Gazzetta n. 237 del 8 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
ORDINANZA 27 luglio 2004 |
Calendario scolastico nazionale per l'anno 2004/2005. (Ordinanza n. 62). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, rimane assegnata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la competenza relativa: alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilita'; alla determinazione del calendario delle festivita' a rilevanza nazionale; Tenuto conto che, l'eventuale adattamento al calendario scolastico da parte delle Istituzioni scolastiche e' regolamentato dal terzo comma del succitato art. 74 del decreto legislativo n. 297/1994 che dispone lo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo o di quello destinato alle singole discipline ed attivita', del disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attivita' obbligatorie, nonche', nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola; Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2004/2005; Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 15 luglio 2004; Ordina: Art. 1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2004/2005 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 22 giugno 2005. |
| Art. 2. Il calendario delle festivita', in conformita' alle disposizioni vigenti, e' il seguente: tutte le domeniche; il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre Natale; il 26 dicembre; il 1° gennaio, Capodanno; il 6 gennaio Epifania; il giorno di lunedi' dopo Pasqua; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1° maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono. |
| Art. 3. In via eccezionale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' autorizzare i responsabili degli Uffici scolastici regionali ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale di lavoratori, specie se in situazione di mobilita'. La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 27 luglio 2004 Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 252 |
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