l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita'
della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti
al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo
comma, del codice di procedura civile.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono
prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per
cassazione.».
- Il testo dell'art. 80 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, e' il seguente:
«Art. 80 (Rimedi esperibili nei confronti della
certificazione). - 1. Nei confronti dell'atto di
certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera
giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre effetti,
possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di
cui all'art. 413 del codice di procedura civile, per
erronea qualificazione del contratto oppure difformita' tra
il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione. Sempre presso la medesima autorita'
giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno
impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del
consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della
qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione
dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale
della difformita' tra il programma negoziale e quello
effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento
in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la
difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in
sede di certificazione del rapporto di lavoro e di
definizione della controversia davanti alla commissione di
certificazione potra' essere valutato dal giudice del
lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di
procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve
previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione
di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione
per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell'art. 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella
cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato
il contratto, puo' essere presentato ricorso contro l'atto
certificatorio per violazione del procedimento o per
eccesso di potere.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone