Gazzetta n. 237 del 8 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 luglio 2004 |
Aumento delle misure minime di capitale interamente versato, richieste per l'iscrizione nell'albo, di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
Visto il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni; Visto il comma 2 del suddetto art. 53, che stabilisce che l'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani e dell'UPI - Unione delle province d'Italia; Visto l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, che determina l'ammontare delle misure minime di capitale interamente versato necessarie per l'iscrizione nell'albo; Visto l'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 289 del 2000, per effetto del quale l'ammontare minimo del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo puo' essere aumentato, all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze, su proposta della sunnominata commissione; Visto che nella seduta del 26 maggio 2004 la commissione medesima, dopo aver esaminato la questione nella seduta del 31 marzo 2004, prima del nuovo triennio, ha proposto di fissare le misure minime del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo rispettivamente in settecentosettantacinquemila euro e duemilionicinquecentottantatremila euro, per ciascuna delle due categorie previste, individuate dalle lettere a) e b) del citato art. 6, comma 1, ritenute congrue in relazione al tempo trascorso dalla precedente determinazione, considerando il mutato valore della moneta e tenuto conto altresi' del generale ampliamento delle competenze dei soggetti iscritti, determinatosi in via automatica e sostanzialmente generalizzata con l'entrata in vigore dell'art. 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha consentito ai soggetti iscritti l'ampliamento delle proprie attivita' a semplice richiesta, fuori da procedimenti di gara; Visto che la commissione stessa ha stabilito nel 31 marzo 2005 il termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo dovranno eventualmente adeguare il capitale sociale nelle misure sopra determinate; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. Le misure minime di capitale interamente versato richieste per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il triennio 2005-2007, sono determinate rispettivamente in settecentosettantacinquemila euro ed in duemilionicinquecentottantatremila euro per ciascuna delle due categorie previste dallo art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. |
| Art. 2. I soggetti iscritti nell'albo in argomento dovranno adeguare il capitale sociale agli importi sopra indicati entro il 31 marzo 2005. Roma, 13 luglio 2004 Il capo del Dipartimento: Manzitti |
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