Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2004 |
Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta concernenti il conferimento di funzioni alla regione in materia di lavoro; Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 8 del suddetto decreto legislativo che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono individuati, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla regione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 che, tra l'altro, conferisce la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale; Sentita la regione autonoma Valle d'Aosta; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentiti i Ministri del lavoro delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Risorse umane
1. E' trasferito alla regione Valle d'Aosta il contingente del 70 per cento delle complessive 41 unita' di personale, di cui all'allegata tabella, appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, presso la direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, nonche' presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura. 2. Il restante contingente del 30 per cento di personale, permane nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato. 3. I contingenti di cui ai commi 1 e 2, possono variare in misura percentuale non superiore al 5 per cento. 4. Al contingente di cui al comma 1, si accede su domanda da parte del personale interessato, da presentare entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 2. Graduatoria regionale
1. Qualora le domande di trasferimento risultino in numero inferiore rispetto al contingente di cui all'art. 1, comma 1, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone una graduatoria regionale tra il restante personale, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, tabella A, n. 2, al fine di individuare le unita' da assegnare alla regione. La graduatoria e' predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al punto 2 della citata tabella A, partendo dal punteggio piu' basso; i dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, seguono in graduatoria gli altri dipendenti. A parita' di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine e' dato dalla minore eta'. 2. Qualora le domande di trasferimento risultino invece in numero superiore rispetto al contingente di cui all'art. 1, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 4, tra quanti abbiano presentato istanza, una graduatoria regionale, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, tabella A, n. 1, al fine di individuare le unita' da assegnare alla regione. La graduatoria del personale che ha presentato domanda di trasferimento e' predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al punto 1 della citata tabella A. I dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di precedenza. A parita' di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine e' dato dalla minore eta'. |
| Art. 3. Garanzie per il personale trasferito
1. Al personale trasferito e' altresi' riconosciuta a tutti gli effetti la continuita' del rapporto di lavoro e l'anzianita' di servizio maturata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti di lavoro vigenti per i rispettivi ambiti di riferimento, con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. Il personale trasferito ultima le procedure di riqualificazione presso l'amministrazione di provenienza. La regione Valle d'Aosta assume l'onere delle procedure di riqualificazione svolte dal personale trasferito. Il personale trasferito non puo' partecipare ad ulteriori procedure di riqualificazione per la medesima tornata contrattuale. Con successivi accordi, la regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze definiscono le modalita' di attuazione del presente comma, ferma restando la commisurazione delle risorse finanziarie alle posizioni giuridiche godute al momento del trasferimento. 3. Il personale trasferito e' inquadrato nel ruolo unico regionale secondo le modalita' previste dall'art. 33 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7. 4. Il personale trasferito puo' permanere a domanda, da presentarsi entro dodici mesi dalla data di trasferimento nei ruoli della regione, nel regime previdenziale proprio dei dipendenti del comparto di provenienza. |
| Art. 4. Modalita' per il trasferimento delle risorse umane e strumentali
1. Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le unita' di personale individuate secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta. 2. Alla medesima data di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le risorse informatiche nonche' quelle strumentali risultanti dalla ricognizione effettuata avendo riguardo alle funzioni ed ai compiti conferiti, e individuate negli inventari allegati all'apposito verbale di consegna sottoscritto tra il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il rappresentante della regione. |
| Art. 5. Determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da attribuire annualmente alla regione Valle d'Aosta per lo svolgimento delle funzioni delegate. 2. Nella fase di prima applicazione, le risorse finanziarie da attribuire sono determinate, sentita la regione, in misura pari al 95 per cento delle spese sostenute per il personale trasferito e al 95 per cento delle spese di funzionamento effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per le funzioni e i compiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, nell'ultimo esercizio finanziario durante il quale le predette funzioni e compiti sono stati integralmente svolti. Successivamente, la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione viene effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del citato decreto legislativo n. 183 del 2001. 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di cui all'art. 2 del presente decreto, ai fini del raggiungimento del contingente numerico di cui all'art. 1, sono determinate le risorse finanziarie connesse alle cessazioni dal servizio, verificatesi a vario titolo, del personale individuato con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto. |
| Art. 6. Successione nei contratti
1. A decorrere dalla data di cui all'art. 4, comma 1, la regione Valle d'Aosta subentra ai contratti in corso, ad eccezione di quelli di locazione e di quelli riferiti al sistema informativo lavoro di cui all'art. 7, previo consenso delle parti contraenti, fino alla scadenza dei contratti stessi. 2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli obblighi contrattuali ancora pendenti alla data di effettivo subentro nonche' il contenzioso in essere alla data predetta. |
| Art. 7. Sistema informativo del lavoro
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce le risorse informatiche assegnate alla direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, e alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, in relazione alle funzioni conferite. 2. Sono a carico della regione Valle d'Aosta la conduzione e la manutenzione dei sistemi, secondo gli standard definiti a livello nazionale. 3. I prodotti sviluppati nell'ambito del sistema informativo lavoro, coerenti con l'architettura del SIL, sono messi a disposizione della regione Valle d'Aosta nella forma del codice sorgente. |
| Art. 8. Disposizioni finali
1. L'esercizio da parte della regione Valle d'Aosta delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, decorre dalla data di cui all'art. 4, comma 1, alla quale avra' luogo l'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2004 p. Il Presidente: La Loggia |
| Allegato
TABELLA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 2001, n. 183, INTERESSATO AL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
Contingente complessivo interessato al trasferimento (ai sensi dell'art. 1, comma 1)
n. 41 unita' di personale:
Scica Aosta.... |15 Scica Morgex.... | 5 Scica Verres.... |11 Totale Scica.... |31 Direzione regionale.... |10 Totale . . . |41
Posizione economica C3S.... | 2 Posizione economica C3.... | 1 Posizione economica C2.... | 9 Posizione economica C1.... | 6 Posizione economica B3.... | 20 Posizione economica B2.... | 2 Posizione economica B1.... | 1 Posizione economica A1.... | 0 Totale . . . |41 |
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