Gazzetta n. 237 del 8 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 22 settembre 2004
Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, riferite alle domande presentate per il bando del 2003 del settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Visto, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo' formulare proprie proposte relative a settori di attivita' o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonche' specifiche priorita', con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive, ed infine relative ad eventuali ulteriori attivita' ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle specificate nelle predette direttive;
Visto il punto 2.1 del citato testo unico delle direttive, che ha stabilito i limiti minimi degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, fissando in 500.000 euro la soglia minima per il settore «turismo» e prevedendo che tale soglia possa essere ulteriormente ridotta per le realta' locali individuate dalle regioni;
Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 2003 con il quale, tra l'altro, e' stato definito il piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del «settore turistico-alberghiero» del 2003;
Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome per il «settore turistico-alberghiero»;
Considerato che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero delle attivita' produttive promuova un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che l'art. 6-bis del medesimo decreto ministeriale prevede che il Ministro delle attivita' produttive, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita' produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della riunione dell'11 maggio 2003, convocata ai sensi del citato art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis;
Decreta:
Articolo unico
1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, in merito alle domande del bando del 2003 e riferite al «settore turistico-alberghiero»; tali proposte, concernenti le ulteriori attivita' ammissibili, la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate nonche' le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie e speciali, sia riguardo all'abbassamento della soglia minima degli investimenti ammissibili cosi' come indicato dalle regioni, sono riportate, rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.
2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorita' con i relativi punteggi finalizzata all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale, della regione medesima. Analogamente assumono valore pari a zero le singole priorita' non espresse.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2004
Il Ministro: Marzano
 
Allegato 1

----> vedere Allegato a pag. 34 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> vedere Allegato da pag. 35 a pag. 76 della G.U. <----
 
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