Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 settembre 2004 |
Individuazione del contenuto della clausola da inserire nello statuto di ENEL S.p.a., che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' dei poteri speciali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, nel testo vigente fino alla data del 31 dicembre 2003; Visto, in particolare, l'art. 2 («Poteri Speciali») del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, nel testo vigente fino alla data del 31 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999, con il quale sono state individuate ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a. e Terna S.p.a. quali societa' nei cui statuti introdurre - prima di ogni atto che determini la perdita del controllo - una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali, ai sensi del richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del richiamato art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, che ha definito il contenuto della clausola relativa ai poteri speciali da introdurre negli statuti di ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a. e Terna S.p.a.; Visto lo statuto vigente di ENEL S.p.a. e, in particolare, l'art. 6.2 che disciplina i poteri speciali in conformita' al richiamato decreto ministeriale del 17 settembre 1999 ed all'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, in particolare, i commi da 227 a 231, le cui disposizioni hanno novellato la disciplina dei poteri speciali di cui al richiamato art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332; Visto l'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, sostituendo l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, ha ridefinito i poteri speciali di cui alla disposizione da ultimo menzionata; Visto l'art. 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che definisce i presupposti per l'esercizio del potere di opposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332; Visto l'art. 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel quale e' previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato; Visto l'art. 4, comma 231, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che gli statuti delle societa' nei quali e' prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230 del medesimo articolo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2004, emanato ai sensi del menzionato art. 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2004, il quale dispone che le societa' provvedano, alla prima occasione utile, ad adeguare, se necessario, le disposizioni dei propri statuti al contenuto dello stesso decreto; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2004, il quale, con riferimento alle societa' nei cui statuti e' gia' presente la clausola statutaria attributiva dei poteri speciali, dispone che, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, si provveda alla rideterminazione del contenuto di tale clausola ai fini del successivo adeguamento degli statuti da parte delle assemblee delle societa' interessate; Visto l'art. 4, comma 229, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel quale e' previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale e' stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali; Tenuto conto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999, stabilisce che la permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza della clausola che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica uno o piu' dei poteri di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, e' sottoposta a verifica dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento, anche in considerazione dello stato di avanzamento del processo di liberalizzazione delle fonti di energia in Europa; Ritenuto che, nonostante lo sviluppo negli ultimi anni, il processo di liberalizzazione nel settore dell'energia in Europa e' tuttora in fase evolutiva e di rafforzamento, che ENEL risulta ad oggi operatore essenziale per garantire la sicurezza del settore elettrico in Italia e che, pertanto, non ravvisano i presupposti per procedere all'eliminazione dallo statuto di ENEL S.p.a. della clausola attributiva dei poteri speciali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999; Di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; Decreta: 1. Il contenuto della clausola di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999 e' cosi' modificato: «Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, e' titolare dei seguenti poteri speciali: a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come statuito dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999 - rappresentano almeno il 3 per cento del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli stessi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti o agli accordi di cui al citato art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore cosi' nominato, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, provvede a nominare il relativo sostituto. Il potere di opposizione di cui alle precedenti lettere a) e b) e' esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all'art. 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono esercitati nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, qui integralmente richiamato.» 2. In caso di nomina di un amministratore senza diritto di voto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, allo stesso sono assicurati i medesimi diritti riconosciuti agli altri amministratori dalla legge e/o dallo statuto, anche ai fini della convocazione del consiglio di amministrazione, fatto salvo il diritto di voto e tenuto conto delle limitazioni specificate al comma successivo. 3. All'amministratore senza diritto di voto non possono essere conferite deleghe o particolari cariche, anche in via suppletiva o transitoria; lo stesso non puo' in nessun caso presiedere il consiglio di amministrazione, ne' avere la rappresentanza legale della societa', anche in relazione a singoli affari. 4. La presenza dell'amministratore senza diritto di voto non e' computata ai fini della regolare costituzione del consiglio di amministrazione della societa'. 5. ENEL S.p.a. provvede, alla prima occasione utile, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie ad adeguare lo stesso al contenuto del presente decreto. 6. Ai sensi dell'art. 4, comma 229, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, citato in premessa, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'eliminazione dallo statuto della clausola che attribuisce i poteri speciali verra' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive. Roma, 17 settembre 2004 Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Il Ministro delle attività produttive Marzano |
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