Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 29 luglio 2004, n. 248
Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4, della citata legge n. 257 del 1992, che prevedono, rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalita' di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita';
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera b) e comma 4, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita', la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica;
Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
Visti i disciplinari tecnici sulle modalita' per la classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004.
2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima.
4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2004

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87,
S.O. L'art. 5, comma 1, lettera c) della citata legge
27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente:
«c) a predisporre disciplinari tecnici sulle
modalita' per il trasporto e il deposito dei rifiuti di
amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni e integrazioni;».
- L'art. 6, comma 4, della citata legge 27 marzo 1992,
n. 257, e' il seguente:
«4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', adotta con proprio decreto, da
emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i disciplinari
tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).».
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. Si
riportano i commi 2, lettera b) e 4 dell'art. 18 del citato
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) (omissis);
b) la determinazione e la disciplina delle attivita'
di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei
prodotti contenenti amianto.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma
2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche',
quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed
il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
dei trasporti e della navigazione.».
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
recante: «Attivazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O. L'art. 4, comma 1,
della citata legge n. 257, del 1992, e' il seguente:
«4. (Istituzione della commissione per la valutazione
dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto). - 1. Con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e' istituita, presso il
Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la commissione per
la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito
denominata commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati
dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti
industriali, designati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e
della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal
Ministro della sanita';
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e
di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal
Miinistro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale,
designato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle
imprese industriali e artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione
ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349».
Note all'art. 1:
- Le note all'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo
1992, n. 257, sono contenute nelle note alle premesse.
- Le note all'art. 4, comma 1, della citata legge n.
257 del 1992, sono contenute nelle note alle premesse.



 
Allegato A

DISCIPLINARI TECNICI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELL'AMIANTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N.
257.

INDICE

1. Premessa 2. Definizioni 3. Gestione dei rifiuti contenenti amianto 4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto 5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto 6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto

Allegato 1: Determinazione dell'indice di rilascio per i rifiuti
contenenti amianto

Allegato 2: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da
trattamenti di RCA che non modificano la natura cristal-
lochimica dell'amianto

Allegato 3: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da
trattamenti di RCA che modificano la natura cristallo-
chimica dell'amianto

1. Premessa

1. Il presente disciplinare tecnico e' stato elaborato sulla base del mandato di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della Legge 257 /1992 in materia di smaltimento di rifiuti contenenti amianto (di seguito denominati RCA).
2. I RCA all'interno del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) definito dal Dlgs 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono classificati in base alla loro provenienza; i RCA delle categorie e/o attivita' generatrici di rifiuti indicate nella tabella del punto 4 sono identificati esclusivamente con i codici di cui alla tabella stessa
3. Le modalita' di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.
4. Vengono, inoltre, stabiliti i metodi per il controllo delle attivita' di trattamento di RCA, suddivisi in due categorie di trattamento:

- A - trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza
modificare la struttura cristallochimica dell'amianto, o
modificandola in modo parziale; la destinazione finale di tali
rifiuti trattati, che rispondano ai requisiti dell'allegato 2, e'
comunque lo smaltimento in discarica. - B - trattamenti che modificano completamente la struttura
cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la
pericolosita' connessa ai minerali di amianto; la destinazione
finale dei materiali derivanti da tali trattamenti, che rispondano
ai requisiti dell'allegato 3, deve essere di norma il riutilizzo
come materia prima.

2. Definizioni

1. Amianto: vengono definiti amianti i seguenti silicati fibrosi:

a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4; b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5; c) amosite: CAS n. 12172-73-5; d) autofillite: CAS n. 77536-67-5; e) actinolite: CAS n. 77536-66-4; f) tremolite: CAS n. 77536-68-6

e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 257/92.

2. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della Direttiva del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 9 aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti" e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Trattamenti: i processi fisici, termici, chimici o biologici che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.
4. Trattamento con modificazione totale della struttura cristallochimica: il processo che annulla la presenza di amianto, consentendone il riutilizzo come materia prima
5. Stabilizzazione: processi che modificano la pericolosita' delle sostanze contenute nei rifiuti.
Un rifiuto e' considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
6. Riutilizzo come materia prima: attivita' successiva al trattamento che modifica completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti.
7. Impianto di discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche' qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

3 Gestione dei rifiuti contenenti amianto.

1. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n 22 nonche' alla disciplina specifica relativa all'amianto.
2. Le modalita' tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere disciplinate nell'ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica.
3. Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate.
4. L'allontanamento dall'area di lavoro, l'utilizzo di rivestimenti incapsulanti e l'imballaggio deve avvenire adottando le disposizioni e precauzioni previste dai decreti del Ministero della sanita': 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999.
5. Le norme tecniche per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 -bonifica dei beni contenenti amianto- sono quelle previste dalla Deliberazione del Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n 01.
6. Al trasporto di rifiuti contenenti amianto si applicano integralmente le disposizioni vigenti in materia di trasporto di rifiuti.
7. Come stabilito dalla Decisione del Consiglio delle Comunita' Europee del 19 dicembre 2002, punto 2.3.3, e dal Decreto interministeriale 13 marzo 2003 recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, i RCA individuati con il codice 170605 ( materiali da costruzione contenenti amianto) e costituiti, in particolare, da materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove.
8. I RCA che dopo il trattamento presentano un indice di rilascio (i.r.) maggiore/uguale a 0.6, sono da ritenersi parzialmente stabilizzati; pertanto, qualora non sottoposti ad ulteriore trattamento, vanno avviati a discariche per rifiuti pericolosi.
9. I RCA che dopo il trattamento presentano un i.r. inferiore a 0.6 sono da ritenersi stabilizzati e pertanto potranno essere smaltiti in discarica secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n 36 " Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e dal sopracitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro della Salute, sentito il Ministro degli Affari Regionali, 13 marzo 2003 Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica".
10. I materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e nei quali sia provata, attraverso le prove di cui all'Allegato 3, l'assenza di amianto, sono di norma utilizzati come materia prima.

4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto

1. I rifiuti contenenti amianto sono individuati nella serie di ca-
tegorie e tipologie appresso elencate:

==================================================================== Categoria e/o R.C.A. Discarica di attivita' (Rifiuti contenenti destinazione Codice generatrice amianto) per rifiuti: CER di rifiuti -------------------------------------------------------------------- Materiali Materiali edili Non pericolosi 17 06 05 da costruzione contenenti amianto
legato in matrici
cementizie o
resinoidi -------------------------------------------------------------------- Attrezzature Dispositivi di * 15 02 02 e mezzi di protezione indi- protezione viduali e attrez- individuale zature utilizzate
per bonifica di
amianto contaminati
da amianto -------------------------------------------------------------------- Freni Materiali d'attrito Pericolosi 16 01 11 --------------------------------------------------------------------
Pannelli contenenti Pericolosi 17 06 01
amianto
-----------------------------------------------------
Coppelle contenenti Pericolosi 17 06 01
amianto
-----------------------------------------------------
Carte e cartoni Pericolosi 17 06 01
-----------------------------------------------------
Tessili in amianto Pericolosi 17 06 01 Materiali ----------------------------------------------------- isolanti Materiali spruzzati Pericolosi 17 06 01
-----------------------------------------------------
Stucchi, smalti, Pericolosi 17 06 01
bitumi, colle
-----------------------------------------------------
Guarnizioni Pericolosi 17 06 01
-----------------------------------------------------
Altri materiali Pericolosi 17 06 01
isolanti contenenti
amianto -------------------------------------------------------------------- Contenitori Contenitori a Pericolosi 15 01 11 a pressione pressione contenenti
amianto -------------------------------------------------------------------- Apparecchiature Apparecchiature fuori Pericolosi 16 02 12 fuori uso uso contenenti amianto contenenti amianto --------------------------------------------------------------------
Materiali incoerenti Pericolosi 10 13 09
contenenti amianto, Rifiuti da da bonifiche, anche
di impianti produttivi fabbricazione dismessi: di amianto Polverini cemento Fanghi
Spazzatura
Sfridi
Spezzoni -------------------------------------------------------------------- Rifiuti da Rifiuti da processi Pericolosi 06 07 01 processi elettrolitici chimici di contenenti amianto alogeni -------------------------------------------------------------------- Rifiuti di Rifiuti della lavo- Pericolosi 06 13 04 processi razione dell'amianto chimici inorganici -------------------------------------------------------------------- Materiali Materiali ottenuti Non pericolosi 19 03 06 ottenuti da da trattamenti RCA trattamenti** stabilizzati con (Capitolo 6, indice di rilascio Tab. A) inferiore a 0.6
-----------------------------------------------------
Materiali ottenuti Pericolosi 19 03 04
da trattamenti di RCA
stabilizzati con
indice di rilascio
maggiore/uguale a 0.6 --------------------------------------------------------------------

5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto

1. Le modalita' di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.
Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei RCA abbancati. Entro la giornata di conferimento dovra' essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero.
2. Dovranno essere poste particolari cautele per evitare, durante le fasi di ricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri.
3. Per la copertura finale dovra' essere operato il recupero a verde dell'area di discarica che in seguito non potra' mai piu' essere interessata da opere di escavazione ancorche' superficiale.

6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto

1. I metodi per il trattamento di RCA sono suddivisi in due categorie:

- A- trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza
modificare la struttura cristallochimica dell'amianto o
modificandola in modo parziale (tabella A). Tra questi sono
compresi i trattamenti che permettono di ottenere materiali
stabilizzati o parzialmente stabilizzati secondo quanto riportato
all'allegato 2. Non sono considerati trattamenti di
stabilizzazione-solidificazione, di cui alla tabella A, il
confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, di cui al
Decreto del ministero della sanita' 6 settembre 1994 capitolo 5,
comma 6 e comma 7 e successive integrazioni ai sensi dell'articolo
6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 257/92, nonche'
i trattamenti usualmente impiegati nel corso delle operazioni di
bonifica per la tutela degli operatori e la salvaguardia
dell'ambiente. L'incapsulamento non modifica il codice originario
del rifiuto - B - trattamenti che modificano completamente la struttura
cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la
pericolosita' connessa ai minerali di amianto (tabella B). I
materiali finali derivati da tali trattamenti sono destinati al
riutilizzo come materia prima qualora rispettino i requisiti di cui
all'allegato 3.
Tabella A:
Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto
finalizzati alla riduzione del rilascio di fibre

====================================================================
Tipologia di trattamento Effetto Destinazione
materiale
ottenuto -------------------------------------------------------------------- Stabilizzazione /solidificazione Riduzione del Discarica in matrice organica o inorganica rilascio stabile non reattiva. di fibre Incapsulamento Modificazione parziale della struttura cristallochimica --------------------------------------------------------------------

Tabella B:
Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto

====================================================================
Tipologia di trattamento Effetto Destinazione
materiale
ottenuto -------------------------------------------------------------------- Modificazione chimica ----------------------------------- Modificazione meccanochimica ----------------------------------- Litificazione ----------------------------------- Trasformazione Riutilizzo Vetrificazione totale delle come materia ----------------------------------- fibre di prima Vetroceramizzazione amianto ----------------------------------- Litizzazione Pirolitica ----------------------------------- Produzione di clinker ----------------------------------- Ceramizzazione --------------------------------------------------------------------

2. Qualora nuove tecniche di trattamento producano gli effetti indicati al capitolo 6, tabelle A o B, verificati secondo gli allegati 2 o 3, le destinazioni finali dei materiali prodotti saranno analoghe a quelle dei materiali ottenuti con i trattamenti gia' noti. 3. Gli impianti relativi ai processi di trattamento, precedentemente elencati, dovranno essere approvati ed autorizzati dall'autorita' territorialmente competente ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n 22 / 97; tale autorizzazione non riguarda i trattamenti di bonifica previsti dai decreti ministeriali 6 settembre 1994 e 20 agosto 1999. 4. I materiali, sottoposti ad operazioni di trattamento, esenti da amianto secondo i criteri riportati nell'allegato 3, sono da considerare equivalenti ai materiali ottenuti da materie prime, qualora possiedano analoghe caratteristiche merceologiche per la loro commercializzazione ed impiego e come tali dovranno essere riutilizzati.

Allegato n. 1: Determinazione dell'indice di rilascio per i rifiuti
contenenti amianto

1. La determinazione dell'indice di rilascio al fine della definizione delle caratteristiche della discarica per lo smaltimento finale si applica solo ai RCA definiti dai codici CER 19 03 06 e 19 03 04. Per determinare l'indice di rilascio ai fini di individuare la destinazione dei rifiuti contenenti amianto occorre conoscere la percentuale di amianto in peso presente nel campione e il valore della sua densita' assoluta.

L'indice di rilascio sara' quindi dato da:

I.r. = % Peso Amianto x Densita' assoluta
------------------------------------
Densita' apparente x 100

2. La misura della densita' apparente puo' essere eseguita con normali strumenti da laboratorio (bilancia idrostatica, picnometri ecc.) oppure seguendo il seguente schema di determinazione da cantiere:

- si pesa il campione (Ps) - si lascia imbibire il campione in acqua per 24 ore - si riempie il volumenometro con acqua fino al riferimento - si inserisce il campione imbibito e si raccoglie l'acqua in eccesso
mediante un recipiente di cui si conosce il peso a vuoto - si pesa l'acqua raccolta; il peso sara' equivalente al volume
esterno del campione Vt - si esegue il calcolo: densita' Dapp = Ps / Vt

Sequenza operativa per eseguire la misura della densita' apparente del rifiuto

1 - PESO DEL CAMPIONE 2 - IMBIBIZIONE PER 24 H DEL CAMPIONE 3 - IMMERSIONE DEL CAMPIONE IMBIBITO NEL CONTENITORE TARATO E RACCOLTA DEL VOLUME D'ACQUA IN USCITA CHE CORRISPONDE AL VOL. ESTERNO DEL DENSITA' APPARENTE= PESO SECCO / VOLUME D'ACQUA SPOST.

----> vedere Grafica a pag. 12 della G.U. <----

Questa sequenza di operazioni dara' un risultato tanto piu' preciso se vengono pesati e misurati piu' frammenti dello stesso materiale,
tutti condizionati nello stesso modo.

Allegato n. 2 : Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti
da trattamenti di RCA che non modificano la struttura cristallochi-
mica dell'amianto

1. Per il controllo dei materiali ottenuti dal trattamento dei RCA pericolosi che non modificano la struttura cristallochimica dell'amianto, si adotta la determinazione dell'indice di rilascio come indicato all'Allegato 1. 2. La densita' assoluta del rifiuto trattato verra' calcolata come media pesata delle densita' assolute delle diverse frazioni che concorrono alla formazione del prodotto finito. 3. La prova va eseguita su campioni privi di qualsiasi contenitore o involucro del peso complessivo non inferiore a 1 kg. 4. La determinazione dell'indice di rilascio va eseguita dopo che il prodotto risultante ha acquisito le necessarie caratteristiche di compattezza e solidita', tenuto conto, per quanto riguarda la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto prima del trattamento (misurato con le metodologie analitiche quantitative, FTIR-IR, XRD, previste dal Decreto ministeriale 6 settembre 1994), dell'effetto diluizione della matrice inglobante. 5. La valutazione dell'indice di rilascio deve essere rappresentativa di ogni singola tipologia di RCA e di ogni lotto di produzione conferita all'impianto
e andra' effettuata:

a) in caso di intervento di rimozione, su campioni rappresentativi dei materiali da rimuovere; b) in caso di impianti di trattamento,
con una frequenza indicata nel provvedimento di autorizzazione.

6. Tali certificati e campioni restano a disposizione dell'autorita' deputata al controllo, che potra' in qualsiasi momento disporre
verifiche anche sui materiali trasportati e depositati.

Allegato n. 3 : Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti
da trattamenti di RCA che modificano la struttura cristallochimica
dell'amianto

1. Il materiale che viene trattato secondo i processi di trattamento di cui alla Tabella B del capitolo 6 deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato 12 febbraio 1997, recante criteri per
l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto. 2. La frequenza dei test di valutazione dell'assenza d'amianto deve essere scelta in modo da rappresentare la produzione dell'impianto, secondo un programma di verifica definito nel provvedimento di
autorizzazione. 3. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore dell'impianto di trattamento dovranno accompagnare il materiale ed
indicare esplicitamente la composizione chimica e mineralogica. 4. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore, saranno relativi al campionamento ed alla composizione dei materiali finali ottenuti dopo trattamento, anche ai fini del loro riutilizzo. I laboratori deputati alle analisi dell'amianto seguono le regole previste dall'allegato 5 al decreto Ministero della sanita', 14 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 25.10.1996, supplemento
ordinario n.178 e successive modificazioni.



* Sono avviati alla categoria di discarica corrispondente al materiale trattato. ** La determinazione dell'indice di rilascio deve essere effettuato su un campione rappresentativo della tipologia di materiale oggetto dell'intervento con riferimento a quanto previsto dal punto 1b dell'allegato al DM 6/9/94. I laboratori deputati alle analisi dell'amianto seguono le regole previste dall'allegato 5 al decreto Ministero della sanita', 14 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n.251 del 25.10.1996, supplemento ordinario n.178 e successive modificazioni. I certificati delle analisi, ove previste, eseguite a carico del gestore, dovranno accompagnare il materiale fino al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ed indicare esplicitamente la destinazione. Copia dei certificati e dei campioni sottoposti ad analisi dovra' essere trattenuta presso il produttore del rifiuto per un periodo di almeno 1 anno.



 
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