Gazzetta n. 236 del 7 ottobre 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 22 settembre 2004 |
Riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla associazione «Unione nazionale di imprese», in sigla «Unimpresa». |
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IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone: E' riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla associazione «Unione nazionale di imprese», in sigla «Unimpresa», con sede in Napoli, via G. Bovio, n. 8. Motivazioni. Il presente provvedimento e' previsto dall'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria fra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province. L'Unione nazionale di imprese, come dichiarato nella richiesta di riconoscimento e come risulta dall'atto costitutivo del 27 marzo 1992, si e' costituita da oltre dieci anni. Dagli allegati atti notarili del 22 dicembre 1992, 8 marzo 1996, 29 gennaio 2003 e 15 settembre 2003 risultano, altresi', le modifiche della denominazione e dello statuto, l'ampliamento degli scopi sociali i quali perseguono la tutela degli interessi delle imprese artigiane nonche' delle micro e piccole imprese del commercio e dell'industria. Ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il numero degli associati supera il 5 per cento degli appartenenti alla categoria artigiana iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio. Ha inviato un elenco comprovante l'esistenza di strutture organizzate dell'associazione in almeno trenta province. Riferimenti normativi dell'atto. a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57; 62; 67, comma 1; 68, comma 1; 71, comma 3, lettera a); 73, comma 4); statuto dell'Agenzia delle entrate (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001); decreto ministeriale 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001). b) Centri di assistenza fiscale: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2004
Il direttore: Ferrara |
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