IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Torino
Visto l'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive; Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore; Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate societa' cooperative trovasi nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile; Dispone lo scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, delle societa' cooperative di seguito elencate: 1) societa' cooperativa «San Carlo» a r.l., con sede legale in Torino - via Le Chiuse n. 57, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gili in data 24 settembre 1954, iscritta al n. 734/54 del registro societa', BUSC n. 497; 2) societa' cooperativa «Sciovie Convento» a r.l., con sede legale in Torino - via Benevagienna n. 21, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Bruno in data 13 luglio 1981, iscritta al n. 4140/81 del registro societa', BUSC n. 4311; 3) «Societa' cooperativa Edilizia Speranza tra dipendenti statali di ruolo e pensionati statali di Torino» a r.l., con sede legale in Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 8, costituita per rogito notaio avv. Luigi Fissore in data 16 gennaio 1951, iscritta al n. 127/51 del registro societa', BUSC n. 307; 4) «Societa' cooperativa Partigiani Costruzioni Edili Stradali e Trasporti Prodotti Ittici» - C.E.S.T.I.P., con sede legale in Torino - via Mazzini n. 39, costituita per rogito notaio dott. Guglielmo Teppati in data 14 luglio 1945, iscritta al n. 348/45 del registro societa', BUSC n. 128; 5) societa' cooperativa «Valcamonica», con sede legale in Torino - c.so Francia n. 15, costituita per rogito notaio dott. Alberto Zamparelli in data 26 marzo 1991, iscritta al n. 2075/91 del registro societa', BUSC n. 5608. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso all'autorita' di vigilanza, entra il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 7 settembre 2004 Il direttore provinciale: Pirone |