Gazzetta n. 235 del 6 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 luglio 2004, n. 250
Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialita', di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo 24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o piu' regolamenti criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;
Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la concessione di incentivi a favore di societa', cooperative sociali e agricoltori per la creazione di nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e dell'agricoltura;
Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del 21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, notificato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE ed avente ad oggetto le misure, previste dal seguente regolamento, rilevanti per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003 (parere n. 4568/2003);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 73285 del 16 aprile 2004);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) «decreto legislativo» indica il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156;
b) «Sviluppo Italia» indica la societa' Sviluppo Italia S.p.A. di cui all'articolo 23 del decreto legislativo;
c) «beneficiari» indica le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, gli agricoltori e le cooperative sociali di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo destinatari delle agevolazioni di cui al presente regolamento;
d) «territori agevolati» indica i territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo;
e) «nuove iniziative» indica i progetti che presentano i requisiti della novita';
f) «iniziative di sviluppo e consolidamento» indica i progetti di sviluppo e/o consolidamento che contemplino ampliamenti, razionalizzazioni, diversificazioni e ammodernamenti di attivita' gia' esistenti;
g) «progetto» indica il documento tecnico in cui e' descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, e' dimostrata la fattibilita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditivita';
h) «de minimis» indica la regola di diritto comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
i) «tasso di riferimento» indica il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea;
j) «beni culturali» indica beni di interesse archeologico, storico, artistico, demoetno-antropologico, ambientale e paesistico, archivistico e librario o, comunque, beni che costituiscano testimonianza materiale avente valore di civilta', che possano essere oggetto dell'attivita' di fruizione;
k) «orientamenti» indica gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000;
l) «ESL» indica l'Equivalente Sovvenzione Lordo che rappresenta, espresso in percentuale, il valore totale dell'agevolazione concessa ad un'azienda, al lordo delle tasse e in rapporto all'intero ammontare dell'investimento, secondo il metodo dell'Equivalente Sovvenzione adottato dalla Comunita' europea per misurare l'effettiva intensita' dell'aiuto;
m) «regioni di cui all'Obiettivo 1» indica le regioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006;
n) «POR» indica il Programma Operativo Regionale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'Obiettivo 1 in Italia. Esso contiene gli assi prioritari del programma, la coerenza col quadro comunitario di sostegno corrispondente, una descrizione sintetica delle misure previste, il piano finanziario indicativo e le disposizioni di attuazione del programma;
o) «PSR» indica il Piano di Sviluppo Rurale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, per la razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio regionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le fonti normative di natura comunitaria
(regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e
orientamenti) vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE), gia'
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
recante: «Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 6 luglio 2000, n. 156.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e'
il seguente:
«1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed
organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al
lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi
di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo
confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e
dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o piu'
decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire,
nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle
competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione
ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di
migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse
misure degli interventi, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento
lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione
degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari
delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo
periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario
di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati
alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
di disagio;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle
diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale
femminile nelle diverse aree del Paese;
5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione
dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli
incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per
il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che
prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a
valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di
lavoro con contenuto formativo in conformita' con le
direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto
previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera
a);
c) previsione di misure per favorire forme di
apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante
nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un
triennio, delle disposizioni del decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di
finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro,
non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello
strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema
formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con
quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra
i tre e i dodici mesi, in relazione al livello di
istruzione, alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa
e al territorio di appartenenza, e la eventuale
corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e
le 800.000 lire mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare
l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini
e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione
degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e
strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione
professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero
nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo
attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per
rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita'
nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469;
g) razionalizzazione nonche' estensione degli
istituti di integrazione salariale a tutte le categorie
escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione
professionale, superando la fase sperimentale prevista
dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi
istituti di integrazione salariale, con previsione della
costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con
apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi'
conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione
collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti
iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in
relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il
terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative
relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,
la copertura da rischi da responsabilita' civile,
infortunio o morte e il versamento di un contributo di
solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali
in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da
rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le
categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di
copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione
dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per i
lavoratori interessati, di partecipare a corsi di
orientamento e di formazione, anche condizionando
l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
l) previsione di norme, anche di natura
previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a
tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di
contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche
attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di
riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo
conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in
ogni caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori
sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni
regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento
della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici
delle normative e delle disposizioni in materia di
incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al
fine di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle
stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti,
anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione
femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi
di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei criteri che saranno
determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione
delle imprese al finanziamento delle spese per
ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di
istituti di integrazione salariale e di altri
ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio,
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo
unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito
dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di
pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati
dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale
attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato,
commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante
l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non
coperti da alcuna contribuzione».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
«Art. 24 (Criteri e modalita' per la concessione delle
agevo-lazioni). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle
disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con
uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di
concessione delle agevolazioni previste nel presente
decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono
comunicati alla Commissione europea a norma dell'art. 88
(gia' 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono
comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro
venti giorni successivi alla loro adozione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel limite delle competenze statali ai sensi degli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112».
- La decisione della Commissione europea del
13 febbraio 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni
nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del
21 marzo 2003.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
le materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 7, 9, 11 e
23 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
«Art. 2 (Ambito territoriale di applicazione). - 1. Le
misure incentivanti di cui al presente titolo sono
applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2
dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di
cui all'art. 87 (gia' art. 92), paragrafo 3, lettera c),
del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di
Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni».
«Art. 5 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono
essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3 le societa',
ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte
nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte
esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di
eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la
maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione,
che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei
settori di cui all'art. 6, comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1
devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000,
nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui
all'art. 2.
3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere sede
legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui
all'art. 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte
individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi
un unico socio».
«Art. 7 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono
essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3, le societa',
ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte
nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte
esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di
eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la
maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione,
che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei
settori di cui all'art. 8, comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1
devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000,
nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui
all'art. 2.
3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede
legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui
all'art. 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte
individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi
un unico socio».
«Art. 9 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprenditorialita' in
agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui
all'art. 3, gli agricoltori di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola
al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il
consolidamento di iniziative nei settori di cui all'art.
10, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare
residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti,
anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.
3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei
territori di cui all'art. 2».
«Art. 11 (Soggetti beneficiari). - 1. A sostegno
dell'imprenditorialita' sociale possono essere ammesse ai
benefici di cui all'art. 3 le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di
nuove iniziative, nonche' per il consolidamento e lo
sviluppo di attivita' gia' esistenti nei settori indicati
all'art. 12, comma 1.
2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione
dei soci svantaggiati, devono essere composte
esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta'
compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza
assoluta numerica e di quote di partecipazione.
3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1
devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000,
nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui
all'art. 2. Nel caso di cooperative gia' esistenti, tutti i
soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima
data.
4. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede
legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati
all'art. 2».
«Art. 23 (Disposizioni di attuazione). - 1. Alla
societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed
erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e
all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative
presentate ai fini della concessione delle misure
incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma
1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita
convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro il
sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente
decreto.
3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a
stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari
delle misure previste dal presente decreto.
3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere
autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere
sulle risorse del Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di
cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui
al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle
predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per
essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente
decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi
suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE.
4. Le disposizioni del presente art. si applicano nel
limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18
e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
- Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE gli aiuti d'importanza
minore («de minimis»), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L/10 del 13 gennaio
2001.
- Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europee C 28 del 1° febbraio
2000.
- Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali per il periodo 2000-2006, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 161 del
26 giugno 1999.
- Il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del
17 maggio 1999, recante disposizioni per la
razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel
settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 160 del 26 giugno 1999.



 
Art. 2.
Requisiti dei soggetti beneficiari
1. Le misure previste dal presente regolamento interessano le piccole imprese, cosi' come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonche', a decorrere dal 1° gennaio 2005, le microimprese e le piccole imprese cosi' come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
2. Le misure previste al Capo V del presente regolamento, in caso di cooperative sociali gia' esistenti di cui all'articolo 35, comma 5, potranno interessare anche le medie imprese, cosi' come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonche', a decorrere dal 1° gennaio 2005, cosi' come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, le persone fisiche titolari di quote o azioni delle societa', le persone fisiche socie delle cooperative e i titolari delle imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni medesime, ne' titolari di quote od azioni di altre societa' beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ne' titolari delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ne' titolari delle ditte individuali di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, contestata da Sviluppo Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e' causa di revoca delle agevolazioni eventualmente concesse. Nel caso di societa' o cooperative tale violazione puo' tuttavia essere sanata, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione, mediante la cessione della quota del socio inadempiente che non comporti comunque il venire meno dei requisiti soggettivi di eta' e residenza di cui al decreto legislativo.



Note all'art. 2:
- La raccomandazione n. 280/96 (96/280/CE) della
Commissione del 3 aprile 1996, relativa alla definizione
delle piccole e medie imprese, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 107 del 30 aprile
1996.
- Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 10 del 13
gennaio 2001.
- La raccomandazione n. 361/2003 della Commissione del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del
20 maggio 2003.
- Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito
nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, reca: «Misure
straordinarie per la promozione e lo sviluppo della
imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95, e' il seguente:
«Art. 1 (Imprenditorialita' giovanile). - 1. L'ambito
territoriale di riferimento per il perseguimento delle
finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui
agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi' come definiti dai
regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del bilancio e della programmazione economica stabilisce
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche
con riferimento ai benefici concedibili e alle relative
misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il
pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici
investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la
omogeneita' dei criteri di valutazione delle domande,
fissando criteri che comprendono la presentazione da parte
dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di
un bilancio previsionale triennale.
2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della
normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire,
entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni,
denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui
e' affidato il compito di produrre servizi a favore degli
organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri
soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove
imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese,
costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni,
ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35
anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la
societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate
dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi
della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici
e finanziari, ivi compresa la titolarita' delle somme
destinate alle esigenze di finanziamento del comitato,
determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni.
La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare
al capitale sociale di altre societa' operanti a livello
regionale per le medesime finalita', cui partecipano anche
le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare
al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima
del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della
societa' possono altresi' partecipare enti anche
territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese
le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge
27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo
scopo non piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le
associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con
il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere
destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione
europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti
connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato
sulla base di apposite convenzioni con i soggetti
finanziatori.
3. Il Ministero del tesoro, che esercita i diritti
dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede
al versamento delle somme necessarie alla costituzione del
capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2,
stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme
derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e
5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per
l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il
Ministro del bilancio e della programmazione economica
ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro
del tesoro, acquisito previamente il parere delle
competenti commissioni parlamentari, le predette risorse
finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto
delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia
speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse
finanziarie comunque destinate alle finalita' di cui al
presente articolo affluiscono in un conto corrente
infruttifero intestato alla societa' per
l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa
depositi e prestiti. La societa' puo' periodicamente
avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto
conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme
strettamente necessarie per il conseguimento delle
finalita' di cui al comma 2.
5. Il personale in servizio presso il comitato alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla
societa', resta iscritto nel ruolo transitorio ad
esaurimento presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo
decreto legislativo, e successive integrazioni e
modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla costituzione della societa' di cui al
presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, cosi' come modificato ed integrato dalla
successiva normativa, e' abrogato.
6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle
garanzie previste dal codice civile e da privilegio
speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente
le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7
del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944,
n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075,
acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione
sull'attuazione del presente articolo e sull'attivita'
della societa' per l'imprenditorialita' giovanile. Nella
relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio,
le partecipazioni della societa' in altre societa', la
distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il
grado e le modalita' di utilizzo dei finanziamenti
nazionali e dell'Unione europea, nonche' i settori
economici interessati e i risultati complessivi
conseguiti».
- Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e' il
seguente:
«Art. 1-bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel
settore dei servizi). - 1. Una quota del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al
10 per cento, e' riservata allo sviluppo di nuove imprese
giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della
tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agroindustriali della
fruizione dei beni culturali, del turismo, della
manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree
depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del
regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,
relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e
successive modificazioni, nonche' nel settore dei servizi
socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle
persone handicappate in situazioni di gravita' di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
agli anziani non autosufficienti.
2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di
quelle relative alle imprese che operano nel settore dei
servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto
personale alle persone handicappate in situazione di
gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono
realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova
imprenditorialita' giovanile, di cui all'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come
modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275,
che opera con i propri criteri e le proprie procedure.
3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le
caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui
all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalita'
di concessione delle agevolazioni.
3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi'
destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un
programma definito dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali
operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella
misura di cui all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore
dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di
cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge.
Le domande per la concessione del beneficio sono
presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, competente per territorio».
- Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente:
«9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad
eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono
estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno
dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di
cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n.
2081/93, in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, che
subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al
familiare e che presentano un progetto di produzione,
commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il
Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, fissa criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni».
- Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' il seguente:
«Art. 51 (Provvedimenti a favore delle cooperative
sociali). - 1. Per favorire la creazione di nuova
imprenditorialita' sociale nonche' il consolidamento e lo
sviluppo delle imprese sociali gia' esistenti, alle
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino
progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il
consolidamento e lo sviluppo di attivita' gia' avviate,
sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i
benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, secondo i criteri e le modalita' definiti con
apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo
destinate, possono essere utilizzate quale copertura della
quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati
dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori
di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni».
- Il testo dell'art. 9-septies del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni e' il seguente:
«Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione
del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1.
Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la
Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a.,
costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e
l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di
attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati
residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei
programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono
ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti,
della durata massima di tre mesi, durante i quali viene
definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea
progettuale e vengono trasferite ai proponenti le
principali conoscenze in materia di gestione. La struttura
e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai
criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del
Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio
decreto criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti,
la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista
tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per
l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in
cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire
sull'investimento;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese
di esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a.
e' autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di
finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al
30 per cento del totale degli investimenti ammessi.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa'
per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita
convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e
di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme
possono essere utilizzate quale copertura della quota di
finanziamento nazionale di programmi coofinanziati
dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al
corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4
con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge
23 luglio 1991, n. 223».



 
Art. 3.
Benefici finanziari per gli investimenti
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento, secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto investimento per le singole misure incentivanti.
2. Con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, in luogo dei benefici di cui al comma 1, puo' essere concesso un contributo nei limiti del de minimis. In tal caso, l'eventuale contributo concesso per le spese di avviamento e/o di assistenza tecnica e formazione concorre al raggiungimento del limite del de minimis.
3. Per i progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare:
a) 50 per cento nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999;
b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.
4. I massimali di cui al comma 3 possono essere elevati di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori, ai sensi del punto 4.1.1.2 degli Orientamenti.
5. Per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare:
a) 50 per cento nelle regioni di cui all'Obiettivo 1;
b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.
6. Ai fini del calcolo dell'ESL concorrono eventuali altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
«Art. 3 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle
agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per
gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione
europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione,
secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli
investimenti e di avvio delle iniziative;
d) attivita' di formazione e qualificazione dei
profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del
progetto».
- L'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita'
europea e' da ultimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C 325/2002 del 24 dicembre 2002.
- Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota
all'art. 1.
- Il riferimento al regolamento (CE) n. 1257/99 e'
riportato in nota all'art. 1.



 
Art. 4.
Vincoli agli investimenti nel settore agricolo
1. Nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti.
2. Le agevolazioni agli investimenti devono contribuire a migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. Il progetto deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualita', tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e di benessere degli animali, promuovere la diversificazione delle attivita' agricole.
3. Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende che soddisfino le seguenti ulteriori condizioni, che devono sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni:
a) redditivita' dell'azienda agricola comprovata mediante valutazione delle sue prospettive;
b) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali da parte dell'imprenditore proponente;
c) rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), possono essere soddisfatte entro tre anni dall'insediamento soltanto nei casi in cui sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.
5. Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato. L'esistenza di tali sbocchi viene valutata nel rispetto dei criteri previsti dai PSR e dai POR delle singole regioni, cosi' come approvati dalla Commissione europea. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, conformemente a quanto recepito dai PSR e dai POR delle singole regioni, gia' approvati dalla Commissione europea. Non sono concesse agevolazioni a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle stabilite dai PSR e dai POR delle regioni interessate, cosi' come approvati dalla Commissione.



Nota all'art. 4:
- Il riferimento al trattato che istituisce la
Comunita' europea e' riportato in nota all'art. 3.



 
Art. 5.
Modalita' di erogazione dei benefici per gli investimenti
1. Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del contratto di cui all'articolo 18, l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento dei lavori, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa di spesa.
2. La dimostrazione della spesa effettuata e' consentita per non piu' di cinque stati di avanzamento, di cui il primo in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture anche non quietanzate, i successivi in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche non quietanzate delle spese ulteriormente realizzate, e l'ultimo a saldo, in misura non superiore al 10 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate relative allo stato di avanzamento precedente ed a quello a saldo.
3. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono subordinate all'assunzione delle idonee garanzie indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo.
4. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni vengono effettuate su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ed imputate al conto capitale e al conto mutuo sulla base delle quote percentuali stabilite nel contratto. Le erogazioni relative all'ultimo stato di avanzamento vengono effettuate subordinatamente all'esito positivo della verifica finale.
5. I macchinari e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso in cui tale requisito non risulti dalle fatture o dalla documentazione trasmessa il beneficiario presenta apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilita' dal legale rappresentante della ditta fornitrice.
6. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova domanda da parte del medesimo beneficiario, entro un anno dalla data di comunicazione del predetto rigetto, sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di presentazione della prima domanda solo se riconducibili all'attivita' del nuovo progetto.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
«Art. 4 (Garanzie). - 1. I mutui a tasso agevolato sono
assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da
privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita'
ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui
all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale
1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli
investimenti da realizzare».



 
Art. 6.
Benefici finanziari per la gestione
1. Con l'esclusione dei progetti nel settore agricolo il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto legislativo e' concesso per le spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata.
2. Il contributo alle spese di funzionamento e' concesso secondo la regola del de minimis, in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 3, lettera b), del citato decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota
all'art. 3.
- Il riferimento al regolamento (CE) n. 69/2001 e'
riportato in nota all'art. 1.
- Il riferimento all'allegato I al trattato che
istituisce la Comunita' europea e' riportato in nota
all'art. 3.



 
Art. 7.
Modalita' di erogazione dei contributi
alle spese di gestione
1. Il beneficiario puo' chiedere, dopo la presentazione del primo degli stati di avanzamento di cui all'articolo 5, comma 2, un'anticipazione in misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso per il primo anno di attivita'.
2. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve fornire idonea documentazione probatoria dell'avvio dell'attivita' prevista nel progetto.
3. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 14.
4. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino effettuate in data successiva a quella di avvio dell'attivita' di cui al comma 2.
 
Art. 8.
Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori
1. Gli aiuti al sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori consistono in un premio unico il cui importo massimo ammissibile e' di 25.000,00 euro, cosi' come previsto dall'articolo 8, punto 2, del regolamento (CE) n. 1257/99. Tali aiuti sono concessi alle condizioni indicate nell'articolo 4, commi 3, 4 e 5.



Nota all'art. 8:
- Il riferimento al regolamento (CE) n. 1257/99 e'
riportato in nota all'art. 1.



 
Art. 9.
Benefici per la formazione nei settori diversi
dal settore agricolo
1. I benefici di cui all'articolo 3 comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo si sostanziano in agevolazioni per le attivita' di formazione specifica e generale, cosi' come definite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 68/2001, per un periodo massimo di due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'attivita'.
2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un massimo di tre anni per beneficiari costituiti esclusivamente ovvero prevalentemente, in termini di maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, da donne.
3. Per le attivita' di formazione specifica e di formazione generale l'ammontare delle agevolazioni non puo' superare, rispettivamente, il 35 per cento ed il 70 per cento dei costi ammissibili. Tali percentuali sono maggiorate di 10 punti nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE e di 5 punti nelle zone che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE.
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono, inoltre, maggiorate di 10 punti se la formazione e' dispensata a lavoratori svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 68/2001.
5. Il contributo di cui al comma 1 e' concedibile, nell'ambito territoriale di applicazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, anche nei limiti del de minimis, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2.



Note all'art. 9:
- Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla
formazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L/10 del 13 gennaio 2001.
- Il riferimento al trattato che istituisce la
Comunita' europea e' riportato in nota all'art. 3.
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1.
- Il riferimento all'Allegato I al Trattato che
istituisce la Comunita' europea e' riportato in nota
all'art. 3.



 
Art. 10.
Benefici per l'assistenza tecnica nel settore agricolo
1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del punto 14.1 degli Orientamenti, per coprire, fino al 100 per cento, i seguenti costi:
a) istruzione e formazione: i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;
b) prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari;
c) organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;
d) altre attivita' finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.
2. Ai sensi del punto 14.2 degli Orientamenti, non sono concessi aiuti limitati a determinate associazioni ed intesi a favorire soltanto i loro membri.
3. Ai sensi del punto 14.3 degli Orientamenti, l'importo globale degli aiuti non puo' superare i 100.000,00 euro per ogni beneficiario per un periodo di tre anni.



Nota all'art. 10:
- Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota
all'art. 1.



 
Art. 11.
Mutuo agevolato
1. Il mutuo agevolato e' concesso ad un tasso calcolato in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mutuo ha una durata non superiore a dieci anni ed e' posto in ammortamento secondo il piano previsto dal contratto. Per il periodo di realizzazione dell'investimento, da prevedere, a partire dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, in dodici mesi, elevabili a ventiquattro e a trentasei mesi nei casi, rispettivamente, di particolare ed eccezionale complessita' del progetto, sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella misura del tasso agevolato.
2. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate semestrali costanti posticipate, versandole entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata.
3. In caso di ritardo nei pagamenti viene applicato sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora annuale pari al tasso di riferimento vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia puo' sospendere le erogazioni delle agevolazioni.
4. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i benefici finanziari di cui all'articolo 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 
Art. 12.
Garanzie
1. I beneficiari si obbligano a prestare, a garanzia del mutuo agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonche' delle spese ed accessori, i consensi necessari a costituire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
2. Le garanzie sono iscritte per l'intero importo del mutuo concesso, maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia per interessi ed accessori di ogni specie e dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle spese.
3. I beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di Sviluppo Italia sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' e i termini stabiliti nel contratto.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.



 
Art. 13.
Divieto di cessione dei contributi
1. I contributi di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari.



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in
nota all'art. 3.



 
Art. 14.
Verifica delle spese effettuate
1. Sviluppo Italia puo' chiedere al beneficiario tutti gli elementi informativi e i documenti utili per verificare le spese da esso sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.
2. Sulla base della documentazione giustificativa di spesa presentata dal beneficiario per la richiesta di erogazione dei contributi concessi, Sviluppo Italia effettua il controllo delle spese sostenute e documentate ed accerta sia la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, sia il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto.
3. Trascorsi sessanta giorni dalla data di accreditamento delle somme erogate, Sviluppo Italia, nei trenta giorni successivi, svolge accertamenti per verificare l'effettiva destinazione delle somme medesime alle finalita' previste dal progetto approvato e dalla deliberazione di ammissione alle agevolazioni, subordinando all'esito positivo dei controlli le successive erogazioni.
 
Art. 15.
Domanda di ammissione alle agevolazioni
1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, predisposta secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e corredata dalla documentazione indicata agli articoli 24, 29, 34 e 39, e' presentata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante inoltro telematico della stessa, sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
2. Sviluppo Italia trasmette copia della documentazione al competente ufficio della Regione ove e' ubicata la sede operativa dell'impresa, il quale puo' esprimere il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Decorso inutilmente tale termine la domanda ha ulteriore seguito.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo Italia puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
4. La realizzazione del progetto non deve essere stata avviata prima della presentazione della domanda.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come
sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10:
«Art. 10 (Forma ed efficacia del documento
informatico). 1. Il documento informatico ha l'efficacia
probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile,
riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica, soddisfa il requisito legale della forma
scritta. Sul piano probatorio il documento stesso e'
liberamente valutabile, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza. Esso
inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare.
3. Il documento informatico, quando e' sottoscritto con
firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica
avanzata, e la firma e' basata su di un certificato
qualificato ed e' generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino
a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni
da chi l'ha sottoscritto.
4. Al documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica, in ogni caso non puo' essere negata rilevanza
giuridica ne' ammissibilita' come mezzo di prova unicamente
a causa del fatto che e' sottoscritto in forma elettronica
ovvero in quanto la firma non e' basata su di un
certificato qualificato oppure non e' basata su di un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
accreditato o, infine, perche' la firma non e' stata
apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di
una firma sicura.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche se la firma elettronica e' basata su di un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed e' accreditato in uno
Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Comunita' europea, in
possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra la Comunita' e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalita' definite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».



 
Art. 16.
Istruttoria e valutazione delle domande
1. Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento e, quindi, sottoposte ad un esame diretto ad accertare:
a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo;
b) la sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti i progetti di cui agli articoli 6, 8, 10 e 12 del decreto legislativo;
c) la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento all'attendibilita' professionale dei soggetti proponenti, all'affidabilita' del piano finanziario, alla redditivita' e al livello tecnologico del progetto, nonche' alla potenzialita' del mercato di riferimento.



Note all'art. 16:
- Il testo degli articoli 5, 7, 9 e 11 del citato
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in
nota all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 10 e 12 del
citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
«Art. 6 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti
relativi alla produzione di beni nei settori
dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero
relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese
appartenenti a qualsiasi settore.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi
al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
b) non prevedono l'ampliamento della base
imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita'
dell'iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal
CIPE o da disposizioni comunitarie».
«Art. 8 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti
relativi alla fornitura di servizi nei settori della
fruizione dei beni culturali, del turismo, della
manutenzione di opere civili ed industriali, della
innovazione tecnologica, della tutela ambientale,
dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agroindustriali.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire un
miliardo al netto dell'IVA;
b) non prevedono l'ampliamento della base
imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita'
dell'iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal
CIPE o da disposizioni comunitarie».
«Art. 10 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti
relativi ai settori della produzione, commercializzazione e
trasformazione di prodotti in agricoltura.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire due
miliardi al netto dell'IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal
CIPE o da disposizioni comunitarie».
«Art. 12 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti
relativi alla produzione di beni nei settori
dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero
relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese
appartenenti a qualsiasi settore.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire un
miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;
b) prevedono investimenti superiori a lire 500
milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e
consolidamento di attivita' gia' avviate;
c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal
CIPE o da disposizioni comunitarie».



 
Art. 17. Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della
domanda
1. All'esito del procedimento istruttorio Sviluppo Italia, esperiti gli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni, delibera l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati ed alla Regione competente.
2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura incentivante riconosciuta, indica l'eventuale natura de minimis dell'agevolazione, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione dell'iniziativa, fissa i benefici concessi e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.
3. In caso di contributo a titolo di de minimis le agevolazioni finanziarie possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione del de minimis. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto e' compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo di de minimis.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490:
«Art. 4 (Informazioni del prefetto - lettera d)
dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47).
- 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli
altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le
informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero
prima di rilasciare o consentire le concessioni o
erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge
in attuazione delle direttive comunitarie in materia di
opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche
forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi
indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento
di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 200 milioni di lire per
l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi,
concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o
la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto
allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di
informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le
imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di
concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello
stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi
di cui all'allegato 4.
4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni
richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla
ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la
sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati
nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di
divieto o di sospensione dei procedimenti indicate
nell'allegato 1, nonche' le informazioni relative ad
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o
imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie
verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra,
richiede ai prefetti competenti che le stesse siano
effettuate nelle rispettive province.
5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4
siano di particolare complessita', il prefetto ne da'
comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata
e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi
trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma
urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le
amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al
prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3.
Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma
urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le
informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale
caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva.
6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma
del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
le amministrazioni cui sono fornite le relative
informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare
o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare,
rilasciare o comunque consentire le concessioni e le
erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza
di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di
divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del
subcontratto, l'amministrazione interessata puo' revocare
le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere
gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite. Il documento informatico ha l'efficacia
probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile,
riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate».



 
Art. 18.
Attuazione della deliberazione di ammissione
alle agevolazioni
1. Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse.
 
Art. 19.
Vincoli sugli investimenti e sull'attivita'
1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo. I beni sostitutivi di quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita' e/o qualita' sono altresi' vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In caso di rinnovo di beni aziendali il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a Sviluppo Italia, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.
2. L'attivita' di impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo.
3. La sede operativa dell'iniziativa deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' di impresa.
4. I periodi quinquennali di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa purche' sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa sia anteriore alla data di completamento dell'investimento tali periodi decorrono da quest'ultima.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
 
Art. 20.
Controlli e revoca delle agevolazioni
1. Sviluppo Italia ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali, diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno, Sviluppo Italia, previa contestazione dell'addebito alla societa', delibera la revoca delle agevolazioni concesse e procede al recupero dei contributi erogati.
 
Art. 21.
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1. Gli statuti delle societa' e delle cooperative di cui all'articolo 5 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza di cui allo stesso articolo 5, commi 1 e 2, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo' autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.



Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95 e' riportato in nota all'art. 2.



 
Art. 22.
Spese di investimento ammissibili
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) terreno;
c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva;
d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrez-zature;
e) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.
2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2 per cento in caso di investimenti fino a 550.000,00 euro, dell'1,5 per cento da 550.000,00 euro a 1.300.000,00 euro e dell'1 per cento da 1.300.000,00 euro fino al limite previsto dal decreto legislativo.
3. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alla lettera c), ad almeno 2,5 volte le spese di cui alla stessa lettera. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi non sono ammesse alle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto degli immobili, compreso il terreno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo.
6. Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32. Per tali progetti e' ammissibile, inoltre, la spesa per l'acquisto del terreno.
7. Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, ad esclusione del comma 2.
 
Art. 23.
Spese di gestione ammissibili
1. Per l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate, relative alle seguenti voci:
a) acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti;
b) prestazioni di servizi;
c) oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui all'articolo 11.
2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:
a) spese per il personale;
b) rimborsi ai soci.
3. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo.
 
Art. 24.
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata dalla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante della societa' richiedente, e dei soci dichiaranti va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:
a) fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della societa' dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della societa' medesima e' ubicata nei territori agevolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo, che la compagine sociale e' costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3 e che nei confronti della societa' non sono in corso procedure esecutive o concorsuali;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3;
d) studio di fattibilita' del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della societa', comprendente informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sulla economicita' dell'iniziativa, dimostrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita' e redatti secondo i criteri stabiliti dalla direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;
e) certificato di iscrizione della societa' nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione.



Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in
nota all'art. 3.



 
Art. 25.
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1. Gli statuti delle societa' e delle cooperative di cui all'articolo 7 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo' autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.



Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e'
riportato in nota all'art. 2.



 
Art. 26.
Vincoli sui progetti finanziabili
1. Sono esclusi dai benefici i progetti che prevedono sia attivita' di fruizione di beni pubblici statali, sia attivita' di manutenzione straordinaria, relativamente al settore della manutenzione di opere civili ed industriali. Sono, altresi', esclusi i progetti nel settore dell'innovazione tecnologica per i quali lo studio di fattibilita' non dimostri il possesso del requisito dell'innovativita'.
2. Sono esclusi i progetti presentati da societa' di servizi che prevedono attivita' rientranti nel campo di applicazione degli Orientamenti.



Nota all'art. 26:
- Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota
all'art. 1.



 
Art. 27.
Spese di investimento ammissibili
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:
a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere edilizie da eseguire;
c) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
d) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.
2. La spesa per lo studio di fattibilita' e' ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.
3. Le spese di cui al comma 1, lettera b) sono ammesse esclusivamente per la sistemazione e/o la ristrutturazione di immobili, anche di terzi, entro il limite del 10 per cento dell'investimento complessivo. Tale limite puo' essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilita' di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.



Nota all'art. 27:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.



 
Art. 28.
Spese di gestione ammissibili
1. Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, com-ma 1 e non sono ammissibili le spese indicate dall'articolo 23, comma 2.
 
Art. 29.
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente titolo va allegata, in duplice copia, la documentazione indicata all'articolo 24.
2. Per i progetti relativi al settore dei servizi di fruizione dei beni culturali alla domanda va allegata, ove necessario, anche la documentazione attestante l'autorizzazione del proprietario e del preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.



Nota all'art. 29:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante il «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre
1999, n. 302.



 
Art. 30.
Requisiti dei beneficiari
1. Possono presentare domanda di ammissione i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo, i quali:
a) siano imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi per tali coloro che ricavano dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito totale e dedicano alle attivita' esterne all'azienda medesima un tempo di lavoro inferiore alla meta' del proprio tempo di lavoro totale;
b) subentrino o siano subentrati da non piu' di dodici mesi ad un parente entro il terzo grado nella conduzione dell'azienda agricola localizzata nei territori agevolati, assumendo la responsabilita' civile e fiscale della gestione ovvero subentrino mortis causa ad un parente entro il terzo grado, purche' il progetto sia inoltrato nei sei mesi successivi al decesso.
2. Nel caso in cui non sia posseduta alla data della presentazione della domanda, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.



Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota
all'art. 1.
Nota all'art. 31:
- Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota
all'art. 1.



 
Art. 31.
Vincoli sui progetti finanziabili
1. Il conduttore uscente deve avere il legittimo possesso dell'azienda a titolo di proprieta', di affitto, di comodato o di uso nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda. Il soggetto richiedente si impegna a subentrare al conduttore uscente non oltre tre mesi dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. In sede di prima applicazione della misura agevolativa di cui al presente capo sono accoglibili i progetti presentati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei quali il subentro sia avvenuto in uno dei seguenti casi:
a) nel periodo tra il 24 maggio 1997 e il 23 mag-gio 1999, a condizione che i richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo;
b) dopo il 23 maggio 1999, a condizione che il conduttore uscente dimostri di aver avuto il legittimo possesso dell'azienda a titolo di proprieta', di affitto, di comodato o di uso nei due anni precedenti la data del subentro formale.
 
Art. 32.
Spese di investimento ammissibili nei progetti di produzione
1. Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.1.1.5 degli Orientamenti, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie da acquistare o da eseguire;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) acquisto di animali e piante;
h) brevetti e licenze.
2. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
3. Salvo il disposto di cui al comma 2, le spese di cui al comma 1, lettere a), f) ed h), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
4. Per quanto riguarda l'acquisto di animali di cui alla lettera g) gli aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o per l'acquisto di riproduttori di qualita' pregiata, maschi o femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti.
5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto.



Nota all'art. 32:
- Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota
all'art. 1.



 
Art. 33. Spese di investimento ammissibili nei progetti di trasformazione e
commercializzazione
1. Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.2.3 degli Orientamenti, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere edilizie da acquistare o da eseguire;
c) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
e) servizi di progettazione;
f) brevetti e licenze.
2. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100 per cento della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda oggetto del subentro.
3. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b) e c), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
4. Salvo il disposto di cui al comma 3, le spese di cui al comma 1, lettere a), e) ed f), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto.



Nota all'art. 33:
- Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota
all'art. 1.



 
Art. 34.
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata da fotocopia di un documento d'identita' in corso di validita' del richiedente, va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:
a) certificato di nascita e di residenza del richiedente al 1° gennaio 2000 o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore uscente attesta di avere il legittimo possesso dei terreni oggetto dell'iniziativa, dei quali sono indicati i dati catastali, a titolo di proprieta' o di affitto o di comodato o di uso, secondo quanto previsto all'articolo 31;
c) studio di fattibilita' del progetto da realizzare, contenente informazioni documentate sulle capacita' tecniche e professionali del soggetto proponente, sulle potenzialita' del mercato di riferimento, sugli investimenti previsti, sulla situazione dell'azienda agricola oggetto del subentro, sulla redditivita' attesa dell'iniziativa illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita' redatti, considerando le agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo, secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie;
d) certificato di iscrizione dell'azienda nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa', di ditte individuali o di imprese agricole beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o delle leggi di cui all'articolo 2, comma 3.



Nota all'art. 34:
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato in
nota all'art. 24.



 
Art. 35.
Vincoli sui soggetti beneficiari
1. Gli statuti delle cooperative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote societarie tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria, prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo, e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo' autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4. Le cooperative di nuova costituzione, a parte i soci svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza, devono essere composte esclusivamente da giovani di eta' compresa tra i 18 e 35 anni ovvero composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni, i quali abbiano la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del 1° gennaio 2000 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
5. Nelle cooperative gia' esistenti, che presentano progetti per la realizzazione di iniziative di sviluppo e consolidamento, i soci lavoratori non svantaggiati devono essere residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
6. I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 5 non sono richiesti ai soci di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.



Note all'art. 35:
- Il testo dell'art. 2 e dell'art. 11, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e'
riportato in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n.
381, recante «Disciplina delle cooperative sociali» e' il
seguente:
«Art. 2 (Soci volontari). - 1. Oltre ai soci previsti
dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative
sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che
prestino la loro attivita' gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita
sezione del libro dei soci. Il loro numero non puo'
superare la meta' del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti
collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale; con proprio decreto, determina
l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo
dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari puo' essere corrisposto soltanto
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla
cooperativa sociale per la totalita' dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti
stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei
soci volontari possono essere utilizzate in misura
complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di
impiego di operatori professionali previsti dalle
disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta
eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi
3 e 4».



 
Art. 36.
Vincoli sui progetti finanziabili
1. Nell'ambito dei settori agevolabili indicati all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono attivita' di carattere sociosanitario.



Nota all'art. 36:
- Il testo dell'art. 12, comma 1, del citato decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota
all'art. 16.



 
Art. 37.
Spese di investimento ammissibili
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate concernenti le seguenti voci:
a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato;
b) terreno;
c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva;
d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
e) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.
2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2 per cento.
3. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese di cui al comma 1, lettere b) e c). Per i medesimi progetti le spese di ristrutturazione comprese nel comma 1, lettera c), effettuate su beni anche di terzi, sono ammissibili fino al 10 per cento della spesa complessiva. Tale limite puo' essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilita' di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo.
6. Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni previste dall'articolo 32. Per tali progetti e', inoltre, ammissibile la spesa per l'acquisto del terreno.
7. Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33, ad eccezione del comma 2.



Nota all'art. 37:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.



 
Art. 38.
Spese di gestione ammissibili
1. Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, comma 1 e non sono ammissibili, le spese indicate all'articolo 23, comma 2.
2. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo.
 
Art. 39.
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda di ammissione, corredata dalla fotocopia di un documento d'identita' in corso di validita' del legale rappresentante della societa' richiedente e dei soci dichiaranti, va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:
a) fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
b) certificato d'iscrizione della cooperativa nell'apposito registro presso la prefettura della provincia in cui essa ha la sede legale o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della societa' richiedente dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della societa' e' ubicata nei territori agevolati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo, che la compagine sociale e' costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo e che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3;
e) studio di fattibilita' del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della societa', che deve comprendere informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sull'economicita' dell'iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita' redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;
f) nel caso di cooperative gia' esistenti, i bilanci degli ultimi due esercizi o dalla data di inizio dell'attivita' se inferiore, con le relative delibere assembleari di approvazione.
2. Nel caso di nuove iniziative lo studio di fattibilita' del progetto deve comprendere informazioni relative ai riflessi sociali dell'iniziativa, con particolare riferimento al numero di soggetti svantaggiati inseriti nel processo lavorativo, alla capacita' di abilitare professionalmente i soggetti svantaggiati, alla riduzione dei costi assistenziali, alla capacita', a regime, di farsi carico dei maggiori oneri connessi con l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, al mercato di riferimento, agli investimenti e agli aspetti tecnico-organizzativi, nonche' agli aspetti economico-finanziari illustrati dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita', redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale equilibrio di gestione.
3. Nel caso di iniziative gia' avviate lo studio di fattibilita' del progetto deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al comma 2, anche notizie relative all'esperienza maturata ed ai risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali.



Note all'art. 39:
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato in
nota all'art. 24.
- Il testo dell'art. 11, commi 2, 3 e 4, del citato
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in
nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in
nota all'art. 3.



 
Art. 40.
Disposizioni transitorie
1. Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le quali non e' stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento.



Note all'art. 40:
- Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e'
riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95, e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e' riportato in nota all'art.
2.
- Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' riportato in nota all'art. 2.



 
Art. 41.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 febbraio 1998, n. 306, recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile, il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'11 maggio 1995, recante la definizione dei criteri e delle modalita' di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147, recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni a favore dell'imprenditorialita' giovanile e il decreto del Direttore generale del tesoro del 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, recante criteri e modalita' di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialita' giovanile.



Note all'art. 41:
- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 febbraio 1998, n. 306, abrogato dal presente regolamento
concerne: «Regolamento recante norme per la concessione di
agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile».
- Il decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica dell'11 maggio 1995, abrogato dal
presente regolamento, reca: «Definizione dei criteri e
delle modalita' di concessione delle agevolazioni
all'imprenditoria giovanile».
- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica di concerto con il Ministro
per le politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147,
abrogato dal presente regolamento, concerne: «Regolamento
recante criteri e modalita' di concessione ai giovani
agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore
dell'imprenditorialita' giovanile».



 
Art. 42.
Norma finale
1. Alle disposizioni del presente regolamento, ove compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica, si applica il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, cosi' come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 luglio 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim
Berlusconi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro per le politiche agricole e forestali
Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 100



Note all'art. 42:
- Il riferimento al regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese, e' riportato in nota all'art. 2.
- Il riferimento alla raccomandazione della Commissione
96/280/CE, relativa alla definizione delle piccole e medie
imprese, e' riportato in nota all'art. 2.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone