Gazzetta n. 238 del 9 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 settembre 2004 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti da Maggiora S.p.a., stabilimenti di Moncalieri e Chivasso - B.S.I. Brain Storm Industry S.r.l., stabilimenti di Massa Carrara e Rivoli - Lares Tecno, unita' in L'Aquila - Consorzio Madia Diana, unita' di Bari - Isotta Fraschini S.p.a., stabilimento di S. Ferdinando - Synthesis S.p.a., stabilimento di Massa Carrara - Teca, unita' di Reggio Calabria. (Decreto n. 34703). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223/1991 o delle proroghe del medesimo trattamento, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle proroghe del medesimo trattamento, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi; Ritenuto, per quanto precede, di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 31 ottobre 2004, in favore di un numero massimo di 97 dipendenti della societa' Maggiora S.p.a., sede in Moncalieri (Torino), unita' in Moncalieri e Chivasso (Torino), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 gennaio 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.318.101,00. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 1° aprile 2004, in favore di un numero massimo di 20 dipendenti della societa' B.S.I. Brain Storm Industry S.r.l., stabilimenti di Massa Carrara (17 unita) e Rivoli (Torino) (3 unita), fallita il 31 ottobre 2001, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32940 del 16 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 8 novembre 2003, registro n. 5, foglio n. 108. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 314.880,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 2 marzo 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di 211 dipendenti della societa' Lares Tecno, unita' in L'Aquila, fallita il 3 marzo 2004, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 572.120,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. |
| Art. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 febbraio 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Consorzio Madia Diana, unita' di Bari, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21. La proroga in questione riguarda i sottoindicati lavoratori: 112 unita' per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 28 febbraio 2004; 67 unita' per il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 marzo 2004; 63 unita' per il periodo dal 1° aprile 2004 al 30 aprile 2004; 56 unita' per il periodo dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2004. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 1.052.224,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. |
| Art. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 227 dipendenti della societa' Isotta Fraschini S.p.a., unita' in San Ferdinando (Reggio Calabria), fallita il 21 luglio 1999, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto n. 32220 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, e del decreto direttoriale n. 32385 del 23 maggio 2003. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 3.573.888,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. |
| Art. 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 65 dipendenti della societa' Synthesis S.p.a. unita' di Massa Carrara, fallita il 2 agosto 2000, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto n. 32220 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, e del decreto direttoriale n. 32380 del 23 maggio 2003. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 1.023.360,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. |
| Art. 7. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 19 marzo 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 28 dipendenti della societa' Teca S.p.a., unita' in Reggio Calabria, fallita il 19 marzo 2003, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2004. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 390.209,00. |
| Art. 8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle societa' indicate agli articoli dal n. 1 al n. 7, nonche' all'esonero dal contributo addizionale, di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo, in favore delle societa' indicate agli articoli 2, 3, 5 e 6. |
| Art. 9. La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 7, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 8.244.782,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 10. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 9, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 267 |
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