Gazzetta n. 236 del 7 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 settembre 2004 |
Modalita' di partecipazione ai concorsi pronostici su base sportiva Totocalcio, «il 9» e Totogol, attraverso giocate a caratura speciale, dopo le modifiche apportate al regolamento di gioco dei concorsi pronostici, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 228. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, commesse e concorsi pronostici; Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva; Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenze in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive; Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale e' stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti: 1) Sisal S.p.a.; 2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi; 3) Snai S.p.a.; Considerate le modifiche apportate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 228, al regolamento generale dei concorsi pronostici, ed in particolare alla formula di gioco del concorso a pronostici Totogol; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche della modalita' di partecipazione ai concorsi pronostici su base sportiva attraverso giocate a caratura speciale. |
| Art. 2. Modalita' di effettuazione e di ripartizione delle giocate 1. Le giocate a caratura speciale sono giocate o giocate sistemistiche, ripartite tra piu' partecipanti, gestite dal punto di vendita virtuale di ciascun concessionario e commercializzate attraverso la rete di punti di vendita del medesimo. 2. Il punto di vendita virtuale e' l'organizzazione del concessionario che, previo rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e collegamento telematico al totalizzatore nazionale dei concorsi pronostici, effettua le giocate a caratura speciale. Le giocate a caratura speciale effettuate dal concessionario attraverso il proprio punto di vendita virtuale sono convalidate dal totalizzatore nazionale. 3. E' consentita, dopo la convalida delle giocate, la stampa differita delle cedole di caratura speciale, purche' venga effettuata entro la chiusura dell'accettazione del concorso a cui la giocata si riferisce. 4. Il punto di vendita virtuale di ciascun concessionario commercializza sistemi a caratura speciale e singole cedole degli stessi esclusivamente mediante la rete di vendita collegata al medesimo concessionario. Il punto di vendita virtuale non puo' effettuare vendita diretta al pubblico. 5. Il concessionario e' tenuto a corrispondere ai punti di vendita della propria rete che commercializzano cedole di sistemi a caratura speciale l'aggio corrispondente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per i concorsi pronostici su base sportiva. 6. Il punto di vendita virtuale, prima della chiusura dell'accettazione, stampa le cedole di sistema a caratura speciale non commercializzate dai punti di vendita ad esso collegati. 7. Il concessionario fornisce, all'inizio di ogni mese, ad AAMS un prospetto riepilogativo delle giocate a caratura speciale effettuate dal proprio punto di vendita virtuale per i concorsi chiusi nel mese precedente, con almeno le seguenti indicazioni: a) numero ed importo delle cedole di caratura speciale di ciascuna giocata; b) numero di cedole di caratura speciale commercializzate per ciascuna giocata; c) numero di cedole di caratura speciale non commercializzate per ciascuna giocata; d) punti di vendita che hanno acquistato cedole di caratura speciale con relativo numero ed importo. |
| Art. 3. Caratteristiche delle giocate a caratura speciale 1. La giocata a caratura speciale minima di ciascun concorso non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie. 2. La giocata a caratura speciale massima per i concorsi pronostici il 9 e +Gol non puo' essere superiore a 8.192 colonne unitarie. 3. La giocata a caratura speciale massima per il concorso pronostici Totocalcio non puo' essere superiore a 52.488 colonne unitarie. 4. La giocata a caratura speciale massima per il concorso pronostici Totogol non puo' essere superiore a 118.098 colonne unitarie. 5. Per ogni giocata a caratura speciale accettata i terminali di gioco emetteranno tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. 6. Il numero delle cedole di caratura speciale e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 999. 7. L'importo di ciascuna cedola di caratura speciale e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura speciale. 8. Le giocate a caratura speciale non sono annullabili. Ad esse si applicano le misure per la risoluzione delle problematiche di stampa dei sistemi a caratura dei concorsi pronostici su base sportiva, disciplinata con circolare dell'11 dicembre 2003, n. 2003/55353/COA/UDC. 9. Le giocate a caratura speciale non danno diritto ai premi precedenti ed ai premi successivi di partecipazione. |
| Art. 4. Ricevuta di partecipazione 1. La cedola di caratura speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi: a) denominazione del concessionario; b) codice identificativo del punto di vendita virtuale che ha convalidato la giocata; c) codice identificativo del punto di vendita emittente la singola cedola di caratura; d) identificativo o logo grafico del concorso pronostici a cui la giocata si riferisce; e) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo; f) pronostici contenuti nella giocata; g) numero delle colonne unitarie accettate; h) identificativo univoco attribuito alla giocata a caratura speciale assegnato dal totalizzatore nazionale; i) numero identificativo della cedola di caratura speciale e numero totale delle cedole di cui si compone la giocata; l) importo complessivo della giocata a caratura speciale ed importo della singola cedola di caratura speciale; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore; m) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale; n) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di stampa della cedola di caratura speciale. 2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura speciale, ferma restando l'unicita' dei contenuti delle stesse, di cui agli articoli 20, 28, 36 e 42-quater del regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva ed integrati dal presente decreto. 3. Ciascuna cedola di caratura speciale, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura speciale ed il numero totale delle cedole emesse. 4. Il punto di vendita virtuale trattiene l'aggio relativo alle cedole di sistemi a caratura speciale non commercializzate e riscuote le eventuali vincite con le stesse realizzate. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rinvia a quanto stabilito dal regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2004
Il direttore generale: Tino |
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