Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 28 marzo 2002 |
Autorizzazione al progetto relativo alla autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - tronco 1° tratto 5° lotto 4° dal km 47 + 800 al km 53 + 800, da realizzarsi nei comuni di Postiglione e Sicignano degli Alburni, presentato da ANAS S.p.a. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali
Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto l'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di conferenza di servizi; Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; Visto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, con cui tra l'altro, vengono assegnati allo Stato «... i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo ed alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale ...»; Premesso: che l'Anas, ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria in data 21 marzo 2001, con nota n. 612, ha inviato a questo Ministero l'istanza di convocazione di una conferenza di servizi per i lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 1, tratto 5, lotto 4 dal km 47 + 800 al km 53 + 800; tronco 1, tratto 5, lotto 6 dal km 60 + 500 al km 64 + 500; tronco 1, tratto 5, lotto 7 dal km 64 + 500 al km 76 + 000; tronco 1, tratto 6, lotto 1 dal km 76 + 000 al km 82 + 330; tronco 1, tratto 5, lotto 5 dal km 53 + 800 al km 60 + 500, dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; che il Ministero dell'ambiente ha emesso, per tali lavori, con note n. 53/VIA/A.O.13.G e n. 56/VIA/A.O.13.G in data 4 gennaio 2001, i decreti di compatibilita' ambientale n. DEC/VIA/5723 e n. DEC/VIA/5722 del 29 dicembre 2000; che con tali decreti il Ministero dell'ambiente ha espresso giudizio positivo con prescrizioni per il tratto dal km 47 + 800 al km 53 + 800 e per il tratto dal km 60 + 500 al km 76 + 000; che il Ministero dell'ambiente ha espresso altresi' giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilita' ambientale del tratto compreso tra il km 53 + 800 e il km 60 + 500; che in data 15 marzo 2001 l'Anas, ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ha riproposto istanza al servizio V.I.A. per la pronuncia di compatibilita' ambientale del tratto succitato; che questo Dipartimento, gia' Direzione generale per il coordinamento territoriale, con note n. 527 e n. 843 rispettivamente in data 31 maggio 2001 e 1° giugno 2001 e con telegramma n. 738 del 31 maggio 2001 ha convocato una conferenza di servizi per il giorno 15 giugno 2001; che in tale occasione la conferenza di servizi ha deciso di aggiornare la seduta a data da destinarsi in attesa della pronuncia di compatibilita' ambientale per il tratto dichiarato negativo; che in data 5 novembre 2001 e' stato acquisito agli atti di questo Dipartimento con protocollo n. 1691 il decreto di compatibilita' ambientale n. DEC/VIA/6487 in data 10 ottobre 2001 per il succitato tronco 1, tratto 5, lotto 5; che l'Anas, ufficio per l'Autostrada SalernoReggio Calabria in data 21 marzo 2001, con nota n. 612, ha comunicato di aver adempiuto a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 mediante pubblicazione di apposito avviso sul quotidiano nazionale «Il Mattino»; che questa amministrazione, in data 12 novembre 2001, con nota n. 1691 trasmessa tramite fax, ha convocato ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, la seconda sessione della conferenza di servizi, apertasi in data 15 giugno 2001, per il giorno 28 novembre 2001, invitando gli enti e le amministrazioni interessati; Considerato: che in data 28 novembre 2001 si e' tenuta presso questo Ministero la conferenza di servizi; che in tale sede sono stati acquisiti agli atti tutte le determinazioni favorevoli e le valutazioni manifestate dai partecipanti; che il verbale, con le relative espressioni di parere, viene allegato al presente decreto e ne forma parte integrante; che il comune di Pertosa con deliberazione del consiglio comunale n. 10 in data 16 maggio 2001, ha espresso il proprio parere favorevole con raccomandazioni; che il comune di Petina con deliberazione del consiglio comunale n. 15 in data 17 maggio 2001, ha espresso il proprio parere favorevole; che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino ha rilasciato con nota n. 4671/A in data 31 maggio 2001 parere favorevole con prescrizioni; che il comune di Polla con deliberazione del consiglio comunale n. 28 in data 11 giugno 2001, ha espresso il proprio parere favorevole; che il Ministero della difesa ha trasmesso l'atto di assenso in data 15 giugno 2001 allegato alla nota n. 9806/12.3/150 in data 6 agosto 2001; che il comune di Atena Lucana con deliberazione del consiglio comunale n. 25 in data 19 settembre 2001 ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni; che la Rete ferroviaria italiana con nota n. 4154 in data 26 ottobre 2001 ha espresso il proprio parere favorevole; che la Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino e Benevento ha rilasciato parere favorevole di massima con le prescrizioni dettate nelle note n. 16569/15Z in data 29 ottobre 2001; n. 16573/15Z in data 29 ottobre 2001; 16575/15Z in data 29 ottobre 2001; n. 16574/15Z; che la regione Campania, settore provinciale Genio civile ha espresso parere favorevole con le prescrizioni dettate nelle note n. 16071/20315 in data 31 ottobre 2001; n. 16076 in data 21 novembre 2001; n. 16069 in data 22 novembre 2001; n. 24131 in data 22 novembre 2001; che la comunita' montana «Alburni» con autorizzazione n. 176 in data 13 novembre 2001 ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni; che l'Autorita' di bacino interregionale del fiume Sele con nota n. 2166 in data 23 novembre 2001 ha rinviato ai singoli pareri emessi per ogni lotto in esame. Pareri resi favorevolemente con prescrizioni; che la Snam rete gas con nota n. DI-SOCC./PER/2039/ef in data 23 novembre 2001 ha rilasciato il proprio nulla osta; che il comune di Sicignano degli Alburni con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 26 novembre 2001 ha espresso il proprio parere favorevole; che la provincia di Salerno con nota n. 782 in data 26 novembre 2001 ha confermato il parere favorevole con condizioni espresso nella precedente conferenza di servizi del 15 giugno 2001; che il Ministero per i beni culturali e ambientali ha espresso in sede di conferenza parere favorevole richiamando le prescrizioni contenute nei decreti di compatibilita' ambientale innanzi citati e quelle citate nelle note della Soprintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento; che la regione Campania con deliberazione di giunta regionale n. 452 in data 8 febbraio 2002 ha espresso parere favorevole all'intesa; che il comune di Auletta ha espresso con delibera di giunta comunale n. 149 in data 26 novembre 2001 il proprio dissenso alla realizzazione dell'opera; che in sede di conferenza di servizi il sindaco del comune di Auletta, in rappresentanza dello stesso comune come riportato nella delibera di giunta comunale n. 149 in data 26 novembre 2001, ha ritrattato il parere espresso nella citata delibera subordinando l'assenso all'impegno da parte dell'ANAS a migliorare l'uscita di Petina e rendere adeguata alle norme vigenti la s.s. 19 da Petina fino alle grotte dell'Angelo di Pertosa; che l'Anas, in sede di conferenza di servizi, si e' impegnata a contemplare in fase di progettazione esecutiva il miglioramento e l'adeguamento dello svincolo di Petina nonche' la sistemazione del piano viabile della s.s. 19 dall'uscita di Petina fino alle grotte stesse; che alla comunita' montana «Zona del Tanagro» sono stati trasmessi in data 4 dicembre 2001, n. 1861, gli atti e gli elaborati grafici del progetto in questione su decisione unanime dei partecipanti alla seduta della conferenza di servizi del 28 novembre 2001 in quanto la stessa comunita' montana non risultava compresa nell'elenco degli enti interessati alla realizzazione dell'opera; che la comunita' montana «Zona del Tanagro» con deliberazione della giunta esecutiva n. 2 in data 8 gennaio 2002 ha fatto presente che la ex s.s. 19-ter risulterebbe inadeguata ad accogliere il flusso di traffico derivante dai lavori di adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, richiedendo la riapertura della conferenza; che le motivazioni addotte dalla comunita' montana «Zona del Tanagro» non possono essere accolte. Si precisa che l'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 accerta la conformita' urbanistico-edilizia delle opere nei territori comunali interessati e il comune di Auletta, come sopra specificato, seppure appartenente alla comunita' montana, ha reso parere favorevole all'esecuzione delle opere in conferenza di servizi; che questo Ministero con nota n. 1861 in data 4 dicembre 2001 ha trasmesso, copia conforme del verbale della citata conferenza a tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, questo Dipartimento autorizza la realizzazione del progetto dei lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 1, tratto 5, lotto 4 dal km 47 + 800 al km 53 + 800; tronco 1, tratto 5, lotto 6 dal km 60 + 500 al km 64 + 500; tronco 1, tratto 5, lotto 7 dal km 64 + 500 al km 76 + 000; tronco 1, tratto 6, lotto 1 dal km 76 + 000 al km 82 + 330; tronco 1, tratto 5, lotto 5 dal km 53 + 800 al km 60 + 500, dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Si richiamano, nel contempo, le prescrizioni e le condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla conferenza che, sulla scorta degli elaborati progettuali, e unitamente al verbale della conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-quater della legge n. 241/1990, come modificato dal comma 9 dell'art. 11 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti o, comunque, invitati a partecipare alla conferenza. |
| Art. 3. E' fatto obbligo all'ANAS di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali. Roma, 28 marzo 2002 Il capo del Dipartimento: Fontana |
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