Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
DECRETO 16 settembre 2004
Regolamento concernente il funzionamento dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro presso l'Istituto superiore di sanita'. (Decreto n. 2).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 12, il quale prevede, fra l'altro, che le amministrazioni pubbliche provvedano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ed in particolare l'art. 13, comma 1, lettera i), che ha previsto l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro;
Visto il decreto presidenziale 24 gennaio 2003 con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita', ed in particolare l'art. 23, il quale ha previsto l'organizzazione della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, recante la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, disciplinante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Recepite le osservazioni formulate dal Ministero della salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di Dicasteri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;
Vista la deliberazione n. 4 del 9 luglio 2004 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, con la quale e' stato approvato il regolamento concernente il funzionamento dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro presso l'Istituto superiore di sanita';
Vista la nota del Ministro della salute del 6 settembre 2004 con la quale, previo parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' stata comunicata l'approvazione della deliberazione n. 4 del 9 luglio 2004 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;
Emana:
Il seguente regolamento concernente il funzionamento dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro presso l'Istituto superiore di sanita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2004
Il presidente: Garaci
 
Allegato

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA GESTIONE
DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sezione I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Individuazione e finalita'

1. L'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, costituito in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui all'art. 23 del regolamento di organizzazione del personale, approvato con decreto ministeriale del 12 novembre 2002, opera nell'ambito dell'Ufficio III - Trattamento giuridico del personale - Ufficio matricola - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e per i procedimenti disciplinari.
2. All'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e' affidato il compito di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali relative a vertenze con il personale, come previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 2.
Ambiti operativi

1. L'Ufficio esplica la propria attivita' al fine di fornire ai direttori degli uffici e dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita' strumenti di cognizione e valutazione di potenziali situazioni di contenzioso in relazione a tutte le vicende del rapporto di lavoro, fatta salva la materia disciplinare che rimane regolata dal vigente regolamento di disciplina del rapporto di lavoro e dalla contrattazione collettiva.

Sezione II
ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI
Art. 3.
Attivita' consultiva - Interpretazioni dei contratti

1. L'Ufficio ha il compito di fornire ai direttori degli uffici cui e' affidata la gestione del personale, attivita' consultiva ai fini del regolare svolgimento dei rapporti di lavoro e della corretta applicazione della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale, per evitare, per quanto possibile, l'insorgere di controversie.
2. Per conseguire lo scopo indicato al comma 1, l'Ufficio si esprime mediante pareri scritti, in risposta alle richieste di ciascun direttore di ufficio.
3. Allo stesso fine, possono ottenere dall'Ufficio preposto pareri e consulenze anche i dipendenti dell'ente i quali, comunque, non sono vincolati alle risultanze dei pareri resi.
4. I pareri espressi dall'Ufficio, allo stesso modo, non sono vincolanti per lo svolgimento di attivita' stragiudiziali o giudiziali dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti.
5. In particolare l'Ufficio fornisce ai direttori degli uffici linee interpretative omogenee per l'applicazione coerente delle disposizioni contenute nel contratto collettivo di comparto, integrativo ed individuale di lavoro.

Art. 4.
Attivita' istruttoria del contenzioso stragiudiziale

1. Qualora un dipendente a difesa delle proprie ragioni introduca una vertenza di lavoro e proponga la richiesta del tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001, e' competenza specifica dell'Ufficio preposto svolgere l'attivita' istruttoria necessaria alla tutela delle posizioni dell'Istituto.
2. In particolare, l'Ufficio entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta del dipendente valuta le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della richiesta medesima o del suo rigetto.
3. In quest'ultimo caso, l'Ufficio redige le osservazioni scritte in base alle quali l'Istituto stabilisce di respingere la richiesta e di costituirsi davanti al collegio di conciliazione. L'adozione del provvedimento e' di competenza del direttore dell'Ufficio da cui dipende il dipendente che ha instaurato la vertenza.
4. Il rappresentante dell'Istituto davanti al collegio di conciliazione, munito del potere di conciliare, e' nominato tra i componenti dell'ufficio, con particolare precedenza per il funzionario che ha istruito il procedimento, ed il provvedimento di nomina e' di competenza del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, su proposta del direttore dell'Ufficio III - Trattamento giuridico.

Sezione III
ATTIVITA' IN FASE ARBITRALE O GIUDIZIALE
Art. 5.
Attivita' istruttoria del contenzioso arbitrale

I. L'Ufficio valuta l'opportunita' di concordare o meno con il dipendente il deferimento ad arbitri della controversia, qualora non sia riuscito il tentativo di conciliazione, secondo le modalita' previste dall'art. 412-ter del codice di procedura civile, fornendo a tale scopo apposito parere al direttore del servizio interessato.
2. In caso di instaurazione del giudizio arbitrale, il direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali nomina, su proposta del direttore dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, tra i funzionari dell'Ufficio stesso, il patrocinatore dell'ente nel relativo giudizio.
2. L'Ufficio fornisce in sede di arbitrato ogni assistenza al funzionario patrocinatore dell'ente.

Art. 6.
Attivita' istruttoria del contenzioso giudiziale

1. L'Istituto, qualora la vertenza non venga definita in sede stragiudiziale, nomina con provvedimento del presidente, su proposta del direttore generale ed udito il direttore dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, il funzionario cui attribuire mandato generale o speciale alle liti, ai sensi dell'art. 417-bis del codice di procedura civile, scelto, di preferenza, tra i funzionari dipendenti dell'Ufficio competente, al quale viene attribuita la rappresentanza processuale dell'ente.
2. L'Ufficio fornisce al funzionario designato il necessario supporto per l'espletamento della rappresentanza in giudizio dell'Istituto, mettendo a disposizione tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento posto in essere per la gestione del contenzioso.
3. Il funzionario designato, avra' tutti i poteri, gli oneri e le responsabilita' della rappresentanza processuale.
 
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