Gazzetta n. 236 del 7 ottobre 2004 (vai al sommario) |
REGIONE TOSCANA |
ORDINANZA 15 settembre 2004 |
Impegni di spesa a favore del comune di Carrara, relativamente ai contributi per l'autonoma sistemazione dei privati evacuati e al rimborso dei costi per il conferimento degli incarichi, di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza commissariale A/2, ed integrazione del limite massimo di Euro 15.000,00 stabilito per il rimborso dei predetti costi. |
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IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004 poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003, convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana e' stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le competenze di cui agli articoli 1 e 6; Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di Euro 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato e' stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di Euro 2.733.347,73 a valere sull'annualita' 2005 e di altrettanti Euro 2.733.347,73 a valere sull'annualita' 2006; Visto in particolare che con ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 sono stati destinati Euro 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilita' nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilita' degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali; Visto che con ordinanza commissariale n. A/2 del 28 gennaio 2004 sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito del suddetto evento alluvionale nella forma del contributo per l'autonoma sistemazione e del contributo di prima assistenza; Viste le precedenti note del 23 aprile 2004, prot. 14721, del 25 giugno 2004, prot. 23401 e del 12 luglio 2004, prot. 928 con le quali il comune di Carrara ha individuato i nuclei familiari aventi diritto ai benefici previsti dall'ordinanza A/2; Preso atto della nota prot. 30727 del 6 agosto 2004 con la quale il comune di Carrara comunica che nell'elenco degli aventi diritto al contributo per l'autonoma sistemazione e' stato inserito un ulteriore nucleo familiare precedentemente non individuato ma avente i requisiti per beneficiare del contributo per il periodo dal 24 settembre 2003 al 31 luglio 2004 e quantifica il relativo importo in Euro 2.000,00; Considerato che nella nota citata il comune da' atto di avere effettuato le verifiche di cui all'art. 4 delle disposizioni approvate con ordinanza A/2 del 28 gennaio 2004 circa il numero dei componenti del nucleo familiare e il protrarsi della evacuazione, nonche' allega la documentazione indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004, prot. 120/11187/10.3.2 ai fini della liquidazione delle risorse richieste; Verificato da parte della struttura regionale competente che la predetta documentazione risulta completa e regolare ai fini della liquidazione; Valutato quindi di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara della somma di Euro 2.000,00 per la corresponsione dei contributi per l'autonoma sistemazione per il periodo dal 24 settembre 2003 al 31 luglio 2004; Richiamato l'art. 7, comma 3 delle disposizioni approvate con ordinanza A/2 il quale prevede la predisposizione di relazioni finalizzate alla verifica dello stato di fatto delle unita' abitative e alla individuazione degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 5, stabilendo che i soggetti attuatori provvedano a tale adempimento mediante i propri tecnici, anche supportati da professionisti esterni e fissa il limite massimo di Euro 15.000,00 per il rimborso dei relativi costi a carico dei fondi commissariali; Preso atto della nota del comune di Carrara prot. 30728 del 9 agosto 2004 con la quale e' richiesto il rimborso delle spese gia' sostenute dal comune per la redazione delle relazioni da parte di professionisti esterni per un importo complessivo di Euro 13.600,00, fissando in Euro 800 il costo di ciascuna relazione; Considerato che alla nota prot. 30728 del 9 agosto 2004 il comune allega la documentazione indicata nella nota commissariale del 13 luglio 2004, prot. 120/20215/10.3.2 ai fini della liquidazione delle risorse richieste; Verificato da parte della struttura regionale competente che la predetta documentazione risulta completa e regolare ai fini della liquidazione; Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 13.800,00 per il rimborso dei costi dei compensi finora corrisposti a professionisti esterni ai sensi dell'art. 7, allegato 1, ordinanza A/2; Vista altresi' la nota prot. 34449 del 7 settembre 2004 con cui il comune di Carrara comunica che relativamente ai contributi di prima assistenza sono pervenute quattro ulteriori richieste, di cui tre sono gia' state positivamente istruite e una e' in corso di istruttoria e ha quindi richiesto una integrazione finanziaria delle risorse destinate alle perizie di valutazione dei danni per tali ulteriori soggetti, pari a Euro 800,00 ciascuno, per un importo complessivo di Euro 3.200,00; Ritenuto di autorizzare il comune di Carrara ad assumere l'impegno di Euro 3.200,00 finalizzato alla corresponsione dei compensi per gli ulteriori quattro incarichi a professionisti esterni; Considerato che a seguito della liquidazione di Euro 13.600,00 i residui Euro 1.400,00 non sono sufficienti a coprire la predetta spesa di Euro 3.200,00 ed e' quindi necessario provvedere ad una integrazione finanziaria delle risorse per un importo di Euro 1.800,00; Valutato che nell'ambito delle risorse destinate alle iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei evacuati di cui all'allegato 1, ordinanza A/2 vi e' un margine di disponibilita' tale da poter soddisfare la richiesta del comune; Ritenuto quindi di integrare il limite massimo di Euro 15.000,00 di cui all'art. 7, comma 3, ordinanza A/2 per un importo di Euro 1.800,00 al fine di provvedere al completo rimborso dei costi per gli ulteriori quattro incarichi con conseguente incremento del predetto limite massimo da Euro 15.000,00 a Euro 16.800,00; Evidenziato che per la liquidazione delle spese per i suddetti incarichi restano a carico del comune di Carrara gli obblighi di cui alla citata nota commissariale del 13 luglio 2004 prot. 120/20215/10.3.2; Ordina: 1. Di liquidare al comune di Carrara i seguenti importi: a) Euro 2.000,00 per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione a favore di un nucleo familiare evacuato dal 24 settembre 2003 al 31 luglio 2004; b) Euro 13.600,00 quale rimborso delle spese di cui alla nota del prot. 30728 del 9 agosto 2004 finora sostenute dal comune di Carrara per il conferimento degli incarichi a professionisti esterni ai sensi all'art. 7, comma 3 delle disposizioni approvate con ordinanza A/2 del 28 gennaio 2004. 2. Di imputare tutte le predette liquidazioni per un importo complessivo di Euro 15.600,00, a favore del comune di Carrara, sulle risorse depositate sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza PCM 3325/2003. 3. Di autorizzare per i motivi indicati in premessa il comune ad assumere l'impegno finanziario di Euro 3.200,00 per i quattro ulteriori incarichi a liberi professionisti disponendo l'integrazione finanziaria delle risorse per un importo di Euro 1.800,00 con conseguente incremento del limite di cui all'art. 7, comma 3, ordinanza A/2 da Euro 15.000,00 a Euro 16.800,00. 4. Di stabilire, ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni approvate con la citata ordinanza n. A/2, che il comune di Carrara provveda all'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione entro quindici giorni dalla avvenuta disponibilita' dei fondi. 5. Di prevedere che il comune di Carrara invii all'ufficio regionale competente, una volta effettuati i pagamenti di cui al punto 1, lettera a) gli atti di impegno, i mandati di pagamento e le relative quietanze. 6. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Toscana nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Firenze, 15 settembre 2004
Il commissario delegato: Franci |
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