Gazzetta n. 237 del 8 ottobre 2004 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE 30 settembre 2004
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. (Deliberazione n. 315/CP/2004).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nelle adunanze del 10-11 novembre, 25-26 novembre e 18-19 dicembre 2003, 9-10 marzo e 20-21 luglio 2004;
Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117;
Visto l'art. 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di un nuovo regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti; Ha approvato
la seguente deliberazione:
Art. 1.
Sede
1. Il Consiglio di presidenza ha sede presso la sede centrale della Corte dei conti e puo' tenere adunanze anche in altre sedi della Corte.
 
Art. 2.
Insediamento
1. La seduta di insediamento del Consiglio e' convocata dal Presidente della Corte entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.
2. Nella stessa seduta il Consiglio: verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti; conosce dei reclami attinenti alle elezioni anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento.
3. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.
4. Dopo la scadenza del termine quadriennale, il Consiglio continuera' ad espletare le proprie funzioni fino alla data di emanazione del decreto di costituzione del nuovo Consiglio.
 
Art. 3.
Incompatibilita'
1. Prima della seduta di insediamento del Consiglio, i componenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) della legge 13 aprile 1988, n. 117, debbono presentare alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione della inesistenza di attivita' suscettibili di interferire con le funzioni della Corte dei conti. In caso di sopravvenienza di attivita' del genere, la dichiarazione relativa va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi.
2. Il Consiglio, ove rilevi l'esistenza di incompatibilita', anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio, tramite il Presidente, ne da' comunicazione ai Presidenti delle Camere.
 
Art. 4.
Vice Presidente
1. Il Presidente di sezione piu' anziano della Corte, di cui all'art. 10, comma 2, lettera c), della legge 13 aprile 1988, n. 117, sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni a questi attribuite dalla legge e dal regolamento.
2. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Vice Presidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta e' assunta, per la durata dell'assenza del Vice Presidente, dal magistrato piu' anziano in ruolo.
3. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di avvenuta comunicazione di impedimento od assenza sia del Presidente sia del Vice Presidente.
 
Art. 5.
Sostituzione di componenti per causa sopravvenuta
1. I componenti che perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio sono sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati della medesima originaria qualifica, che li seguono per numero di suffragi ottenuti nella relativa elezione.
2. Qualora, per difetto di magistrati votati, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa qualifica, si procede ad elezione suppletiva da indirsi entro trenta giorni; in tal caso, per i requisiti di eleggibilita', si fa riferimento alla data del decreto presidenziale di indizione dell'elezione stessa.
3. Nel caso di cessazione dei componenti eletti dal Parlamento, il Presidente della Corte provvede a darne immediata comunicazione ai Presidenti delle Camere per la nuova elezione.
 
Art. 6.
Posizione dei componenti del Consiglio
1. I componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parita'.
2. Per l'indicazione dei componenti del Consiglio negli atti e nelle sedute, al Presidente seguono il Vice Presidente, il Procuratore generale, i componenti eletti dal Parlamento, gli altri componenti in ordine di ruolo.
3. Il Consiglio, su richiesta dei componenti eletti, adotta i provvedimenti necessari per rendere compatibile il carico di lavoro nei rispettivi uffici di appartenenza con l'esercizio delle funzioni nel Consiglio stesso.
 
Art. 7.
Organizzazione del Consiglio
1. Il Consiglio di presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di segreteria nonche' dell'Ufficio studi e documentazione, dotati di strutture e di personale adeguati.
2. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Corte.
3. Il Consiglio di presidenza stabilisce le competenze proprie di entrambi gli Uffici e le forme di coordinamento con le funzioni del Segretariato generale o di altre articolazioni organizzative della Corte.
4. In ogni caso, spetta all'Ufficio di segreteria di:
a) assistere, ove richiesto, il Consiglio e le Commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;
b) curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle adunanze del Consiglio;
c) curare la diffusione dei deliberati del Consiglio anche avvalendosi, su richiesta del Consiglio medesimo, dell'Ufficio stampa della Corte.
5. L'Ufficio studi e documentazione segue lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nonche' il contenzioso relativo agli atti del Consiglio. Cura la formulazione dei pareri e lo studio di particolari problemi su richiesta delle competenti Commissioni o del Consiglio; effettua il monitoraggio delle iniziative legislative concernenti la Corte dei conti; provvede alla ricerca e alla raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio.
6. Ciascun componente, oltre al necessario supporto tecnico e logistico, puo' avvalersi, qualora ne faccia richiesta, di un impiegato, anche a tempo pieno, individuato d'intesa con il Segretario generale, per l'espletamento delle proprie funzioni consiliari.
 
Art. 8.
Ufficio di segreteria ed Ufficio studi e documentazione
1. L'Ufficio di segreteria e' diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, comma 4. Il magistrato direttore e' coadiuvato da un magistrato il quale e' anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.
2. All'Ufficio studi e documentazione e' preposto altro magistrato.
3. I magistrati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono nominati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere revocati in qualsiasi momento con la stessa maggioranza. La durata della loro assegnazione non puo' eccedere quella del Consiglio. Le assegnazioni non possono essere immediatamente prorogate o rinnovate, cosi' come normativamente previsto per i componenti elettivi.
4. Il Consiglio puo', su richiesta dei magistrati addetti all'Ufficio di segreteria nonche' all'Ufficio studi e documentazione, adottare opportuni provvedimenti al fine di rendere compatibile il carico di lavoro nei rispettivi uffici di appartenenza con l'esercizio delle funzioni di ausilio al Consiglio stesso.
5. Ai predetti uffici e' addetto un congruo numero di unita' del personale amministrativo, assegnato secondo le procedure di legge sulla base di un organigramma deliberato dal Consiglio su proposta del Capo degli uffici.
 
Art. 9.
Spese di funzionamento
1. Agli uffici di cui all'art. 8 sono assicurate le risorse necessarie per il buon funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori del Consiglio.
 
Art. 10.
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio delibera sui provvedimenti indicati dall'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulle materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati, sui procedimenti per l'accesso in carriera e sulle missioni dei propri componenti.
2. Acquisisce elementi di valutazione sull'attivita' espletata da ogni servizio e, occorrendo, adotta i necessari provvedimenti di coordinamento. Svolge attivita' di monitoraggio sulla produttivita' dei magistrati.
3. Formula proposte per l'organizzazione, per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi della Corte.
4. Delibera sulle richieste del Parlamento e del Governo in ordine a materie che attengono all'esercizio delle proprie attribuzioni.
5. Delibera, per quanto di sua competenza, in merito a ricorsi, reclami ed esposti.
6. Indica le modalita' e il periodo di svolgimento dell'inaugurazione dell'anno giudiziario delle Sezioni giurisdizionali regionali.
7. Esercita funzioni consultive nei casi normativamente previsti, fermo restando il carattere vincolante del parere reso nei casi in cui riguardi status, attribuzioni e competenze dei magistrati. Esprime, altresi', pareri facoltativi ove richiesti da altri organi della Corte.
8. Il Consiglio, quando si pongono anche in via temporanea questioni insuscettibili di essere affrontate esclusivamente nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio medesimo, puo' richiedere al Presidente, dandone motivazione ed indicandone l'oggetto, la costituzione di appositi gruppi di lavoro di cui facciano parte anche membri di altri organi della Corte con il compito di istruire in modo congiunto le decisioni spettanti a ciascuno degli organi interessati. Il Presidente riferisce sulla proposta entro le due sedute immediatamente successive.
9. Il Consiglio puo' demandare alle Commissioni di cui al Capo IV il compito di assumere decisioni su questioni specifiche che abbiano carattere prevalentemente operativo, fermo restando l'obbligo delle Commissioni di informare entro tre giorni il Consiglio sulle decisioni adottate. Se il Consiglio, nella successiva seduta, non esprime diverso avviso le decisioni adottate si intendono definitive.
10. In ogni caso, per l'individuazione dei componenti del Consiglio di presidenza, si applicano i criteri di cui al successivo art. 22, comma 8.
 
Art. 11.
Ispezioni, indagini e audizioni
1. Il Consiglio, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, puo' disporre ispezioni, indagini conoscitive e audizioni affidandone l'incarico ad uno o piu' dei suoi componenti eventualmente assistiti da personale amministrativo.
 
Art. 12.
Iniziative formative
1. Il Consiglio, su proposta della Commissione competente, organizza corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale, seminari e incontri di studio.
2. Il programma annuale dei corsi, i temi, la sede e la durata dei singoli incontri di studio nonche' la scelta dei relatori e dei coordinatori sono decisi, su proposta della Commissione stessa, dal Consiglio.
 
Art. 13.
Convocazione
1. Il Consiglio di presidenza e' convocato in adunanza, eventualmente divisa in piu' sedute, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Deve essere, altresi', convocato ogniqualvolta lo richiedano almeno quattro componenti.
2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di convocazione di cui al comma precedente, il Consiglio puo' deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione.
3. Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente convoca il Consiglio, inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della seduta. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti.
4. In caso di urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta con le proposte delle competenti Commissioni. Analogamente puo' procedersi in ipotesi di integrazioni all'ordine del giorno richieste da situazioni d'urgenza.
 
Art. 14.
Poteri di urgenza del Presidente
1. Il Presidente puo' adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio in caso di obiettiva urgenza e ove non sia possibile l'immediata convocazione del Consiglio stesso.
2. Tali deliberazioni vanno trasmesse al Consiglio nella sua prima adunanza, con motivata relazione, al fine della loro ratifica.
3. Sono fatti salvi gli effetti dell'atto fino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.
 
Art. 15.
Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' definito analiticamente dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di autoconvocazione, ai sensi del precedente art. 13, comma 2, il Consiglio puo' altresi' deliberare a maggioranza l'ordine del giorno dell'adunanza.
2. Ciascun componente puo' chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne informa nella prima seduta successiva il Consiglio, che delibera in proposito; se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione.
3. Se la richiesta di cui al comma precedente e' presentata da una Commissione o da almeno quattro dei componenti del Consiglio, l'argomento e' inserito all'ordine del giorno della successiva adunanza.
4. Le motivate proposte di riesame sono iscritte all'ordine del giorno dal Presidente su richiesta della Commissione competente per materia o secondo le modalita' di cui al comma precedente.
5. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i convocati, puo' deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altro argomento. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento e' rinviato alla seduta successiva.
 
Art. 16.
Ordine dei lavori e discussione
1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno e' distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione.
2. Il Presidente della seduta puo', anche su proposta di uno o piu' componenti del Consiglio, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi e' opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.
3. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori di Commissioni.
4. I componenti del Consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.
5. Il relatore che, per qualsiasi motivo, venga a trovarsi nella impossibilita' di riferire e' tempestivamente sostituito con altro relatore dal Presidente che ne da' immediata comunicazione al Consiglio.
6. Durante la discussione e la deliberazione, i componenti del Consiglio personalmente interessati all'argomento trattato debbono lasciare la seduta.
7. Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, puo' nominare uno o piu' relatori su singoli argomenti fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22, comma 8.
 
Art. 17.
Quorum funzionale e votazioni
1. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno nove componenti dei quali sette magistrati e due eletti dal Parlamento.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
3. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, salvo che risulti l'unanimita' dei consensi, si procede per alzata di mano.
4. La votazione per appello nominale ha luogo allorquando ricorrano le seguenti fattispecie:
a) ballottaggio;
b) richiesta di almeno tre componenti;
c) attribuzione del punteggio discrezionale.
In tali casi si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.
5. Tranne che nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma, si procede a scrutinio segreto nelle votazioni relative a deliberazioni che comportano valutazioni di qualita' e comportamenti di persone ovvero in presenza di riconosciuti motivi di riservatezza ovvero a richiesta di almeno quattro componenti presenti.
 
Art. 18.
Ordine delle votazioni
1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra, le questioni relative alle richieste:
a) specificamente motivate, che sull'argomento non si debba deliberare;
b) di rinvio della discussione o della deliberazione;
c) di sospensione della discussione e della deliberazione sull'argomento fino a una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.
2. Successivamente, per ogni argomento, vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito.
3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorita' delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.
4. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli parzialmente sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi ovvero se il testo proposto dalla Commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si puo' procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si puo' altresi', in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.
 
Art. 19.
Pubblicita' delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono, di norma, pubbliche.
2. Compete al Presidente determinare le modalita' e le eventuali limitazioni dell'accesso del pubblico nell'aula.
3. Le sedute del Consiglio e le relative deliberazioni non sono pubbliche quando si tratti di:
a) procedimenti disciplinari;
b) trasferimenti d'ufficio per ragioni d'incompatibilita' ambientale;
c) sospensioni cautelari dal servizio;
d) scrutinio a promozione nella qualifica di Presidente di sezione;
e) scrutinio per l'assegnazione di Uffici direttivi.
4. Per motivi di riservatezza, l'esclusione della pubblicita' avviene su richiesta delle singole Commissioni, ovvero di almeno quattro componenti, immediatamente prima dell'esame della questione.
 
Art. 20.
Verbale e sintesi delle sedute
1. Successivamente a ciascuna seduta, l'Ufficio di Segreteria redige tempestivamente la sintesi dell'esito dei lavori del Consiglio che sara' pubblicata nel sito intranet della Corte dei conti.
2. Delle sedute del Consiglio e' redatto verbale che contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. In caso di votazioni mediante appello nominale, il verbale riporta le singole espressioni di voto. In ogni caso, ciascun componente puo' richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto.
3. Il verbale e' presentato e di norma approvato nella prima seduta dell'adunanza successiva.
4. Alle sedute alle quali il Consiglio ritenga che non debba assistere alcuno dei magistrati di cui all'art. 8, il verbale e' redatto da un componente del Consiglio designato dal Presidente della seduta.
5. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante della seduta.
6. I verbali approvati e le relative delibere saranno pubblicati nel sito intranet della Corte dei conti.
 
Art. 21.
Esecuzione e pubblicita' degli atti
1. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive salvo che il Consiglio non disponga altrimenti. Il Presidente provvede alla loro esecuzione.
2. Tutte le deliberazioni e tutti gli atti del Consiglio sono pubblici fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3. Copia, estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di chi vi ha interesse. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente con le modalita' previste dal competente ufficio del Segretariato generale.
3. I componenti del Consiglio e il magistrato verbalizzante sono tenuti al segreto sui voti e le opinioni espresse nelle sedute non pubbliche. E' tenuto al segreto anche il personale della Corte che per ragioni del suo ufficio ne viene a conoscenza.
4. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso:
a) fascicoli personali dei magistrati, nonche' ogni documentazione valutativa riferita al predetto personale;
b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure concorsuali del personale di magistratura;
c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio;
d) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati e alle loro condizioni psico-fisiche;
e) documentazione relativa alle attivita' istruttorie di competenza delle Commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle attivita' stesse;
f) verbali delle sedute non pubbliche, se non esista un interesse giuridicamente rilevante e verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e dei relativi atti se non vi sia un giustificato motivo del richiedente;
g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero concernente l'istruzione dei ricorsi giurisdizionali prodotti dal personale di magistratura, nei confronti di chi non vi abbia un interesse giuridicamente rilevante;
h) i documenti che le altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Consiglio detiene in quanto atto di procedimenti di propria competenza.
5. Qualora l'accesso sia richiesto per la tutela d'interessi giuridicamente rilevanti, ovvero per giustificati motivi, spetta al Direttore dell'Ufficio di Segreteria, valutata l'esistenza dei detti presupposti, consentirlo a motivata richiesta degli interessati.
6. Ai fini della disponibilita' e della disciplina del diritto di accesso relativo all'anagrafe patrimoniale del personale di magistratura, di cui all'art. 1, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Direttore dell'Ufficio di Segreteria cura la tenuta e garantisce la riservatezza degli atti la cui disponibilita' e' resa, solo previa autorizzazione del Consiglio di presidenza, a fronte di motivata richiesta.
 
Art. 22.
Costituzione e rinnovo
1. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di quattro Commissioni permanenti aventi compiti istruttori, ivi compresa la possibilita' di eventuale audizione, e di riferire sulle deliberazioni da adottare, rispettivamente, nelle seguenti materie:
a) assunzioni, promozioni, assegnazioni di funzioni e di sedi, trasferimenti e collocamenti fuori ruolo;
b) conferimenti e autorizzazioni all'accettazione di incarichi;
c) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura; proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentito il Segretario generale; formazione e aggiornamento del personale di magistratura; monitoraggio della produttivita' mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; individuazione dei criteri per il miglioramento della produttivita' delle funzioni e degli uffici magistratuali; individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; proposte correttive;
d) iniziative di studio; contenzioso; interrogazioni e interpellanze parlamentari e altri affari di carattere generale; congedi e aspettative; parere su riconoscimento dipendenza da causa di servizio; cessazione dal servizio e attribuzione titolo onorifico e pareri sulle proposte governative di nomine di consiglieri.
2. La ripartizione delle materie tra le suddette quattro Commissioni e' riportata nell'allegato A.
3. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo di partecipare alla composizione delle Commissioni. I componenti di diritto possono non partecipare alla composizione delle Commissioni.
4. Le Commissioni di cui ai punti a) e b) sono formate da quattro componenti, di cui uno eletto dal Parlamento; quella di cui al punto c) da cinque componenti, di cui uno eletto dal Parlamento e quella di cui al punto d) da tre componenti, di cui uno eletto dal Parlamento.
5. Tutti i componenti del Consiglio possono partecipare ai lavori delle Commissioni, di cui non fanno parte, senza diritto di voto.
6. Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono un Presidente che e' sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dal componente piu' anziano di eta'.
7. Ciascuna Commissione si rinnova, integralmente, ogni anno.
8. Le operazioni di rinnovo delle Commissioni devono essere effettuate in modo da assicurare, ove possibile, la partecipazione dei componenti del Consiglio a tutte le Commissioni. Se necessario si provvede mediante operazioni di sorteggio.
9. Il Consiglio puo' costituire Commissioni temporanee su specifiche materie alla cui composizione si procede con designazione unanime del Consiglio stesso o, in mancanza, mediante operazione di sorteggio. La composizione delle predette Commissioni non puo', comunque, essere superiore a cinque componenti.
10. Le Commissioni riferiscono al Consiglio formulando, di norma, proposte scritte. Nei casi previsti dall'art. 10, comma 9, le deliberazioni adottate dalle Commissioni sono comunicate per iscritto entro tre giorni ai componenti del Consiglio.
11. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
12. L'Ufficio di Segreteria del Consiglio di presidenza assiste ciascuna delle Commissioni nello svolgimento delle relative funzioni. Di ciascuna seduta e' redatto un breve resoconto.
 
Art. 23.
Commissione regolamento
1. La Commissione permanente per il Regolamento e' formata da cinque componenti di cui uno eletto dal Parlamento.
2. Spettano alla Commissione l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione dello stesso che le vengano sottoposte dal Consiglio di presidenza.
 
Art. 24.
Commissione bilancio
1. Il Consiglio provvede altresi' alla costituzione di una Commissione permanente, formata da cinque componenti, di cui uno eletto dal Parlamento, con la seguente competenza: analisi del bilancio della Corte dei conti e della sua gestione e relative proposte; pareri sulle variazioni e sul conto finanziario; valutazione degli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi, d'intesa con la Commissione di cui al comma 1, lettera c), del precedente art. 22.
 
Art. 25.
D u r a t a
1. Le Commissioni di cui agli articoli 23 e 24 si rinnovano ogni dodici mesi, anche non integralmente, qualora non tutti i componenti del Consiglio intendessero farne parte. La partecipazione ad esse e' compatibile con quella delle altre Commissioni permanenti.
2. Sono applicabili, se non diversamente disposto, le altre norme di cui all'art. 22.
 
Art. 26.
Relazioni e proposte
1. Il Presidente deferisce le questioni alle Commissioni competenti che ne riferiscono al Consiglio entro il termine di regola di quindici giorni. Nei casi di particolare complessita' le Commissioni possono richiedere al Presidente il prolungamento di tale termine.
2. Le Commissioni, tramite il proprio Presidente, possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di questioni rientranti nella loro competenza.
3. Le Commissioni organizzano, nel rispetto dei termini loro assegnati, i propri lavori con criteri di semplicita' e speditezza.
Roma, 30 settembre 2004
Il presidente: Staderini
 
Allegato A
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

Prima commissione

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
a) assunzioni; deliberazione del concorso per la nomina a referendario; gestione dei concorsi di magistratura ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della deliberazione delle Sezioni Riunite del 18 luglio 2001, n. 22;
b) collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati; riammissione in servizio;
c) assegnazione di sedi e di funzioni;
d) trasferimento - anche d'ufficio - dei magistrati;
e) individuazione delle sedi disagiate;
f) promozioni a Presidente di sezione, Consigliere, Primo Referendario;
g) collocamento a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego;
h) dispense dal servizio;
i) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati.
Seconda commissione
Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
a) autorizzazioni e informazioni relative ad incarichi extragiudiziari di qualsiasi tipo;
b) conferimento di incarichi speciali;
c) accertamento dei casi di incompatibilita';
d) tenuta dell'Albo.
Terza commissione
Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
a) problemi relativi all'organizzazione delle funzioni con riguardo all'assetto degli uffici;
b) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura;
c) verifica delle esigenze di funzionalita' degli uffici della Corte e proposte per l'informatizzazione;
d) formazione e aggiornamento del personale di magistratura; incontri di studio; organizzazione di incontri formativi per i referendari di prima nomina;
e) monitoraggio della produttivita' mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; individuazione dei criteri per il miglioramento della produttivita' delle funzioni e degli uffici magistratuali; individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; proposte correttive.
Quarta commissione
Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
a) contenzioso;
b) interrogazioni parlamentari e altri affari di carattere generale;
c) congedi e aspettative; riconoscimento di dipendenza di infermita' da causa di servizio; equo indennizzo; pensioni privilegiate;
d) concessione titoli onorifici; pareri sulle proposte governative di nomina di Consiglieri;
e) iniziative di studio;
f) proposte di riforma della Corte;
g) informatizzazione delle attivita' del Consiglio di Presidenza
 
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