Gazzetta n. 235 del 6 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 settembre 2004 |
Revoca della concessione n. 109/02 del 27 febbraio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Rialto Arte S.r.l. (provincia di Venezia). |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la convenzione di concessione n. 109/2002 stipulata in data 27 febbraio 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Rialto Arte S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella sala di Marghera (Venezia), piazza Mercato; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che in caso di sospensione non autorizzata dell'attivita' «per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione»; Considerato che la Rialto Arte Sr.l. ha da tempo cessato l'attivita' senza autorizzazione in quanto non ha dato riscontro alle numerose richieste dell'Amministrazione di urgenti comunicazioni e giustificazioni in ordine al mancato invio, che perdura dal 3 agosto 2003, dei dati di gioco al centro di controllo, e non provvede all'acquisto di cartelle per il gioco del bingo dal 25 luglio 2003; Considerato che la cessazione dell'attivita', in violazione degli obblighi convenzionali assunti, ha comportato un notevole danno erariale, stimabile in ragione di Euro 1.000.000 su base annua (atteso che nell'anno 2003 le entrate erariali derivanti dal gioco del bingo sono state pari a circa Euro 300.000.000 e le sale attive nello stesso anno sono state in media circa 300) e che tale danno va commisurato al periodo di inattivita' gia' decorso e fino all'eventuale avvio dell'attivita' di altro concessionario subentrante alla Rialto Arte S.r.l., risultando, pertanto, alla data del presente atto, di gran lunga superiore all'importo della cauzione prestata dalla Rialto Arte S.r.l., a garanzia dei propri obblighi convenzionali, con l'atto di fideiussione n. 020208 del 15 febbraio 2002, di Euro 516.457,00, rilasciato dalla Fideurass S.p.a.; Considerato, altresi', che la Rialto Arte S.r.l., ha commesso grave irregolarita' amministrativa e violazione della normativa tributaria, sanzionabile, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) della citata convenzione, con la revoca della concessione, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento della penale di cui all'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pur avendo esibito all'atto della stipula della citata convenzione copia del versamento; Visti i relativi atti istruttori, in particolare la lettera del 2 luglio 2003, protocollo n. 2003/30383/COA/BNG, notificata in data 24 novembre 2003, tramite l'Ufficio messi del comune di Mira, e la la lettera del 22 gennaio 2004, protocollo n. 2004/3724/COA/BNG, con le quali sono state richieste informazioni in merito al bonifico non accreditato, per consentire all'Amministrazione gli accertamenti del caso, nonche' la lettera del 23 marzo 2004, protocollo n. 2004/16346/COA/BNG, ricevuta il 30 marzo 2004, con la quale e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, per i motivi sopraindicati, l'avvio dei procedimenti di revoca della convenzione di concessione n. 109/2002 del 27 febbraio 2002, e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; Considerato che la Rialto Arte S.r.l. non e' intervenuta nei procedimenti sopraindicati; Decreta: 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, e dell'art. 13, comma 1, lettera d) della convenzione di concessione n. 109/2002, stipulata in data 27 febbraio 2002, e' revocata, nei confronti della Rialto Arte S.r.l., la concessione per la gestione del gioco del Bingo. 2. Per i motivi indicati in premessa, si rende escutibile la cauzione di cui all'atto di fideiussione n. 020208 del 15 febbraio 2002, rilasciato dalla Fideurass S.p.a., per l'intero importo di Euro 516.457,00. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 21 settembre 2004 p. Il direttore generale: Tagliaferri |
|
|
|