IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994, recante modifiche al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata di che trattasi, e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal «Consorzio vini doc Colli Euganei» intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione sopraccitato, per tutte le tipologie dei vini della denominazione di origine controllata in discorso ad esclusione della tipologia «fior d'arancio passito»; Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Dipartimento politiche agricole della regione Veneto con nota n. 609482 del 16 settembre 2004; Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidita' tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi ed acidificazione per adeguare i medesimi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo conformemente al disposto dell'art 6 dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine controllata di che trattasi; Vista la decisione assunta dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» nella riunione del 25 marzo 2004 per cui sulle istanze di modifica dell'acidita' totale minima dei vini, visto il parere della regione o della provincia autonoma competete per territorio, la sezione tecnico-amministrativa del Comitato proceda d'ufficio; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini delle denominazioni di origine controllata «Colli Euganei» in conformita' alla decisione assunta dal sopraccitato Comitato; Decreta: Articolo unico «Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Euganei» per tutte le tipologie afferenti la medesima, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione annesso al decreto 10 ottobre 1994 recante modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine di che trattasi e successive modifiche, e' ridotto a: 4,0 g/l per le tipologie Rosso, Rosso riserva, Merlot, Merlot riserva, Cabernet, Cabernet riserva, Cabernet franc, Cabernet franc riserva, Cabernet sauvignon, Cabernet sauvignon riserva e Novello; 4,5 g/l per le tipologie Bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Pinello e Tocai italico; 5,0 g/l per le tipologie Moscato, Fior d'arancio, con esclusione della tipologia «passito», e «Serprino». Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla campagna vitivinicola 2004-2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° ottobre 2004 Il direttore generale: Abate |