Gazzetta n. 235 del 6 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 30 luglio 2004
Modalita' tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica «product placement».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto l'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo, che prevede che, con decreto ministeriale, siano dettate, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, le modalita' tecniche di attuazione del relativo avviso;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;
Sentito il Ministero delle attivita' produttive;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.
Ammissibilita' del collocamento pianificato
di marchi e prodotti
1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' ammesso il collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica «product placement» con le modalita' tecniche previste dal presente decreto.
2. Le forme di collocamento pianificato di cui al comma 1 sono rimesse alla contrattazione tra le parti, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2.
 
Art. 2.
Requisiti e limiti di applicazione
1. La presenza di marchi e prodotti e' palese, veritiera e corretta, secondo i criteri individuati negli articoli 3, 3-bis e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74. Essa deve integrarsi nello sviluppo dell'azione, senza costituire interruzione del contesto narrativo.
2. Ai fini della riconoscibilita' delle forme di collocamento pianificato di cui all'art. 1, l'opera cinematografica deve contenere un avviso nei titoli di coda che informi il pubblico della presenza dei marchi e prodotti all'interno del film, con la specifica indicazione delle ditte inserzioniste.
3. Alle forme di collocamento di marchi e prodotti di cui all'art. 1 si applicano i divieti e le limitazioni di cui alla legge 10 aprile 1962, n. 165, all'art. 8, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'art. 2 del decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425. Si applicano, altresi', le disposizioni in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 30 luglio 2004
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 347
 
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