Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 14 settembre 2004 |
Riconoscimento, al sig. Sergo Igor, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di elettroinstallatore, ramo elettrotecnico. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Vista la domanda con la quale il sig. Sergo Igor, cittadino croato, in possesso del titolo di Scuola media superiore conseguito presso l'Istituto tecnico di Fiume, istituzione statale legalmente riconosciuta, che gli ha rilasciato il titolo di elettroinstallatore, ramo elettrotecnico, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) impianti elettrici «civili» e c) impianti di riscaldamento e climatizzazione, della legge 5 marzo 1990, n. 46; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessato quasi perfettamente sovrapponibile al titolo italiano di perito elettrotecnico, pertanto idoneo nonche' altamente specifico, per i suoi contenuti formativi e riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», conseguentemente idoneo all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) impianti elettrici «civili» e c) impianti di riscaldamento e climatizzazione, della legge 5 marzo 1990, n. 46; Vista l'esperienza professionale dell'interessato in qualita' di operaio specializzato in ditte operanti nei settori di attivita' per i quali si richiede il riconoscimento, esperienza documentata in data successiva allo svolgimento della Conferenza di servizi; Considerato che l'interessato ha dichiarato espressamente di non voler esercitare l'attivita' di impiantistica radiotelevisiva ed elettronica per la quale la Conferenza di servizi aveva chiesto l'applicazione della misura compensativa, l'Amministrazione ritiene di doversi discostare dal parere espresso dalla Conferenza medesima e di poter concedere il riconoscimento della formazione professionale senza necessita' di applicare misure compensative; Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori; Decreta: Art. 1. 1. Al sig. Sergo Igor e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e c) della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti». 2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2004 Il direttore generale: Spigarelli |
|
|
|