Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 settembre 2004
Rimozione del sig. Fernando Lanzillotta dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di San Marco Argentano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il signor Fernando Lanzillotta e' stato eletto consigliere del comune di San Marco Argentano (Cosenza) nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004;
Constatato che il comportamento del citato amministratore, che ricopre anche la carica di assessore, si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui e' preposto e con le esigenze di decoro, di dignita' e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;
Rilevato che il procedimento penale che grava sul citato amministratore, sfociato in misure limitative della liberta' personale e la condotta complessivamente tenuta dal medesimo ingenerano allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
Considerata la necessita' di salvaguardare la pubblica amministrazione da pericoli di inquinamento e di elidere situazioni che possano pregiudicare la fiducia dei cittadini nella capacita' dell'istituzione locale di garantirne la rappresentanza;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione dell'interessato dalle cariche elettive ricoperte nell'amministrazione di San Marco Argentano;
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Il sig. Fernando Lanzillotta e' rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di San Marco Argentano (Cosenza).
Roma, 23 settembre 2004
Il Ministro: Pisanu
 
Allegato
Al Ministro dell'interno
Il signor Fernando Lanzillotta e' stato eletto consigliere del comune di San Marco Argentano (Cosenza) nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e, successivamente e' stato nominato anche assessore.
A seguito di una vasta operazione giudiziaria condotta dai competenti organi con la quale e' stata duramente colpita un'organizzazione criminale facente capo ad un noto pluripregiudicato, in data 2 settembre 2004, e' stata emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto amministratore, unitamente ad alcuni esponenti della criminalita' organizzata locale.
Opera, pertanto, nei suoi confronti la sospensione di diritto dalle cariche elettive ricoperte, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare il predetto amministratore e' imputato per concorso in rapina commessa con armi e da parte di persone appartenenti ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Dagli atti giudiziari emerge, altresi', il progetto criminale di reinvestire i proventi della rapina in usura con la finalita' di agevolare, tramite illecito finanziamento, la criminalita' organizzata.
La natura del reato per il quale il signor Lanzillotta e' indagato determina una situazione di pericolo per l'ordinata e civile convivenza e per la sicurezza delle istituzioni e rappresenta una concreta minaccia per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la cui tutela e' compito primario dello Stato.
Tale contesto espone gli interessi della collettivita' a tal punto da giustificare ragionevolmente, sulla base delle circostanze di fatto, un giudizio di attualita' e di concretezza della compromissione di quel complesso di beni fondamentali nel quale si sostanzia l'ordine pubblico.
Al cessare della misura della sospensione cautelare dalla carica, il reintegro dell'amministratore nel consiglio comunale puo' pregiudicare l'andamento dell'ente, rinnovato recentemente.
Occorre, pertanto, in funzione della finalita' di prevenzione e di salvaguardia della pubblica amministrazione di fronte alle influenze criminali, scongiurare qualsivoglia comportamento che possa ingenerare nella comunita' locale ogni dubbio circa la presenza in seno agli stessi organi elettivi di soggetti che, rappresentando un serio pericolo di inquinamento e condizionamento dell'azione dell'apparato politico-amministrativo comunale, siano forieri del turbamento della quiete e della sicurezza pubblica.
Cio', oltre a compromettere la credibilita' gestionale dell'ente, rappresenta una concreta minaccia di pregiudizio per l'ordinato svolgersi dei rapporti della collettivita' locale, la quale vede pregiudicati i propri interessi pubblici primari e, nel contempo, il palese contrasto con la funzione rappresentativa della comunita' locale, fa venire meno il rapporto di fiducia tra amministratore e cittadini.
Il prefetto di Cosenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del signor Fernando Lanzillotta dalla carica di consigliere ed assessore, con relazione dell'8 settembre 2004, che qui si intende integralmente richiamata.
Tutto cio' premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla citata rimozione ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di San Marco Argentano (Cosenza).
Roma, 23 settembre 2004
Il capo Dipartimento: Malinconico
 
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