Gazzetta n. 235 del 6 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 27 agosto 2004 |
Autorizzazione, alla societa' «Ecocert Italia S.r.l.», in Catania, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697167 del 18 dicembre 1996 che autorizza l'Organismo di controllo «Associazione Ecocert Italia» ad esercitare le attivita' di controllo relative al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995; Vista l'istanza presentata da «Associazione Ecocert Italia» con la quale chiede a questo Ministero l'autorizzazione alla cessione del ramo di attivita' di controllo delle produzioni da agricoltura biologica alla societa' «Ecocert Italia S.r.l.»; Vista la disponibilita' dichiarata dalla societa' «Ecocert Italia S.r.l.» di acquisire il ramo di attivita' di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da «Associazione Ecocert Italia»; Sentito il parere favorevole del Comitato di valutazione degli organismi di controllo, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, espresso nel verbale di riunione n. 40/2004 del 17 marzo 2004, in merito alla continuita' del sistema di controllo nell'ambito del trasferimento del ramo di attivita' da «Associazione Ecocert Italia» a «Ecocert Italia S.r.l»; Vista la nota n. 120363 del 5 maggio 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha disposto le condizioni per il trasferimento dell'attivita' di controllo da «Associazione Ecocert Italia» alla societa' «Ecocert Italia S.r.l.»; Visto il verbale di assemblea dei soci della societa' «Ecocert Italia s.r.l.» del 7 giugno 2004 che delibera l'acquisizione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da «Associazione Ecocert Italia»; Visto il contratto di cessione di ramo d'azienda, redatto in Catania in data 11 giugno 2004 con numero di repertorio 18827, tra «Associazione Ecocert Italia» quale parte cedente e la societa' «Ecocert Italia S.r.l.» quale cessionario; Visto il verbale di assemblea dei soci di «Associazione Ecocert Italia» del 14 luglio 2004 che delibera la cessione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica alla societa' «Ecocert Italia S.r.l.»; Esaminata la documentazione trasmessa relativa ai requisiti dei rappresentanti della societa' «Ecocert Italia S.r.l.», previsti nell'allegato II del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220; Considerato, che il trasferimento dell'attivita' di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da «Associazione Ecocert Italia» alla societa' «Ecocert Italia S.r.l.», assicura la continuita' del sistema di controllo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. 1. La societa' «Ecocert Italia S.r.l.», con sede in Catania, corso delle Provincie n. 60, e' autorizzato ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari alle medesime condizioni di autorizzazione concesse all'«Associazione Ecocert Italia» con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697167 del 18 dicembre 1996. 2. All'«Associazione Ecocert Italia» e' revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, concessa con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697167 del 18 dicembre 1996. 3. La societa' «Ecocert Italia S.r.l.», nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare la propria attivita' a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220. 4. Al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate da «Associazione Ecocert Italia» e' concesso l'impiego delle stesse per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, puo' essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'Organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 27 agosto 2004 Il direttore generale: Abate |
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