Gazzetta n. 237 del 8 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 27 settembre 2004
Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definite, con riferimento alle imprese di produzione, le modalita' tecniche di erogazione dei finanziamenti e dei contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo, nonche' i costi massimi ammissibili dei relativi investimenti;
Visto l'art. 14 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definite le modalita' tecniche di concessione dei contributi alle imprese di distribuzione ed esportazione, a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.
Procedimento per il riconoscimento della nazionalita' italiana
1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.
2. L'istanza dovra' contenere, oltre agli elementi indicati nella denuncia di inizio lavorazione:
a) la dichiarazione che l'impresa e' titolare dei diritti di utilizzazione e sfruttamento del film, corredata dalla ricevuta di presentazione alla SIAE, dell'apposito atto di cessione da trascrivere nel pubblico registro per la cinematografia;
b) la dichiarazione che lo stesso e' destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica;
c) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;
d) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;
e) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalita';
f) dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.
3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.
4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, e' revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca puo' essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e' tenuto a comunicare alla Direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale.
 
Art. 2.
Istanze per il finanziamento
1. Le istanze di finanziamento sono presentate alla Direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le istanze di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo, relative ai lungometraggi di produzione nazionale, l'importo e' pari a cento euro. Per le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo e' pari a tremila euro. Per le istanze relative alle opere prime e seconde, l'importo e' pari a ottocento euro. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo e' pari a duecentocinquanta euro.
2. L'istanza e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, solo contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana.
3. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale devono inoltre essere corredate, in quindici copie debitamente fascicolate, dei seguenti documenti:
a) un analitico preventivo dei costi di produzione;
b) un analitico preventivo dei costi di distribuzione e di vendita all'estero;
c) un dettagliato piano finanziario, con l'indicazione di eventuali minimi garantiti relativi alla distribuzione;
d) una certificazione analitica della congruita' del preventivo di costo e del piano finanziario da parte di professionisti, scelti dall'impresa di produzione ed iscritti da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia;
e) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;
f) soggetto o trattamento e sceneggiatura;
g) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalita'. Per gli interpreti principali, e' inoltre richiesta una dichiarazione di interesse degli stessi a partecipare al film;
h) relazione, a firma del regista, che illustri le significative qualita' culturali o artistiche ovvero le eccezionali qualita' spettacolari;
i) «curriculum vitae» degli autori e dei tecnici qualificati individuati all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i, ed l) del decreto legislativo.
4. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, le imprese di produzione sono tenute a darne comunicazione alla Direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, che, previa audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza e' corredata dalla ricevuta di versamento di duecentocinquanta euro, da effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.
5. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale che non siano state ammesse al finanziamento sono considerate valide come istanze per il finanziamento di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo, su richiesta dell'interessato e senza ulteriori spese istruttorie.
 
Art. 3.
Definizione dei costi massimi ammissibili
1. I finanziamenti alla produzione dei film di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film, costituito dal costo di produzione per la realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, del compenso per la produzione («producer fee»), nonche' dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per le vendite all'estero del film.
2. I finanziamenti sono richiesti nel limite dei costi massimi ammissibili fissati negli articoli successivi e secondo le rispettive percentuali definite all'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo.
3. Per i film di interesse culturale, il costo massimo ammissibile e' composto per l'80% dal costo di produzione per la realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari relativi a finanziamenti e del compenso per la produzione («producer fee»), per il 16% dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per il 4% dalle spese occorrenti per le vendite all'estero del film. In ogni caso, il preventivo di spesa non puo' indicare, per la distribuzione in Italia, un importo inferiore a 400.000 euro, riferito ad un numero di copie non inferiore a venti, per i lungometraggi, ridotto a 200.000 euro per le opere prime e seconde, nonche', per l'esportazione, un importo inferiore a 80.000 euro per i lungometraggi, ridotto a 30.000 euro per le opere prime e seconde. La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del decreto legislativo, su richiesta motivata dell'interessato, ha facolta' di esonerare dal rispetto dei limiti di cui al precedente periodo progetti filmici da realizzare in digitale e progetti a basso costo.
4. Per il finanziamento dei film di produzione nazionale, il costo massimo ammissibile e' costituito dal solo costo di produzione per la realizzazione della copia campione, come indicato al comma 1.
5. I finanziamenti alla produzione di film di interesse culturale sono concessi a condizione che, al momento della delibera di cui all'art. 5, comma 3, venga presentata copia del contratto di distribuzione del film stipulato con impresa riconosciuta attiva nel settore in campo nazionale, ovvero venga fornita dimostrazione che l'impresa di produzione svolga attivita' di distribuzione in campo nazionale.
6. Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le aliquote e gli importi massimi si riferiscono all'intero costo, nel caso in cui la quota italiana sia uguale o superiore al 60%. Nell'ipotesi in cui essa sia inferiore al 60%, il riferimento e' alla sola quota italiana.
7. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, definisce, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, su proposta del Direttore generale per il cinema, i criteri per il riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto legislativo, ed i criteri relativi all'importo dei costi massimi ammissibili.
8. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di mutuo per i film di produzione nazionale e' pari al 40% del tasso di riferimento fissato dal Ministro per le attivita' produttive, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, per i film di interesse culturale, e' pari al 30% del tasso medesimo.
9. I mutui per la produzione di lungometraggi di interesse culturale sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; per i cortometraggi, il capitale sociale minimo versato ed il patrimonio netto devono essere pari ad almeno 10.000 euro.
10. I mutui per la produzione dei film di produzione nazionale sono garantiti sulla scorta del patrimonio aziendale esistente, sui proventi del film stesso, ovvero su garanzie reali o personali. I mutui per la produzione di film di interesse culturale sono garantiti sulla scorta del patrimoniale aziendale esistente, del film e dei diritti di utilizzazione.
11. I mutui sono erogati a stati di avanzamento, previa presentazione di idonea documentazione di spesa, ivi incluse le fatture da liquidare entro novanta giorni dalla loro emissione, accertata da societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.
12. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo sono accertati analiticamente da professionisti o societa' iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituiti presso il Ministero della giustizia, scelti dalla societa' concessionaria.
13. Entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, e' consentito, per una sola volta, il subentro nei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera, da parte di un'impresa di produzione diversa da quella che ha ottenuto il finanziamento, per documentata impossibilita' dell'impresa che ha ottenuto la prima deliberazione di realizzare il progetto filmico, e previa verifica dei requisiti di ammissibilita'. A tale scopo, l'impresa subentrante presenta una nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, per essere sottoposto, nella prima seduta utile, all'esame della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo.
 
Art. 4.
Procedimento per il finanziamento
dei progetti filmici di interesse culturale
1. La concessione del finanziamento e' subordinata, a pena di decadenza, al reperimento, entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di realizzazione della copia campione e dei costi relativi alle spese di distribuzione ed esportazione, con esclusione del compenso per la produzione (producer fee) e delle spese generali.
2. Il finanziamento deliberato e' destinato alla copertura delle spese di produzione, distribuzione ed esportazione, nelle medesime percentuali previste all'art. 3, comma 3, per la composizione del costo massimo ammissibile. Il 50% del finanziamento destinato all'esportazione e' finalizzato al doppiaggio in una o piu' lingue dei Paesi dell'Unione europea o di lingue ufficiali dei seguenti mercati cinematografici: Cina, India, Russia, Giappone. Su richiesta dell'interessato, il finanziamento del progetto riconosciuto di interesse culturale puo' essere deliberato anche con riferimento alle sole spese di distribuzione ed esportazione, nelle medesime percentuali previste all'art. 3, comma 3.
3. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione in Italia e di esportazione all'estero, sono calcolate le spese destinate, oltre che al doppiaggio, alla stampa di copie, alla promozione, al lancio, al sottotitolaggio ed al corredo pubblicitario, con esclusione di ogni spesa gia' compresa nel costo di produzione della copia campione.
4. Per le opere riconosciute di interesse culturale, i proventi del film derivanti da qualsiasi mezzo di diffusione, esclusi quelli gia' oggetto di prevendita per la copertura della quota a carico dell'impresa, sono imputati prioritariamente alla restituzione del 20% della quota finanziata dallo Stato, ovvero del 10% di tale quota nel caso dei cortometraggi. Gli ulteriori proventi sono destinati anzitutto al recupero dei costi di distribuzione e di esportazione, e per il residuo alla copertura del costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto. Eventuali ulteriori proventi spettano nella misura del 70% allo Stato e del 30% all'impresa di produzione.
5. Per le opere riconosciute di interesse culturale, l'impresa di produzione concede in distribuzione in Italia i seguenti diritti di utilizzazione economica, denominati secondo gli standard internazionali: theatrical, non theatrical, home video, commercial video, public video, airline, ship, near video on demand, video on demand, internet, pay per view.
6. Il contratto di distribuzione puo' prevedere una percentuale di noleggio a favore del distributore nazionale non eccedente il 40%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso.
7. Per la copertura della quota di costo a suo carico, l'impresa di produzione puo' effettuare la prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film, per un periodo non superiore a cinque anni e cinque passaggi televisivi, per i diritti «free tv», e per un periodo non superiore a diciotto mesi per i diritti «pay tv», inclusi gli eventuali mesi da destinare alla «pay per view», per il territorio della Repubblica italiana.
8. La prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione all'estero non possono essere effettuate in perpetuo. La Direzione generale per il cinema fornisce all'istituto di credito le opportune indicazioni circa i termini di durata dei contratti di vendita, in relazione agli usi commerciali vigenti nei singoli territori.
9. La prevendita o le vendite dei diritti di utilizzazione sono effettuate direttamente dall'impresa di produzione, o dalle imprese di distribuzione o di esportazione alle quali i diritti siano stati venduti, ad imprese titolari dei canali di utilizzazione dell'opera cinematografica.
 
Art. 5.
Deliberazione del finanziamento
1. Il riconoscimento dell'interesse culturale e l'importo del finanziamento assegnabile sono deliberati dal Direttore generale per il cinema, previa valutazione della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tenuto conto della classificazione delle imprese ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo. La delibera e' trasmessa all'istituto di credito. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi dallo Stato ad una medesima impresa di produzione o a gruppi di imprese non puo' essere, per ciascun anno solare, superiore a cinque milioni di euro, per le imprese appartenenti alla prima categoria, ed a 3.750.000 euro, per le imprese appartenenti alla seconda categoria. Tale limite si applica anche all'ipotesi in cui vi sia identita' di amministratori o di proprieta' tra piu' imprese ovvero in cui gli organi di amministrazione o la proprieta' sia riconducibile ai medesimi soggetti fisici.
2. Le deliberazioni di finanziamento per ciascun anno solare non possono complessivamente superare le risorse di verificata disponibilita' per il medesimo anno, tenuto conto delle modalita' di effettuazione delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
3. L'istituto di credito delibera la concessione del finanziamento previa valutazione tecnico-economica circa la sussistenza dei requisiti inerenti l'impresa di produzione ed il piano finanziario, cosi' come gia' valutati dalla Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo. In caso di valutazione negativa, l'istituto di credito ne da' comunicazione alla Direzione generale per il cinema per il riesame della medesima Commissione.
 
Art. 6.
Film di produzione nazionale
1. Il finanziamento a film di produzione nazionale non puo' eccedere il 70% del costo industriale, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto, per un costo massimo ammissibile di cinque milioni di euro.
 
Art. 7.
Lungometraggi di interesse culturale
1. Il finanziamento a lungometraggi di interesse culturale e' pari al 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito:
a) per le imprese appartenenti alla prima categoria, il costo massimo ammissibile e' di cinque milioni di euro;
b) per le imprese appartenenti alla seconda categoria, il costo massimo ammissibile e' di 3.750.000 euro.
2. In caso di associazioni produttive tra imprese di prima e seconda categoria, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese appartenenti alla prima categoria non sia inferiore al 40%, il relativo progetto e' esaminato con il costo massimo ammissibile di cui al comma 1, lettera a).
 
Art. 8.
Opere prime e seconde
1. Per le opere prime e seconde e' concesso un finanziamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, previa istanza presentata alla Direzione generale per il cinema, secondo le modalita' indicate all'art. 2 del presente decreto, da un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche. Il finanziamento non puo' essere superiore al 90% del costo del film. Per i progetti presentati dalle imprese appartenenti alla prima categoria, il costo massimo ammissibile e' di 1.700.000 euro; per progetti presentati da imprese appartenenti alla seconda categoria, e' di 1.300.000 euro.
2. Il costo massimo ammissibile e' valutato sulla base del costo industriale, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto.
3. Le imprese produttrici di opere seconde, possono, previa espressa rinuncia ai benefici di cui al presente articolo, presentare istanze per l'erogazione di finanziamenti, concessi ai sensi degli articoli 7 e 9 del presente decreto, a favore dei lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale.
 
Art. 9.
Cortometraggi di interesse culturale
1. Il finanziamento a cortometraggi di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo, e' concesso, previa istanza alla Direzione generale per il cinema, presentata secondo le modalita' indicate all'art. 2 del presente decreto, ad un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo. Il finanziamento e' pari all'intero costo dichiarato nel progetto. Il costo massimo ammissibile e' di 40.000 euro.
2. La Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tramite l'apposita sezione, valuta l'interesse culturale dei cortometraggi anche con riferimento all'utilizzo delle tecnologie digitali, e definisce il finanziamento assegnabile, anche a seguito di visione di materiale girato precedentemente o di prove del cortometraggio da finanziare. Il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione e' aumentato del 10% per i cortometraggi realizzati da registi che abbiano conseguito il relativo diploma presso la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.
3. Le istanze per i finanziamenti di cui al presente articolo, presentate nei termini indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, sono corredate di un progetto completo, contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione ed il cast artistico e tecnico.
 
Art. 10.
Istanze per lo sviluppo di sceneggiature originali
1. Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, possono presentare istanze alla Direzione generale per il cinema per la concessione di finanziamenti destinati a incentivare lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale o sociale. Sono ammesse alla selezione le sceneggiature in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.
2. Alle istanze, corredate dalla ricevuta di versamento prevista all'art. 2 del presente decreto, sono allegate:
a) le sceneggiature opportunamente redatte, divise per scene e dialoghi;
b) un soggetto-sinossi;
c) un preventivo di costo del progetto filmico realizzabile. Le istanze sono presentate, in dieci copie, entro il 31 gennaio di ogni anno. L'impresa di produzione dichiara, nell'istanza, di essere titolare dei diritti di utilizzazione della sceneggiatura.
3. Per il medesimo anno solare, non puo' essere presentata piu' di un'istanza relativa allo stesso autore.
4. Non sono ammesse istanze per sceneggiature relative a progetti filmici di cui siano gia' iniziate le riprese.
5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo.
 
Art. 11.
Finanziamenti
1. Per ogni esercizio finanziario, e' prevista la concessione di mutui di durata triennale, per un numero massimo di quindici sceneggiature, per un importo fino a 25.000 euro ciascuna. Una quota pari al 20% della somma finanziata e' sottratta al piano di ammortamento ed e' destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura. Il finanziamento destinato all'impresa di produzione e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Nell'ipotesi in cui, il medesimo progetto sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il relativo finanziamento, l'importo concesso ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo, e' diminuito della somma pari al finanziamento erogato ai sensi del presente articolo.
2. I finanziamenti eventualmente non assegnati nel corso di ciascun esercizio finanziario vanno ad aumentare il numero di quelli da assegnare nell'esercizio successivo.
3. I finanziamenti sono assegnati dalla Commissione per la cinematografia, previa audizione di un rappresentante dell'impresa di produzione e dell'autore. Le opere non selezionate vengono restituite alle imprese richiedenti, ad eccezione di una copia che viene consegnata alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.
 
Art. 12.
Oggetto e finalita' del contributo
1. Alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi commisurati agli incassi realizzati nell'anno precedente dai film riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione di film di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.
 
Art. 13.
Ripartizione del contributo
1. Le risorse destinate annualmente alla distribuzione cinematografica in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di interesse culturale distribuiti da ciascuna impresa.
2. Nel computo degli incassi complessivi di cui al comma 1, l'importo degli incassi relativi alle opere prime e seconde e' aumentato del 50%. L'importo degli incassi e' aumentato del 30% per i film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui prima uscita in sala avviene nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 31 agosto.
3. Sono escluse dalla ripartizione dei contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno di riferimento, abbiano realizzato incassi complessivamente inferiori a 250.000 euro, ed a 100.000 euro per ogni film distribuito. Tale ultimo limite non si applica alle opere prime e seconde.
 
Art. 14.
Istanze di erogazione del contributo
1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, e' presentata dal distributore o dal legale rappresentante dell'impresa di distribuzione alla Direzione generale per il cinema entro il 31 marzo di ogni anno. In via di prima applicazione, le istanze relative ai film distribuiti nell'anno solare 2003 sono presentate entro il 31 ottobre 2004.
2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:
a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;
b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui alla lettera a) nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
c) l'impegno a destinare il contributo alle finalita' di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo e' perentorio.
 
Art. 15.
Procedimento di erogazione del contributo
1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente decreto.
2. La Direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 14 del presente decreto.
3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di codistribuzione e' liquidato in favore di uno solo dei codistributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo e' effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri codistributori.
 
Art. 16.
Oggetto e finalita' del contributo
1. Alle imprese di esportazione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale, nell'ammontare complessivo individuato dal Direttore generale per il cinema nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla distribuzione ed all'esportazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.
 
Art. 17.
Ripartizione del contributo
1. Le risorse destinate annualmente all'esportazione sono ripartite tra le imprese beneficiarie, secondo una media ponderata delle percentuali relative ai seguenti parametri, incidenti, rispettivamente, per l'80% ed il 20%:
a) importo complessivo delle cessioni a imprese estere di diritti di sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale nell'anno solare precedente;
b) numero di ingressi realizzati all'estero dai film di cui alla lettera a).
2. Ove le imprese beneficiarie non forniscano i dati relativi alla lettera b) del comma 1, le medesime partecipano alla ripartizione sulla base della sola media percentuale relativa al parametro a).
 
Art. 18.
Istanza per l'erogazione del contributo
1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 16, comma 1, del presente decreto, e' presentata dall'esportatore o dal legale rappresentante dell'impresa di esportazione alla Direzione generale per il cinema entro il 31 marzo di ogni anno.
2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:
a) l'elenco dei film di interesse culturale esportati nell'anno solare precedente, con indicazione degli estremi dei contratti di vendita all'estero;
b) il totale degli ingressi realizzati da ciascun film di cui alla lettera a) nelle proiezioni in sala, distinti per singoli Paesi.
3. L'istanza e' corredata dalla documentazione contabile, nonche' da quella inerente ai contratti di vendita all'estero.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo e' perentorio.
 
Art. 19.
Procedimento di erogazione del contributo
1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente decreto.
2. La Direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente decreto.
3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 settembre 2004
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 374
 
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