Gazzetta n. 236 del 7 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 settembre 2004
Disciplina dei formati e suddivisione degli spazi della nuova schedina di gioco Totocalcio e Totogol, cosi' come previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 228, recante modifiche al regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;
Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale e' stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.a.;
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
3) Snai S.p.a.;
Considerate le modifiche, apportate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 228, al regolamento generale dei concorsi pronostici, ed in particolare alla formula di gioco del concorso a pronostici Totogol;
Considerata l'opportunita' di utilizzare, per la schedina di gioco, un unico supporto cartaceo per il concorso a pronostici Totocalcio, "il9" abbinato al concorso Totocalcio, e per il concorso a pronostici Totogol;
Ritenuto, altresi', necessario l'utilizzo temporaneo di formati di schedina adatti ai diversi concessionari, in considerazione delle esigenze degli stessi di completare la fase di adeguamento tecnologico della rete;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco dette "uniche ed interoperabili", delle schedine di gioco dette "omnia" nonche' i contenuti delle ricevute di gioco.
 
Art. 2.
1. A partire dall'11 ottobre 2004, i concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina "unica ed interoperabile" tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate negli allegati 1, 2 e 3. In particolare, gli allegati 1, 2 e 3 riportano, rispettivamente, le schedine di gioco del concessionario Sisal S.p.a., del concessionario Consorzio Lottomatica giochi sportivi e del concessionario Snai S.p.a.
2. La schedina di gioco "unica ed interoperabile" ospita nel medesimo supporto cartaceo il concorso a pronostici Totocalcio, "il9" abbinato al concorso Totocalcio, ed il concorso a pronostici Totogol.
3. Al concessionario Snai S.p.a. e' ammesso, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, l'utilizzo di specifiche schedine di gioco, il cui formato, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti sono specificati nell'allegato 3.
4. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
Art. 3.
1. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione, fermo restando che i contenuti della stessa, cosi' come definiti agli articoli 4, 21, 29 e 37 del regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, sono uguali per tutti i concessionari.
2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura, fermo restando che i contenuti delle stesse, cosi' come definiti agli articoli 20, 28 e 36 del regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva, devono essere uguali per tutti i concessionari.
3. I contenuti della ricevuta per l'incasso del premio precedente di partecipazione di cui agli articoli 20, 21, 28, 29, 36 e 37 del regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva sono:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco;
c) identificativo o logo grafico del concorso;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del concorso;
e) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
f) data ed ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
g) indicazione sulla ricevuta della possibilita' di riscossione immediata del premio precedente di partecipazione.
 
Art. 4.
1. Nella ricevuta di partecipazione al concorso Totogol, oltre ai contenuti di cui all'art. 3, comma 1, e' riportata la legenda che specifica che: il segno "1" equivale al segno "0-1" riportato nella schedina di gioco; il segno "4" equivale al segno "4+" riportato nella schedina di gioco.
2. I pronostici riportati nella ricevuta di partecipazione, nel caso di eventi relativi a partite di calcio, hanno il seguente significato: "1", uguale a zero od una rete; "2", uguale a due reti; "3", uguale a tre reti; "4+", uguale o superiore a quattro reti.
 
Art. 5.
1. L'avvio del gioco "+ Gol", abbinato al concorso a pronostici Totogol, sara' disposto con decreto dirigenziale di AAMS.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2004

Il direttore generale: Tino
 
Allegato 1
SCHEDINE DI GIOCO DEL CONCESSIONARIO SISAL S.p.A.
----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 14 della G.U. <----
 
Allegato 2
SCHEDINE DI GIOCO DEL CONCESSIONARIO CONSORZIO
LOTTOMATICA GIOCHI SPORTIVI
----> Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 20 della G.U. <----
 
Allegato 3
SCHEDINE DI GIOCO DEL CONCESSIONARIO SNAI S.p.A.
----> Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 26 della G.U. <----
 
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